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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18599/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che disponeva la consegna all'A.G. della Romania ai fini dell'esecuzione di pena derivante da condanne per falsa testimonianza (sentenza Tribunale di Bacau 17/04/2018) e per guida senza patente (sentenza Tribunale di Bacau 18/09/2023). Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 16 legge 69/2005 per omissione dell'acquisizione formale delle sentenze estere allegate al mandato di arresto europeo, necessarie per verificare se la pena per falsa testimonianza fosse già stata scontata e per il corretto computo della pena residua; (2) violazione degli artt. 2 e 16 legge 69/2005 e dell'art. 3 CEDU, perché la Corte avrebbe dovuto chiedere alla Romania informazioni non solo sull'eventuale esecuzione della pena ma anche sulle condizioni detentive (sovraffollamento, igiene, episodi di violenza) per escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti, richiamando il rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del 02/09/2022 e la giurisprudenza europea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha rigettato la domanda di consegna. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato: non era necessaria la formale acquisizione delle sentenze, poiché il mandato di arresto europeo indicava che la pena era interamente da espiare e le sentenze erano comunque prodotte dalla difesa. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che il Tribunale di Bacau, revocando il beneficio di sospensione e ravvisando concorso di reati, aveva rideterminato la pena complessiva e attribuito al reato di falsa testimonianza una pena effettiva di due mesi (un terzo della pena originaria), mentre il mandato di arresto mirava all'esecuzione della pena complessiva di anni 1 e mesi 2. Esclusa la consegna per il reato di guida senza patente, la pena residua per falsa testimonianza (2 mesi) risultava inferiore al minimo di 4 mesi previsto dall'art. 7, comma 4, legge 69/2005 per l'ammissibilità della consegna; pertanto mancavano i presupposti per la consegna. La sentenza impugnata è annullata, è ordinata la scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altro, e disposti gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • legge 69 del 2005 (art. 16)

    La Corte ha valutato che non è sempre necessaria la formale acquisizione delle sentenze estere se il mandato di arresto europeo e i provvedimenti prodotti consentono di verificare che la pena è interamente da espiare; il vizio dedotto dalla difesa è stato ritenuto generico e infondato.

  • legge 69 del 2005 (art. 7, comma 4)

    La disposizione stabilisce un valore soglia minimo (qui richiamato dalla Corte: 4 mesi) per l'ammissibilità della consegna; la Corte ha applicato questo parametro per escludere la consegna quando la pena residua attribuibile al reato per cui si chiede l'esecuzione è inferiore.

  • art. 2 legge 69 del 2005

    Riferito dal ricorrente in connessione alle garanzie sui diritti fondamentali; la Corte ha ricordato che valutazioni sul rischio di trattamenti inumani o degradanti richiedono elementi specifici e, se non adeguatamente dedotti, non impongono automaticamente il rifiuto della consegna.

  • art. 3 CEDU

    Invocato in relazione al divieto di trattamenti inumani e degradanti; la Corte ha richiamato la possibilità di richiedere informazioni allo Stato emittente ma ha riscontrato che qui non sussisteva una dimostrazione tale da impedire la consegna basata sul mandato once la pena effettiva è risultata insufficiente.

  • codice di procedura penale (art. 609, comma 2)

    La Corte ha utilizzato la norma processuale per concludere che, alla luce della rinnovata determinazione della pena da parte dell'autorità romena, sussisteva un motivo per rifiutare la consegna poiché la quota di pena riferibile al singolo titolo era inferiore al minimo legale.

  • codice di procedura penale (art. 626)

    Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito dell'annullamento e della decisione di scarcerazione.

Massime di principio

  • Il giudice di esecuzione di un mandato di arresto europeo deve verificare la pena effettivamente residua riferibile al titolo per il quale si chiede la consegna; se la pena attribuibile è inferiore alla soglia prevista dalla normativa nazionale, la consegna può essere rifiutata.
  • La mera mancata formale acquisizione di sentenze straniere non è automaticamente invalida se il mandato di arresto europeo e gli atti prodotti consentono di accertare la situazione punitiva; le deduzioni difensive devono essere fondate e documentate.
  • Se lo Stato emittente ha rideterminato globalmente la pena o ha disposto concorsi/riunioni di reati, il giudice esecutore deve considerare la nuova ripartizione delle pene nel computo della parte attribuibile a ciascun reato.
  • Le questioni relative al rischio di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU) richiedono elementi concreti e specifici; in presenza di tali elementi il giudice può chiedere rassicurazioni o informazioni allo Stato emittente, ma la prova deve essere adeguata per sospendere o rifiutare la consegna.
  • La revoca di benefici (es. sospensione condizionale o differimento dell'esecuzione) da parte dell'autorità emittente incide sul calcolo della pena eseguibile e può modificare l'ammissibilità della consegna.
  • In caso di annullamento della decisione di consegna, se l'interessato è detenuto unicamente per esecuzione del mandato, il giudice deve ordinare la scarcerazione e disporre gli adempimenti di cancelleria previsti.

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