Cassazione Penale, Ordinanza n. 13766/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, e la Corte di appello aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. In cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che la droga dovesse ritenersi destinata a uso personale e, in subordine, che il fatto dovesse essere riqualificato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; inoltre lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non confrontate con la motivazione di merito e sostanzialmente dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva applicato correttamente i parametri normativi e giurisprudenziali sulla destinazione a uso personale e sulla lieve entità, valorizzando quantità e qualità della sostanza, principio attivo, modalità di confezionamento, strumenti da confezionamento e contatti con acquirenti. Ha inoltre ritenuto immune da censure il diniego delle attenuanti generiche, motivato sulla scarsa collaborazione dell'imputato e sulla non lieve gravità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità va accertata con valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; non è sufficiente una lettura atomistica di un singolo indice negativo.
art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
Individua i parametri per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, tra cui quantità, modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato e altre circostanze del fatto.
art. 62 bis c.p.
La concessione o esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione a uso personale non si presume e va accertata dal giudice di merito sulla base di tutti gli indici oggettivi e soggettivi del caso concreto; in cassazione il controllo è limitato a mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della vicenda, senza attribuire valore assoluto e automaticamente ostativo a un solo elemento negativo, ma verificando se gli altri indici siano idonei a neutralizzarne la portata.
- Il dato ponderale e le modalità di confezionamento della droga assumono rilievo solo in concreto, in relazione alla complessiva offensività della condotta e alla capacità di diffusione dello stupefacente.
- Le attenuanti generiche sono frutto di un giudizio discrezionale di merito: la cassazione non può sostituire una diversa valutazione del fatto se la motivazione del giudice territoriale è congrua, non contraddittoria e ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito senza confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
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