Sentenza del 14/07/2016 n. 73 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Registro-ipotecaria-catastale - Riqualificazione di una serie di atti come cessione di ramo di azienda - Mancanza di sostanziale contestualità delle relativa operazioni - Applicabilità imposta proporzionale - Non sussiste -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riqualificazione non è stata ritenuta praticabile. In mancanza della necessaria sostanziale contestualità delle operazioni, l'Agenzia delle Entrate non poteva collegare i diversi atti per considerarli unitariamente come una cessione di ramo d'azienda e applicare le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva collegato negozialmente una serie di atti stipulati tra società diverse, qualificandoli complessivamente come una cessione di ramo d'azienda e applicando le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale. La contestazione riguardava l'assenza di una sostanziale contestualità tra le operazioni, elemento necessario per poterle considerare unitariamente ai fini dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La norma consente di determinare l'imposta secondo la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma non legittima, in assenza di sostanziale contestualità, il collegamento di una pluralità di atti distinti tra società diverse per riqualificarli complessivamente come cessione di ramo d'azienda.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può fondere automaticamente più operazioni distinte in un'unica fattispecie imponibile senza elementi concreti che dimostrino un collegamento negoziale effettivo e una sostanziale contestualità.
- La distanza temporale tra gli atti costituisce un elemento rilevante contro la loro riqualificazione unitaria, soprattutto quando gli atti coinvolgono soggetti diversi e non risultano inseriti in un'unica operazione coordinata.
- Per applicare l'imposta proporzionale propria della cessione di ramo d'azienda occorre dimostrare che gli atti realizzino, nel loro complesso e in modo sostanzialmente contestuale, il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti.
- L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non può essere utilizzato per ricostruire liberamente una diversa operazione economica mediante il mero collegamento di atti autonomi, in assenza dei presupposti giuridici e temporali necessari.
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