Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - del decreto della Regione Liguria n. 4317 dell’11 giugno 2025, recante l’esclusione dalla procedura di VAS e l’approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Pigna, correlata al progetto dei signori Andrea ed Elisa Littardi di realizzazione di strutture per attività zootecnica in località Madonna di Campagna; - di ogni ulteriore atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi inclusi la relazione istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 6 del 12.2.2025, la relazione tecnica del Servizio Urbanistica n. 8 dell’11.3.2025, la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona prot. n. 10959 del 30.10.2024, la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale prot. n. 11723 del 31.10.2024, la nota dell’Unità Organizzativa Assetto del Territorio prot. n. 1620592 del 31.10.2024, la nota del Comune di Pigna prot. n. 5939 del 31.10.2024, la nota dell’Arpal prot. n. 32712 del 4.11.2024 e la scheda analisi piani del 29.10.2024, la nota del Settore Ecosistema Costiero e Acque prot. n. 1630313 del 4.11.2024, la nota del Settore Politiche della Natura prot. n. 1710741 del 22.11.2024, la nota del Settore Assetto del Territorio prot. n. 1299547 del 25.11.2022 e la nota del Comune di Pigna prot. n. 582 del 30.1.2025; - per quanto possa occorrere, della delibera del Consiglio comunale di Pigna n. 24 del 2.8.2024, recante l’adozione del rapporto preliminare ambientale;

Giustizia amministrativa202501120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di esclusione della variante urbanistica dalla procedura di VAS e di approvazione della variante al PRG del Comune di Pigna per la realizzazione di strutture zootecniche con annesso caseificio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale che ha approvato una variante puntuale al PRG comunale e ha escluso la variante dalla VAS. Ha dedotto, in sintesi, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà, violazione della disciplina europea, statale e regionale in materia di VAS, VIA, pianificazione urbanistica, tutela paesaggistica e assetto idrogeologico, nonché violazione delle regole procedimentali. In particolare, ha contestato: l'insufficienza della motivazione per relationem; l'incompletezza della documentazione iniziale e la necessità di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA in ragione della capacità potenziale di 793 capi; l'omessa o sottostimata valutazione degli impatti su viabilità, rumore, risorse idriche, reflui, consumo di suolo, paesaggio e stabilità idrogeologica; il mancato recepimento del parere della Soprintendenza; l'inadeguato esame delle osservazioni del privato; l'asserita violazione dell'ordinanza comunale che limitava il transito dei veicoli pesanti; la violazione dei termini del procedimento di screening VAS; l'illegittimità del parere comunale favorevole; l'incompatibilità della variante con la disciplina della zona agricola, con il piano territoriale di coordinamento paesistico e con il piano di bacino.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, prescindendo dalle eccezioni preliminari per infondatezza nel merito. Ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem, poiché il decreto richiamava e incorporava come parte integrante la relazione istruttoria aggiornata, nella quale erano esaminati i profili ambientali rilevanti. L'errore materiale nella data della relazione non ha inciso sulla sua effettiva allegazione al provvedimento. L'incompletezza originaria della documentazione è stata validamente integrata dai proponenti su richiesta dell'amministrazione. Il giudice ha distinto VAS e VIA, osservando che la prima riguarda piani e programmi, comprese le varianti urbanistiche, mentre la seconda riguarda i singoli progetti; pertanto, la questione relativa alla soglia dei capi allevabili non imponeva, nel giudizio sulla variante, la verifica VIA. Ha inoltre ritenuto non rilevante la capacità futura meramente potenziale di 793 capi, essendo il progetto valutabile nella sua concreta fase iniziale, con un massimo di 300 capi, salva la verifica VIA in caso di successivi incrementi. La valutazione di non assoggettabilità a VAS è stata ricondotta all'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa dell'autorità competente, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità, non ravvisati nel caso concreto. Le raccomandazioni relative a risorse idriche, regimazione delle acque, acustica, paesaggio e aspetti idrogeologici sono state ritenute legittime e compatibili con l'art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006, potendo gli aspetti di dettaglio essere definiti nelle successive fasi progettuali e autorizzative. Il dissenso della Soprintendenza, espresso con parere non vincolante, poteva essere disatteso, poiché la compatibilità paesaggistica concreta dovrà essere valutata nell'eventuale procedimento di autorizzazione paesaggistica. Le osservazioni del ricorrente risultavano esaminate nella relazione istruttoria; non era necessaria una confutazione analitica di ogni profilo, e la prospettata svalutazione immobiliare non costituiva ragione sufficiente per censurare una scelta pianificatoria non manifestamente illogica. Le censure sulla viabilità non riguardavano matrici ambientali proprie dello screening VAS e, comunque, non dimostravano l'attuale vigenza del divieto di transito né l'impossibilità dell'intervento. I termini previsti dalla legge regionale per l'acquisizione dei pareri e per la conclusione del procedimento sono stati qualificati come ordinatori, non essendo previsti come perentori. Anche la variante urbanistica è stata ritenuta coerente con la pianificazione vigente e con il regime paesistico IS-MA, in quanto l'attività zootecnica è compatibile con la vocazione rurale dell'area e la disciplina approvata contiene limiti edificatori e misure di mitigazione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo può essere motivato per relationem mediante il richiamo ad atti istruttori esaurienti, purché tali atti consentano di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare il diritto di difesa.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La VAS è finalizzata a garantire la compatibilità dell'attività antropica con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Per i piani e programmi relativi a piccole aree a livello locale, la VAS è necessaria solo quando l'autorità competente ritenga che possano produrre impatti significativi sull'ambiente.

  • art. 6, commi 1 e 5, d.lgs. 152/2006

    La VIA riguarda i progetti dei singoli interventi, distinguendosi dalla VAS, che riguarda piani e programmi, comprese le varianti urbanistiche.

  • art. 12, comma 3-bis, d.lgs. 152/2006

    tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale…, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente

    Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS può contenere raccomandazioni e misure preventive o mitigative da osservare nelle fasi successive.

  • allegato IV, parte seconda, punto 1, lett. c), d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VIA per gli allevamenti è collegata alle soglie dimensionali del progetto concreto; nel caso esaminato, la soglia non era superata nella fase iniziale, con un massimo di 300 capi.

  • art. 13 l.r. Liguria n. 32/2012

    Disciplina lo screening di assoggettabilità a VAS, prevedendo l'acquisizione del rapporto preliminare e dei pareri ambientali e l'adozione del provvedimento finale; i relativi termini sono ordinatori, salvo espressa previsione di perentorietà.

  • art. 89 d.P.R. 380/2001

    Il parere preliminare sulla compatibilità geomorfologica della variante si colloca in una fase antecedente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

  • art. 49 NTA del piano territoriale di coordinamento paesistico della Regione Liguria

    si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso

    Nelle zone IS-MA è compatibile un incremento insediativo coerente con il carattere sparso dell'insediamento e con la tutela dei valori paesistico-ambientali.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è sufficiente quando gli atti richiamati, incorporati o comunque conoscibili dall'interessato contengono un'istruttoria adeguata e rendono comprensibili le ragioni della decisione, consentendo sia la difesa del privato sia il sindacato giurisdizionale.
  • La VAS riguarda piani e programmi, comprese le varianti urbanistiche, mentre la VIA riguarda i progetti dei singoli interventi; la verifica della necessità della VIA non può essere anticipata o confusa con lo screening VAS relativo alla variante a monte.
  • Nello screening di assoggettabilità a VAS, la valutazione degli impatti ambientali è espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità, non sulla base di valutazioni alternative meramente opinabili del ricorrente.
  • Il provvedimento di esclusione dalla VAS può legittimamente rinviare alla fase progettuale o autorizzativa successiva la definizione degli aspetti di dettaglio dell'intervento, purché la variante e i suoi impatti generali siano stati adeguatamente esaminati e siano formulate, ove necessario, raccomandazioni o misure mitigative.
  • I termini del procedimento amministrativo sono ordinatori quando la legge non li qualifica espressamente come perentori e tale natura non risulta necessaria alla luce della ratio della disciplina; la loro scadenza non consuma il potere dell'amministrazione e non determina, da sola, l'illegittimità del provvedimento tardivo.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica e di uso del territorio rientrano nell'ampia discrezionalità amministrativa e sono censurabili solo per abnormità, manifesta illogicità o evidente travisamento, non per la mera preferenza del privato per una diversa destinazione dell'area.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàPiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.