Sentenza del 24/02/2017 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Impugnazioni - Società estinta per cancellazione dal Registro imprese - Legittimazione ad agire - Ex liquidatore - Esclusione - Qualità di parte nel precedente giudizio - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione è stata ritenuta inammissibile o comunque improponibile per difetto di legittimazione attiva dell’ex liquidatore. Dopo l’estinzione della società, la tutela delle posizioni residue spetta agli ex soci, non all’ex liquidatore, salvo che quest’ultimo fosse stato personalmente parte del precedente giudizio e impugnasse in tale specifica qualità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione tributaria agendo in nome e per conto della società dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese. La cancellazione aveva già determinato l’estinzione della società prima dell’instaurazione del giudizio, con conseguente perdita della capacità processuale della società e dell’originaria legittimazione rappresentativa dell’ex liquidatore. Inoltre, la legittimazione a proporre impugnazione spetta, in via ordinaria, esclusivamente a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nel precedente grado di giudizio, anche se contumace, originario o intervenuto.
Norme richiamate
Principio di estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese
La cancellazione produce l’estinzione della società e comporta il venir meno della sua capacità processuale e della legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla.
Principio generale sulla legittimazione all’impugnazione
L’impugnazione ordinaria costituisce un potere processuale riservato a chi abbia partecipato formalmente al precedente grado di giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
Massime di principio
- Una società cancellata dal Registro delle imprese non può essere rappresentata processualmente dall’ex liquidatore, perché la cancellazione ne determina l’estinzione.
- Le eventuali pretese o obbligazioni residue della società estinta devono essere fatte valere, secondo i casi, dagli ex soci o nei confronti degli stessi, non dall’ex liquidatore in nome della società.
- Per proporre un’impugnazione è normalmente necessario aver avuto la qualità formale di parte nel precedente grado di giudizio; non basta essere titolari, anche solo potenziali, del rapporto sostanziale controverso.
- L’ex liquidatore può agire solo se tutela una propria posizione personale o se impugna una decisione nella quale abbia partecipato al giudizio in proprio, non per rappresentare una società ormai estinta.
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