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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22978/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento di compensi per prestazioni sanitarie erogate da una struttura accreditata agli assistiti della ASL in relazione ai mesi di ottobre 2013 e settembre 2014. La struttura aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 7.058,47; la ASL aveva proposto opposizione sostenendo che non fosse stata provata, da parte del creditore, la tipologia delle prestazioni e il rispetto del tetto di spesa, e che invece fosse stata provata l'esistenza di uno sforamento del budget con conseguente applicazione della regressione tariffaria totale. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e dell'appello, la ASL ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla programmazione e sul contenimento della spesa sanitaria, assumendo che le prestazioni rese oltre il tetto non fossero remunerabili; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il rispetto del tetto di spesa fosse elemento costitutivo del credito della struttura e dovesse essere provato da quest'ultima; 3) violazione degli artt. 153 e 184-bis c.p.c., per il mancato riconoscimento della rimessione in termini per depositare gli atti relativi ai tetti di spesa, invocando un preteso prospective overruling; 4) omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui i limiti temporali indicati negli atti amministrativi sarebbero stati sostanzialmente rispettati dalla struttura, poiché le prestazioni oggetto del decreto ricadevano in giorni successivi alle date di sforamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito ed era comunque ostacolato dalla preclusione ex art. 348-ter c.p.c. sul vizio motivazionale; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, in materia di crediti delle strutture sanitarie accreditate per prestazioni rese nel SSN, il mancato superamento del tetto di spesa non è fatto costitutivo del credito da provare a carico della struttura, mentre il suo avvenuto superamento integra fatto impeditivo, con onere probatorio a carico della ASL debitrice; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il prospective overruling richiede mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità e non può fondarsi su orientamenti della giurisprudenza di merito; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sia per la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. sia perché l'errore dedotto avrebbe dovuto essere fatto valere, semmai, come errore revocatorio ex art. 395 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 8, L. n. 449/1997

    richiamato come base normativa della programmazione del volume massimo di prestazioni e dei limiti alla spesa sanitaria.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente quale norma sul sistema dell'accreditamento e sui limiti di remunerazione nell'ambito del SSN.

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992

    richiamato per la disciplina degli accordi e della programmazione del volume massimo delle prestazioni convenzionate.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte lo applica nel senso che l'avvenuto superamento del tetto di spesa è fatto impeditivo, con onere della prova a carico della ASL debitrice, mentre il mancato superamento non è fatto costitutivo del credito della struttura accreditata.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere la sussistenza di una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini in appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione d'appello conferma la sentenza di primo grado senza discostarsi dalla sua ratio.

  • art. 153 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di rimessione in termini.

  • art. 184-bis c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di rimessione in termini per preclusioni istruttorie.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge; la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    parametro di deduzione del vizio motivazionale; la Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo per la preclusione applicabile e per la non corretta qualificazione del vizio dedotto.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il difetto di specificità del motivo di ricorso, non adeguatamente confrontato con la ratio decidendi impugnata.

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato per osservare che il preteso errore di fatto avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate nell'ambito del SSN, il mancato superamento del tetto di spesa non costituisce un fatto costitutivo del credito della struttura e non deve essere provato dal creditore.
  • L'avvenuto superamento del tetto di spesa integra invece un fatto impeditivo della pretesa creditoria e deve essere provato dall'ente debitore, secondo i criteri generali di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
  • La preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c. impedisce di dedurre in cassazione il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado senza una diversa ricostruzione fattuale decisiva.
  • Il prospective overruling può essere invocato solo in presenza di un mutamento imprevedibile della giurisprudenza di legittimità idoneo a ingenerare un affidamento qualificato; non basta un orientamento della giurisprudenza di merito.
  • L'errore di fatto percettivo che investa la decisione di merito, se dedotto come errore revocatorio, non può essere fatto valere nel ricorso per cassazione come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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