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Sentenza

Sentenza n. 3774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma quanto all’appello principale: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, 8 gennaio 2025, n. 290, resa tra le parti; quanto all’appello incidentale proposto dal Gestore dei servizi energetici–GSE s.p.a. il 6 giugno 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, 8 gennaio 2025, n. 290, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo per la restituzione di incentivi fotovoltaici indebitamente erogati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la restituzione di somme erogate dal GSE a titolo di tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico, dopo la decadenza del cedente dall'ammissione agli incentivi. Il cedente aveva notificato al GSE la cessione dei crediti a favore di un istituto bancario, poi succeduto a Intesa Sanpaolo, con indicazione di un conto corrente intestato al cedente per l'accredito delle somme. Il GSE aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 208.950,77. Intesa Sanpaolo aveva proposto opposizione sostenendo: che il mutuo garantito dalla cessione non si era perfezionato e che, venuta meno l'obbligazione principale, la cessione a scopo di garanzia era inefficace; che almeno la somma di euro 60.400,96, versata prima dell'accettazione della cessione, non fosse dovuta; che non vi fosse prova del pagamento di tale importo, essendo la relativa documentazione formata unilateralmente dal GSE e non recante il numero della convenzione; nonché, in via subordinata, chiedendo la restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza. Il TAR aveva respinto l'opposizione per la maggior parte, ritenendo provati pagamenti per euro 200.592,77, ma l'aveva accolta limitatamente a euro 8.358, pari a ritenute d'acconto il cui versamento all'erario non era stato provato. Il GSE ha proposto appello incidentale, producendo in secondo grado certificazioni attestanti il versamento delle ritenute. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che il capo della sentenza relativo al difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva verso il cedente non era stato impugnato e che, ai sensi dell'art. 9 c.p.a., non poteva riesaminare d'ufficio la giurisdizione sulla domanda restitutoria.

La decisione

L'appello principale è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante stabilire se la cessione fosse divenuta efficace con il consenso delle parti o con l'accettazione del GSE. Era sufficiente che il GSE avesse effettuato i pagamenti sul conto indicato dal cessionario nel contratto di cessione notificato, senza essere stato informato del venir meno del mutuo e della garanzia. L'accredito su un conto intestato al cedente non escludeva il pagamento al cessionario, poiché il conto era stato espressamente indicato per ricevere i versamenti, secondo l'art. 1188 c.c. La successiva decadenza dagli incentivi aveva fatto venir meno la causa dei pagamenti, configurando un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., anche nei confronti del cessionario. Sono state ritenute provate le somme di euro 140.191,81 mediante le contabili e gli estratti conto, nonché di euro 60.400,96 mediante l'estratto del libro giornale del GSE, regolarmente tenuto e utilizzabile tra imprenditori ai sensi dell'art. 2710 c.c.; la mancata indicazione del numero della convenzione non impediva, anche in via presuntiva, il collegamento del pagamento alla cessione, in assenza di elementi riferibili ad altri rapporti. È stata respinta anche la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. L'appello incidentale del GSE è stato accolto: i tre certificati prodotti in appello sono stati ammessi perché indispensabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. Il divieto di nuovi documenti in appello ammette alternativamente la produzione di documenti indispensabili oppure di documenti non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte; non occorre la sussistenza cumulativa dei due presupposti. Le certificazioni hanno provato il versamento delle ritenute d'acconto per euro 8.358. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo per euro 208.950,77. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.a.

    Nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione deve essere dedotto con specifico motivo contro il capo della pronuncia che abbia statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione; in mancanza, il giudice d'appello non può rilevarlo d'ufficio.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    fermo restando l’onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d’ufficio chiarimenti o documenti

    Consente al giudice amministrativo di acquisire d'ufficio chiarimenti o documenti, pur restando a carico delle parti l'onere della prova dei fatti costitutivi.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile

    Le due deroghe al divieto di nuovi mezzi di prova e documenti in appello sono alternative: è sufficiente che il documento sia indispensabile oppure che la parte dimostri l'impossibilità non imputabile di produrlo in primo grado.

  • art. 118 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la richiesta del GSE di emissione del decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme.

  • art. 1376 c.c.

    Il principio consensualistico è richiamato con riguardo all'efficacia traslativa della cessione del credito, ma il giudice ritiene irrilevante stabilire il momento esatto di perfezionamento della cessione ai fini della ripetizione.

  • art. 1188 c.c.

    ovvero alla persona indicata dal creditore […] a riceverlo

    Il pagamento effettuato sul conto indicato dal cessionario può valere come pagamento al creditore, anche se il conto è intestato al cedente, quando l'indicazione proviene dal creditore o dal cessionario.

  • art. 2033 c.c.

    L'erogazione di incentivi non spettanti, per effetto della successiva decadenza, integra un indebito oggettivo e legittima la ripetizione delle somme dal soggetto che le ha percepite.

  • art. 2697 c.c.

    Il titolare della pretesa restitutoria deve provare i fatti costitutivi del diritto, consistenti nell'avvenuto pagamento e nella mancanza della causa del pagamento.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili regolarmente tenute possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa; l'estratto del libro giornale ha quindi contribuito a provare il pagamento.

  • art. 4, comma 6-ter, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Le certificazioni rilasciate dai soggetti obbligati alle ritenute attestano l'ammontare delle somme e, nel caso concreto, hanno provato il versamento delle ritenute d'acconto.

  • art. 24 Cost.

    La deroga al divieto di nuove prove per impossibilità non imputabile di produzione in primo grado tutela il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La restituzione di incentivi pubblici divenuti non dovuti per effetto della decadenza del beneficiario integra un'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo; il diritto alla restituzione sorge dalla prova dell'avvenuto pagamento e della sopravvenuta mancanza della causa, anche nei confronti del cessionario del credito incentivante.
  • Quando il debitore ceduto effettua il pagamento sul conto indicato dal cessionario nel contratto di cessione notificato, l'accredito su un conto intestato al cedente non esclude che il pagamento sia stato ricevuto per conto del cessionario, ai sensi dell'art. 1188 c.c.
  • Ai fini della ripetizione di incentivi indebitamente erogati, è irrilevante stabilire se la cessione del credito sia divenuta efficace con il consenso delle parti o con la successiva accettazione del debitore ceduto, quando risulti che il pagamento è stato eseguito secondo le istruzioni contenute nella cessione notificata e che il debitore non è stato informato del venir meno del rapporto garantito.
  • Nel giudizio amministrativo d'appello, il divieto di nuovi documenti previsto dall'art. 104, comma 2, c.p.a. è derogabile alternativamente quando il documento sia indispensabile ai fini della decisione oppure quando la parte dimostri di non aver potuto produrlo in primo grado per causa non imputabile; i due presupposti non devono ricorrere cumulativamente.
  • Una scrittura contabile regolarmente tenuta può provare tra imprenditori l'avvenuto pagamento relativo a un rapporto d'impresa anche se non reca il numero identificativo della specifica convenzione, quando il collegamento con quel rapporto risulti presuntivamente dagli altri elementi del giudizio e non emergano rapporti alternativi cui riferire il versamento.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processualeAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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