Sentenza n. 10035/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Tivoli, Sezione Lavoro n. 1945/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 3879/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero alla sua attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza nelle forme di legge. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta o corretta esecuzione del titolo. Sono risultati inoltre decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del titolo, sicché la pretesa della ricorrente è stata ritenuta provata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore richiamati da Cass. n. 13533/2001. Il giudice dell'ottemperanza ha ritenuto non sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, considerata la reiterata inerzia amministrativa in materia di bonus docente e il conseguente contenzioso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche
Prevede il beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza civile posta a fondamento del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni il cui decorso consente di procedere all'esecuzione del provvedimento giudiziario nei confronti dell'amministrazione.
Cass. n. 13533/2001
È richiamata per i principi in materia di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, applicati alla verifica dell'inadempimento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudicato, dovendo l'amministrazione limitarsi a dare integrale esecuzione al contenuto conformativo e dispositivo del titolo.
- Qualora l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisca chiarimenti o documentazione sull'esecuzione del giudicato, la pretesa del creditore può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte interessata, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato.
- La reiterata inerzia amministrativa nell'esecuzione di obblighi pecuniari già riconosciuti giudizialmente può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo e valutazione competenti, ferma restando la valutazione di ogni eventuale responsabilità nelle sedi proprie.
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