Cassazione Civile, Ordinanza n. 08373/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo provvisorio ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione a un precedente giudizio sull’avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2004. La società ha impugnato la cartella deducendo, in sostanza, un difetto di potere del soggetto che aveva sottoscritto l’atto presupposto e/o l’atto esecutivo, lamentando che i giudici di merito avessero erroneamente individuato l’atto viziato. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, per omessa pronuncia sulla censura relativa al vizio del presupposto avviso di accertamento, riproposta in appello; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà della sentenza d’appello, che avrebbe da un lato corretto il primo giudice sull’individuazione dell’atto viziato e dall’altro rigettato la domanda della contribuente ritenendo impugnata la cartella; 3) violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il ruolo non fosse notificato e sottoscritto da soggetto legittimato e che la cartella fosse nulla per invalidità derivata dal vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo presupposto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che non vi fosse omessa pronuncia, perché la CTR aveva comunque deciso sulla censura interpretandola come riferita alla cartella e rigettandola sul rilievo che la cartella non richiede la sottoscrizione dell’esattore; inoltre, la ricorrente mirava in realtà a sollecitare una rivisitazione dell’interpretazione data dal giudice di merito alla doglianza. La Corte ha aggiunto che non potevano essere esaminati presunti vizi dell’avviso di accertamento, poiché esso era stato oggetto di separato giudizio, essendo l’atto prodromico del presente procedimento la sentenza non definitiva, ma esecutiva, della CTR. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura, formalmente proposta come vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., in realtà denunciava una contraddittorietà motivazionale non più deducibile nei termini prospettati; comunque non coglieva la ratio decidendi, che consisteva nell’aver la CTR interpretato la censura come riferita alla cartella e non all’atto impositivo. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per novità delle questioni sul ruolo e per difetto di autosufficienza, e in parte inammissibile perché non pertinente al decisum; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’omessa sottoscrizione della cartella non ne comporta l’invalidità, dato che il modello non prevede la firma dell’esattore. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate; nulla è stato disposto nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo in caso di omissione di decisione su un capo della domanda o su una specifica eccezione ritualmente proposta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il mezzo corretto per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. o per motivazione apparente/inesistente nei casi in cui il vizio attenga alla struttura della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non di questioni, argomentazioni o censure difensive.
art. 42 del d.P.R. n. 600/73
Il richiamo alla mancanza di potere del sottoscrittore non conduce, nel caso esaminato, all’invalidità della cartella; la censura era comunque riferita dalla CTR alla cartella e non all’atto presupposto.
art. 53 del d.lgs. n. 546/92
La CTR ha ritenuto specifico l’appello della contribuente e ha escluso l’inammissibilità per difetto di specificità.
art. 68 del d.lgs. n. 546/92
La cartella era stata emessa per iscrizione a ruolo provvisorio in pendenza di giudizio a seguito di sentenza esecutiva sul presupposto contenzioso.
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento, predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale, non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo intestazione e indicazione della causale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non decida su una domanda, eccezione o capo autonomo ritualmente introdotto; non è configurabile quando la censura miri in realtà a contestare l’interpretazione, da parte del giudice di merito, del contenuto della domanda o dell’eccezione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. consente di censurare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è utilizzabile per dedurre contraddizioni motivazionali, questioni giuridiche o mere argomentazioni difensive.
- In sede di legittimità, le censure devono essere pertinenti alla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; se il motivo attacca un profilo non decisivo o diverso da quello su cui la sentenza si fonda, il ricorso è inammissibile.
- Le questioni nuove non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la parte ricorrente deve inoltre rispettare l’onere di autosufficienza indicando dove e come la questione sia stata già proposta.
- La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, quando il modello legale non la prevede, non ne determina l’invalidità, purché l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente.
- Se l’atto presupposto della cartella è un provvedimento giurisdizionale esecutivo emesso in un diverso giudizio, non è possibile rimettere in discussione in sede di impugnazione della cartella vizi riferibili all’originario avviso di accertamento, se questo non costituisce il titolo immediato dell’iscrizione a ruolo nel giudizio considerato.
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