Cassazione Penale, Sentenza n. 01866/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della detenzione domiciliare concessa per esigenze sanitarie (art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen.). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione e mancata valutazione comparativa tra le condizioni di salute e la pericolosità sopravvenuta; 2) il Tribunale avrebbe dato peso solo a due diffide (violazioni lievi) senza bilanciare con il principio di umanità della pena; 3) omissione nell'attivare i poteri istruttori (artt. 666, comma 5 e 678 c.p.p.) per reperire altro domicilio o verificare l'attualità del quadro clinico mediante acquisizione di notizie dalla direzione sanitaria o perizia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha svolto la necessaria valutazione comparativa tra esigenze di tutela della collettività e principio di umanità della pena, richiamando fatti di grave e reiterata aggressività del ricorrente nei confronti dei familiari e precedenti diffide del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ritenuto che tali comportamenti attuali e reiterati hanno prevalso sulle condizioni di salute, giudicate recessive, e che il ricorrente non ha fornito allegazioni specifiche e aggiornate circa l'attuale incompatibilità delle sue patologie con il regime carcerario. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, Ordinamento penitenziario
La norma consente la detenzione domiciliare in luogo del rinvio della pena per gravi condizioni di salute; in caso di revoca la motivazione deve contenere una valutazione delle condizioni di salute e una rinnovata comparazione tra la compatibilità con la detenzione carceraria e la pericolosità del condannato, valutazione alla luce delle sopravvenienze.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice di sorveglianza poteri istruttori (es. acquisizione di notizie, attivazione dell'UEPE) per verificare la permanenza dei presupposti della misura alternativa; può essere utilizzata per reperire un domicilio alternativo o informazioni sanitarie.
art. 678 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza e funzioni del Tribunale di sorveglianza e sui poteri procedurali relativi all'esecuzione delle misure sostitutive, implicando l'obbligo di attivare gli accertamenti necessari quando rilevanti per la decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare concessa per motivi di salute richiede sempre una valutazione comparativa fra l'attualità dello stato di salute e la pericolosità sopravvenuta; la motivazione deve risultare chiara su entrambi gli elementi.
- Se la revoca si fonda su comportamenti violenti o reiterate violazioni degli obblighi imposti, tali fatti possono prevalere sulle condizioni di salute già valutate in sede di concessione, purché adeguatamente documentati nella motivazione.
- Il ricorrente ha un onere di allegazione, non probatorio: deve prospettare fatti e produrre elementi aggiornati sulla incompatibilità delle patologie con il carcere; spetta poi al giudice effettuare gli accertamenti istruttori.
- Quando viene meno la disponibilità del domicilio familiare, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare l'attivazione dei poteri istruttori (UEPE, perizia sanitaria, contatti con la direzione sanitaria) per reperire soluzioni alternative prima di ritenere insostenibile la misura, salvo che dai fatti emerga chiaramente l'inaffidabilità del beneficiario.
- La mera esistenza di precedenti diffide non è automaticamente insufficiente per la revoca: è necessario che la motivazione evidenzi la gravità, la reiterazione e l'attualità delle condotte rilevanti ai fini della tutela della collettività.
- Per impugnare con successo una revoca, è strategico produrre documentazione medica aggiornata e specifica sull'attuale incompatibilità con il regime carcerario e chiedere espressamente l'espletamento delle indagini istruttorie da parte del Tribunale.
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