Sentenza n. 24/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 23.05.2024 emessa all’esito del procedimento RG n. 65/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 422/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza esecutiva era stata notificata al Ministero presso la sede reale, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la sentenza era passata in giudicato. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, con esclusione della condanna alle spese contenuta nella sentenza ottemperanda, perché estranea all'oggetto dell'azione di ottemperanza, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il TAR ha inoltre ritenuto giustificata, in ragione del ritardo del Ministero, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., da applicarsi dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e da commisurarsi agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso rende ammissibile il giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Rileva per l'attestazione di conformità della copia della sentenza notificata quale titolo esecutivo.
l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e, per il caso di persistente inerzia, nominare sin d'ora un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione.
- La condanna alle spese contenuta nel provvedimento oggetto di ottemperanza esula dall'oggetto dell'azione esecutiva quando la domanda di ottemperanza riguarda esclusivamente l'esecuzione della statuizione sostanziale; il giudice dell'ottemperanza può quindi ordinare l'esecuzione del giudicato con esclusione di tale capo.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'eseguire una statuizione giudiziale di pagamento può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurabile agli interessi legali sulla somma dovuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 36/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 38/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 50/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 9 gen 2026Sentenza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →