Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1041/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del 14.11.2024 con cui il Prefetto della Provincia di Trapani ha disposto il rigetto dell’istanza per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza del porto di pistola a tassa ridotta; -di tutti gli atti prodromici, preordinati, consequenziali.

Giustizia amministrativa202500317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di diniego della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato esclusivamente su una sentenza del Tribunale di Palermo del 15 dicembre 2009, pronunciata all’esito di patteggiamento, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, con concessione della sospensione condizionale della pena. Ha dedotto violazione degli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., in relazione all’art. 166, comma 2, c.p., eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, incongruità, illogicità e contraddittorietà, nonché sproporzione del diniego rispetto alla risalenza e unicità dell’episodio, all’assenza di rischi concreti per la sicurezza pubblica e all’incidenza dell’atto sul rapporto di lavoro e sul sostentamento familiare. Secondo il ricorrente, la condanna non poteva costituire un elemento ostativo permanente e l’amministrazione avrebbe dovuto spiegare in concreto la sua attuale incidenza sull’affidabilità nell’uso delle armi e nell’esercizio delle funzioni di guardia giurata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto prefettizio. I motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il giudice ha riconosciuto che il rilascio della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola richiede una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, particolarmente rigorosa in ragione della pericolosità dell’attività, ma comunque rispettosa dei canoni di coerenza logica, ragionevolezza e adeguata istruttoria. L’amministrazione deve indicare le circostanze concrete dalle quali desumere la pericolosità del richiedente o la sua capacità di abusare delle armi o delle funzioni autorizzate. Nel caso esaminato, il diniego si fondava soltanto sulla condanna patteggiata del 2009. Il TAR ha richiamato l’art. 445, comma 1-bis, c.p., come modificato dalla riforma Cartabia, secondo cui la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi amministrativi e non produce, salvo le pene accessorie, gli effetti previsti da norme diverse da quelle penali che la equiparino a una sentenza di condanna. Pur potendo il fatto storico essere astrattamente considerato nella valutazione dei requisiti, la condanna patteggiata, da sola, non è sufficiente a fondare il diniego. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per assenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’annullamento non preclude all’amministrazione di riesaminare l’istanza sulla base di tutte le informazioni acquisite e di una nuova e aggiornata istruttoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 8-13 T.U.L.P.S.

    Le autorizzazioni di polizia sono soggette alle regole generali previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Il requisito della buona condotta rileva per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, ma deve essere valutato dall’amministrazione secondo coerenza, ragionevolezza e adeguata istruttoria.

  • art. 138 T.U.L.P.S.

    Prevede i requisiti specifici ulteriori per l’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata; la relativa valutazione non può fondarsi automaticamente e soltanto su una risalente sentenza di patteggiamento.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al rilascio della licenza di porto d’arma.

  • art. 166, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della sospensione condizionale della pena.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.

    La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna

    La sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova nei giudizi amministrativi e non produce automaticamente gli effetti extrapenali previsti da norme diverse da quelle penali; il fatto storico può tuttavia essere valutato, nell’esercizio del potere discrezionale, insieme ad altri elementi e previa adeguata istruttoria.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla precedente concessione di una misura cautelare nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Nella valutazione dei requisiti per la nomina a guardia particolare giurata e per il rilascio del porto d’arma, l’autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità, ma deve fondare il diniego su un’istruttoria concreta e motivare le circostanze dalle quali desumere l’attuale pericolosità dell’interessato o la sua capacità di abusare delle armi o delle funzioni autorizzate.
  • A seguito dell’art. 445, comma 1-bis, c.p., la sentenza di patteggiamento non ha efficacia probatoria nei giudizi amministrativi e non può produrre automaticamente gli effetti extrapenali previsti da norme diverse da quelle penali che la equiparino a una sentenza di condanna.
  • Una risalente condanna patteggiata, considerata isolatamente, non è sufficiente a fondare il diniego della nomina a guardia particolare giurata o del porto d’arma; l’amministrazione deve svolgere una valutazione attuale, autonoma e complessiva degli elementi rilevanti.
  • L’annullamento del diniego per carenza dei presupposti o dell’istruttoria non attribuisce automaticamente il titolo autorizzatorio, ma consente all’amministrazione di riesercitare il potere mediante un nuovo provvedimento fondato su un’istruttoria aggiornata e completa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.