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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29032/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di finanza e di due processi verbali di constatazione, l'Ufficio notificò a una società di persone un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1999, rideterminando l'imponibile ai fini IVA e delle imposte dirette e recuperando costi ritenuti indeducibili. La società sostenne di avere definito la pretesa fiscale con due condoni previsti dalla l. n. 289 del 2002, uno ai sensi dell'art. 15 e uno ai sensi dell'art. 9 (condono tombale), e ottenne in primo grado l'annullamento dell'atto. In appello l'Agenzia contestò sia la validità della definizione agevolata sia la decisione sulle spese; nel ricorso per cassazione dedusse cinque motivi: violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver considerato tardive le eccezioni dell'Ufficio, violazione degli artt. 9 e 15 della l. n. 289 del 2002 e dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pendenza di un procedimento penale, nullità della sentenza per omessa motivazione sulle spese e violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese processuali. Prima di esaminare tali censure, la Corte ha rilevato d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci di una società di persone, in una controversia avente ad oggetto l'accertamento del reddito sociale e, per trasparenza, dei redditi di partecipazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Catania, affinché il giudizio venga rinnovato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e sia riesaminata l'intera controversia, anche alla luce dei principi giurisprudenziali in materia di condono IVA e dei presupposti di accesso agli istituti di definizione agevolata previsti dalla l. n. 289 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sull'asserita tardività delle eccezioni in appello.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • artt. 9 e 15 della L. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamati come discipline dei condoni invocati dalla contribuente; la Corte rinvia al giudice di merito per verificare i presupposti di accesso agli istituti di definizione agevolata.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nella censura dell'Ufficio sulla dedotta erronea applicazione del divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato con riguardo alla motivazione della sentenza e alla condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la censura relativa alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per affermare il principio di trasparenza delle società di persone e l'imputazione automatica dei redditi ai soci.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone, la lite è inscindibile e coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, poiché l'accertamento del reddito sociale si riflette automaticamente sui redditi di partecipazione.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando il giudizio di merito si sia svolto senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la Corte di cassazione deve dichiarare la nullità dell'intero procedimento e disporre il rinvio al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
  • Ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio necessario, il ricorrente che deduca la violazione del contraddittorio deve allegare in modo specifico lo svolgimento del giudizio di primo grado, specie se vi siano state trattazioni contestuali e decisioni separate ma sostanzialmente unitarie.
  • In materia di definizioni agevolate e condoni fiscali, il giudice di rinvio deve verificare i presupposti sostanziali di accesso agli istituti invocati, senza potersi arrestare a una mera qualificazione processuale delle eccezioni dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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