Cassazione Penale, Sentenza n. 40010/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza del Tribunale di Rimini che, in sede di riesame delle misure cautelari reali, aveva rigettato la sua richiesta di restituzione dell'immobile sito a Riccione, oggetto di sequestro preventivo e successiva confisca come corpo del reato per il trasferimento fraudolento di valori contestato a Francesco D'Agostino e altri. La ricorrente deduceva che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che la società non fosse terza rispetto al reato, sostenendo invece che la società era titolare del bene e non aveva partecipato in modo attivo al fatto criminoso, e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione formale: il mandato conferito al difensore non conteneva la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p. per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, sicché la società non era legittimata a proporre il ricorso. In ragione dell'inammissibilità la Corte ha condannato la società al pagamento delle spese processuali e, a titolo sanzionatorio, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma invocata per l'appello avverso i provvedimenti sulle misure cautelari reali; indicata come base formale dell'impugnazione proposta dalla società.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al sequestro preventivo disposto dal G.i.p.; disciplina il sequestro preventivo nel processo penale.
art. 240-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di trasferimento fraudolento di valori, collegata all'ipotesi di reato per cui l'immobile è stato sequestrato e confiscato.
art. 12-sexies L. 356/92
Richiamata nella sistematica normativa (tramite art. 3-bis c.p.) come norma integrata nel codice penale; citata a supporto dell'inquadramento normativo del reato oggetto del sequestro.
art. 3-bis cod. pen.
Richiamato per spiegare l'inserimento nella sistematica codicistica della norma sopranominata; non decisivo sul merito ma menzionato a titolo ricostruttivo.
art. 100 cod. proc. pen.
Stabilisce che i soggetti con interesse meramente civilistico devono stare in giudizio con difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto che la mancanza di tale procura rendeva il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla regolazione dei motivi e delle modalità di proposizione del ricorso; indicato come norma procedurale di riferimento per l'impugnazione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato formulato invocando la violazione di legge e di norme processuali ai sensi di tale articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una somma a titolo sanzionatorio per ricorsi infondati o proposti con colpa; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I soggetti che vantano un interesse meramente civilistico rispetto a beni oggetto di misure cautelari reali devono munire il difensore di procura speciale per proporre impugnazioni: la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Solo l'indagato o l'imputato può stare in giudizio senza procura speciale, essendo il difensore del reo titolare di rappresentanza ex lege; terzi civili non godono di tale semplificazione formale.
- Prima di proporre impugnazioni relative a sequestri o sequestri confiscati, va verificata sia la legittimazione sostanziale (essere effettivamente terzi rispetto al reato) sia la legittimazione formale (delega/procura del difensore); la loro assenza può precludere l'esame del merito.
- Se la titolarità del bene è collegata a condotte del rappresentante sociale coinvolto nell'illecito, la qualifica di "terzo" può essere esclusa: la mera intestazione formale non garantisce automaticamente la terzietà.
- Ricorsi proposti senza i necessari requisiti formali o con colpa possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a carico del ricorrente; occorre dunque adeguata cautela e verifica documentale prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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