Cassazione Civile, Ordinanza n. 35278/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Un condominio aveva affidato lavori di rifacimento del tetto e contestava che l’ex amministratore, senza autorizzazione assembleare, avesse inserito nel contratto di appalto una clausola che consentiva all’appaltatore di limitarsi all’incapsulamento delle lastre di eternit anziché alla loro rimozione e sostituzione. Si lamentava inoltre che l’impresa avesse eseguito i lavori non a regola d’arte, con infiltrazioni e ulteriori danni. In primo grado erano stati riconosciuti danni in favore del condominio e di una condomina. In appello, la corte territoriale aveva confermato la decisione ma aveva ritenuto, in sostanza, che non fosse stata provata la misura del danno risarcibile né il nesso causale nella prospettazione del condominio, valorizzando la consapevolezza dei condomini circa l’inadeguatezza del budget disponibile per un rifacimento completo del tetto e la loro successiva condotta, interpretata come ratifica tacita dell’operato dell’amministratore. Nel ricorso per cassazione il condominio denunciava violazione dell’art. 1218 c.c., omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del giudicato interno, sostenendo che la prova del danno e del nesso causale risultasse già acquisita mediante documenti e CTU e che la corte d’appello avesse male applicato i criteri di riparto dell’onere probatorio. La condomina ricorrente incidentale deduceva analoghi vizi, insistendo sul fatto che il collaudo finale attesterebbe la sostituzione delle lastre e non il loro incapsulamento, e che si sarebbe formato giudicato interno su alcuni capi della sentenza di primo grado. Un ulteriore ricorso incidentale condizionato dell’ex amministratore riguardava la ratifica tacita dell’operato.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato estinto il ricorso incidentale della condomina contenuto nel primo procedimento per intervenuta rinuncia ritualmente notificata. Ha rigettato il ricorso principale del condominio e il ricorso incidentale della condomina nell’altro procedimento, ritenendo infondate le censure sull’art. 1218 c.c., sul preteso omesso esame del collaudo e sul supposto giudicato interno. Ha inoltre assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’ex amministratore. La Corte ha ritenuto che la corte d’appello, pur con motivazione da correggere, avesse correttamente escluso la responsabilità risarcitoria dell’amministratore in base alla valutazione complessiva delle prove, alla consapevolezza del condominio sull’insufficienza del budget e alla ratifica tacita desunta dal comportamento dei condomini. Le spese sono state compensate tra condominio e condomina, mentre condominio e condomina sono stati condannati in solido a rifondere le spese agli altri resistenti.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il creditore deve allegare l'inadempimento e provare il titolo del rapporto; il debitore deve provare l'esatto adempimento, l'impossibilità sopravvenuta o la non imputabilità dell'inadempimento.
art. 132 c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è respinta perché la motivazione della sentenza d'appello, pur correggibile, è comunque intellegibile e sorretta da ragionamento logico.
art. 112 c.p.c.
È escluso il vizio di ultrapetizione poiché la Corte d'appello si è pronunciata entro il perimetro della domanda, valutando responsabilità e danno e non una domanda nuova.
art. 2909 c.c.
Non vi è violazione del giudicato interno perché la Corte d'appello non ha rimesso in discussione l'accertamento già coperto da giudicato, ma ha valutato profili diversi rilevanti ai fini della responsabilità e della ratifica.
art. 335 c.p.c.
I ricorsi proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti.
art. 371 c.p.c.
Un ricorso successivo, se proposto nei termini, si converte in impugnazione incidentale per il principio di unicità del processo di impugnazione.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso notificata alle parti costituisce atto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, se rispettati i requisiti di legge.
art. 384 comma 4 c.p.c.
La motivazione può essere corretta dalla Corte di cassazione quando la decisione sia comunque conforme a diritto.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Le doglianze che mirano a contestare la ricostruzione in fatto sotto forma di violazione di legge non sono ammissibili quando risolvono in una critica al merito.
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Le censure di nullità non possono essere usate per sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio.
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa lettura delle prove.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1712 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale del condominio, ma la censura è stata assorbita o comunque non accolta.
art. 1666 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale del condominio, ma la censura è stata assorbita o comunque non accolta.
art. 1667 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale del condominio, ma la censura è stata assorbita o comunque non accolta.
art. 1393 c.c.
Richiamato nella doglianza incidentale, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esito.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento deve allegare l'inadempimento e provare il titolo del rapporto, mentre grava sul debitore la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento.
- La censura di violazione dell'art. 1218 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio: la Corte di cassazione non è un terzo grado di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove o della loro attendibilità.
- La formazione del giudicato interno va esclusa quando la decisione impugnata non rimetta in discussione il capo già definito, ma affronti una questione diversa e logicamente distinta, funzionale alla decisione sul danno o sulla responsabilità.
- La ratifica tacita del negozio compiuto dal rappresentante o mandatario può risultare da comportamenti concludenti del dominus, purché univoci e incompatibili con la volontà di disconoscere l'operato altrui.
- Un ricorso successivo per cassazione contro la stessa sentenza, se proposto nei termini, si converte in impugnazione incidentale in applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione.
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso per cassazione produce estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
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