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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l''annullamento: - della determina prot. 2678 del 04.03.2025), successivamente notificata per PEC, a mezzo della quale il responsabile tecnico del settore V, Urbanistica ed Edilizia di detto Comune, ha denegato il permesso di costruire richiesto il 9.10.2024 (prot. 12898) per la ristrutturazione edilizia, onde ridurre il rischio sismico di ex casello ferroviario in Roccaraso, Viale dello Sport (con ampliamento ex L.R. Abruzzo n. 49 del 2012.

Giustizia amministrativa202500191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia con ampliamento premiale di un ex casello ferroviario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale del permesso di costruire richiesto per la ristrutturazione edilizia, finalizzata anche alla riduzione del rischio sismico, con ampliamento premiale ai sensi della l.r. Abruzzo n. 49/2012. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché una delle ragioni del diniego non sarebbe stata anticipata nel preavviso di rigetto, nonché l'erronea applicazione della l.r. Abruzzo n. 49/2012 e dell'art. 5 d.l. n. 70/2011, sostenendo che il Comune avesse recepito la disciplina regionale e che l'intervento potesse derogare agli strumenti urbanistici. Il secondo motivo censurava il diniego per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 6.4.2 delle NTA del PRG, sostenendo che l'ampliamento rispettasse o potesse derogare alle distanze dalla strada, anche mediante il criterio dell'allineamento stradale prevalente. Il terzo motivo contestava la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia, deducendo la violazione degli artt. 3, 10, 12 e 20 d.P.R. 380/2001 e della l.r. Abruzzo n. 49/2012. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse del progettista; quest'ultimo ha successivamente rinunciato al ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo decisivo il secondo capo motivazionale del diniego, autonomamente idoneo a sorreggere il provvedimento. Il giudice ha osservato che, anche a prescindere dall'applicabilità della deroga regionale agli strumenti urbanistici, l'intervento doveva rispettare gli standard urbanistici e le altre normative incidenti sull'attività edilizia. Ha escluso l'applicazione dell'art. 9 d.m. 1444/1968 invocato dalla ricorrente, poiché riferito alle zone C, mentre l'immobile ricadeva in zona B2. Ha quindi ritenuto applicabile l'art. 28 d.P.R. 495/1992, che, in assenza o inapplicabilità dello strumento urbanistico, impone per gli ampliamenti le distanze dal confine stradale previste per il tipo di strada. Anche considerando applicabile il PRG, l'ampliamento non poteva essere collocato sul confine stradale. La nozione di allineamento contenuta nelle NTA non consentiva infatti di edificare direttamente sul confine della strada, ma soltanto di raggiungere il filo più avanzato degli edifici esistenti secondo i criteri tecnici previsti dalle NTA. Il Comune aveva legittimamente rilevato l'assenza di fabbricati sul lotto adiacente e la ricorrente non aveva provato, mediante la relazione tecnica o le asseverazioni progettuali, che l'allineamento prevalente degli edifici sul lato della strada consentisse di collocare l'ampliamento sul confine. Il TAR ha inoltre richiamato l'onere dell'istante di allegare i dettagli tecnici necessari alla verifica dell'intervento, ferma la possibilità per il Comune di chiedere integrazioni documentali ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 380/2001. Il rigetto del secondo motivo ha reso non decisivo l'esame degli altri motivi, in ragione dell'autonoma sufficienza di uno dei capi motivazionali del diniego. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto; la relativa censura non è stata esaminata in modo decisivo perché il ricorso è stato respinto sulla base di un autonomo capo motivazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alla contestata insufficienza e contraddittorietà della motivazione del diniego.

  • art. 1 l.r. Abruzzo n. 49/2012

    Prevede il quadro di recepimento comunale delle misure incentivanti e il rinvio alla disciplina statale; la questione relativa alla deroga agli strumenti urbanistici è stata ritenuta non decisiva ai fini del rigetto.

  • art. 2 l.r. Abruzzo n. 49/2012

    ammette per gli edifici residenziali "interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria"; "fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68"

    Le misure premiali regionali non escludono il rispetto degli standard urbanistici minimi.

  • art. 3 l.r. Abruzzo n. 49/2012

    Richiamato quale disposizione che individua i limiti delle misure premiali e la disciplina dell'ampliamento.

  • art. 1, comma 2-ter, l.r. Abruzzo n. 49/2012

    Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a quanto stabilito dalla presente legge. Tale norma è altresì vigente per quanto non disciplinato dalla presente legge.

    Mantiene ferma l'applicazione della disciplina statale per quanto non regolato dalla legge regionale.

  • art. 5 d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011

    La disciplina statale richiamata dalla legge regionale mantiene il rispetto degli standard urbanistici e delle altre normative di settore incidenti sull'attività edilizia.

  • art. 5, comma 11, d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011

    Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, ….

    Le misure premiali e derogatorie non consentono di disapplicare gli standard urbanistici e le altre normative di settore.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    La disciplina sulle distanze invocata dalla ricorrente non è stata ritenuta applicabile perché riferita alle zone C, mentre l'immobile ricade in zona B2.

  • art. 28 d.P.R. n. 495/1992

    Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: ...

    Le distanze dal confine stradale si applicano anche agli ampliamenti; in assenza o inapplicabilità dello strumento urbanistico, trovano applicazione le distanze minime stabilite dalla norma in relazione al tipo di strada.

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    Il Comune può chiedere integrazioni documentali non già in suo possesso, ma resta a carico dell'istante l'onere di allegare i dettagli tecnici necessari a dimostrare la conformità dell'intervento.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'intervento, comprensivo dell'incremento di volumetria, rientrasse nella ristrutturazione edilizia; tale questione non è stata decisiva per l'esito.

  • art. 6.4.2 delle NTA del PRG del Comune di Roccaraso

    è sempre ammessa l'edificazione in allineamento lungo strade e piazze; ... è ammesso ... il mantenimento dell'allineamento stradale prevalente degli edifici esistenti, qualora esso sia chiaramente riconoscibile nel contesto urbano interessato dall'intervento

    L'allineamento consente di collocare l'edificio non oltre il filo più avanzato dei fabbricati esistenti individuati secondo i criteri tecnici delle NTA, non direttamente sul confine stradale in assenza della relativa dimostrazione.

  • art. 3.1.3.10 delle NTA del PRG del Comune di Roccaraso

    Rappresenta il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio al quale ci si riferisce.

    Definisce l'allineamento edilizio mediante il prolungamento della parete di edifici sul lotto adiacente o il congiungimento dei punti più avanzati di edifici esistenti sullo stesso lato.

  • art. 3.1.4.16 delle NTA del PRG del Comune di Roccaraso

    l'avanzamento massimo degli edifici quando fronteggiano le strade. Per fissare tale allineamento ci si appoggerà al filo più avanzato del fabbricato o dei fabbricati esistenti a ridosso della stessa via.

    L'allineamento stradale deve essere determinato sulla base del filo più avanzato degli edifici esistenti e verificato dall'ufficio tecnico comunale su proposta del titolare del titolo edilizio.

Massime di principio

  • La presenza di più capi motivazionali autonomamente idonei a sorreggere un diniego rende sufficiente, ai fini del rigetto del ricorso, la legittimità di uno solo di essi; le eventuali illegittimità degli altri capi non determinano l'annullamento dell'atto.
  • Le misure premiali e derogatorie previste dalla legislazione regionale in materia edilizia non esonerano dal rispetto degli standard urbanistici e delle altre normative di settore richiamate dalla disciplina statale, salvo una deroga espressa e applicabile alla specifica prescrizione.
  • Le disposizioni sulle distanze dal confine stradale possono trovare applicazione anche agli ampliamenti edilizi; la deroga alle distanze prevista dalle norme urbanistiche per l'allineamento stradale non consente, senza adeguata dimostrazione tecnica, di collocare l'ampliamento direttamente sul confine della strada.
  • Quando il titolo edilizio è richiesto sulla base dell'allineamento prevalente degli edifici esistenti, l'istante deve allegare elementi tecnici idonei a dimostrare sia l'esistenza dei fabbricati rilevanti sia la concreta misura dell'allineamento, non essendo sufficiente una mera allegazione generica.
  • L'obbligo dell'amministrazione di acquisire o richiedere integrazioni documentali non trasferisce sull'ente l'onere di elaborare d'ufficio i dati tecnici necessari a dimostrare la conformità del progetto: resta a carico del richiedente la produzione degli elementi progettuali essenziali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiPiani regolatori e varianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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