Cassazione Penale, Ordinanza n. 06056/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulla mancata motivazione dell'aumento di pena per continuazione non è proponibile nel perimetro del concordato in appello, salvo che si denunci un'illegalità della pena, profilo che nel caso non emergeva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli ha definito il giudizio con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè nell'ambito del concordato in appello. L'imputato, tramite difensore, ha ricorso per cassazione deducendo l'omessa motivazione sull'aumento di pena applicato a titolo di continuazione, assunto come eccessivo. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice rispetto all'accordo; non sono invece deducibili censure sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il motivo riguardava proprio un aumento di pena concordato tra le parti e non una delle ipotesi ammissibili, il ricorso è stato ritenuto inammissibile de plano.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La norma sul concordato in appello delimita l'ambito del controllo successivo: il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Prevede la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi in cui esso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità.
legge n. 103 del 2017
Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello e la correlata disciplina dell'art. 599-bis c.p.p.; secondo la Corte, da tale reintroduzione discende la ripresa dei limiti al ricorso già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Nel concordato in appello il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare in modo generico la misura della pena concordata tra le parti, salvo che la censura si traduca nella deduzione di una pena illegale.
- Sono deducibili in cassazione, nel quadro del concordato in appello, soltanto i vizi che attengono alla formazione della volontà dell'imputato di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla decisione del giudice che si discosti dal contenuto concordato.
- Quando la richiesta concordata tra accusa e difesa investe integralmente la misura finale della pena, essa vincola il giudice, che non può applicare una sanzione diversa se non nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- Le censure che riguardano omissioni motivazionali sull'aumento di pena concordato non sono, di regola, autonomamente scrutinabili in cassazione se non si allega una specifica illegalità della sanzione.
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