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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34220/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2005, costi relativi a operazioni di sponsorizzazione effettuate in favore di un'associazione sportiva dilettantistica, ritenute oggettivamente inesistenti, e contestava anche le modalità di scomputo di ritenute d'acconto su provvigioni. In primo grado il contribuente aveva sostenuto che le prestazioni sponsorizzate fossero occasionali, che non fosse necessaria la forma scritta del contratto e che vi fossero riscontri documentali dell'effettività delle operazioni; la CTP aveva però qualificato le somme come erogazioni liberali deducibili solo nel limite del 2% ex art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, e aveva rigettato la doglianza sulle ritenute. In appello il contribuente aveva anche dedotto ultrapetizione, lamentando che il primo giudice avesse qualificato la sponsorizzazione come liberalità senza richiesta di parte. La CTR ha annullato integralmente l'atto impositivo, ritenendo che la questione della reale esecuzione delle sponsorizzazioni fosse coperta da giudicato interno per mancato appello incidentale dell'Ufficio e che, comunque, si trattasse di spese pubblicitarie integralmente deducibili ex art. 74, comma 2, TUIR; ha inoltre escluso che la divergenza tra certificazione del sostituto e Anagrafe tributaria potesse prevalere sul diritto allo scomputo delle ritenute. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 324 c.p.c. per insussistenza del giudicato interno sulla reale esistenza delle operazioni, e nullità della sentenza per ultrapetizione e difetto di motivazione, sostenendo che la CTR avesse deciso su una diversa questione rispetto al nucleo della lite, cioè la deducibilità dei costi, e non sull'inesistenza delle operazioni sponsorizzate.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che la questione della natura reale o fittizia delle operazioni di sponsorizzazione era stata esaminata e respinta, sia pure implicitamente, dal primo giudice e che, in mancanza di appello incidentale dell'Ufficio, si era formato giudicato interno su tale capo; la mera riproposizione delle argomentazioni nelle controdeduzioni non era sufficiente a superare l'acquiescenza. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che l'appello del contribuente investiva proprio l'erronea applicazione dell'art. 100, comma 2, lett. a), TUIR e che la CTR aveva risposto a tale devoluzione qualificando le spese come pubblicitarie integralmente deducibili ai sensi dell'art. 74, comma 2, TUIR, senza introdurre un bene della vita diverso da quello controverso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; è stata anche richiamata l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato alle Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 109 t.u.i.r.

    richiamato quale base del recupero a tassazione del maggior imponibile derivante dal disconoscimento dei costi

  • art. 100, comma 2, lett. a), t.u.i.r.

    norma evocata per la deducibilità limitata delle erogazioni liberali; la Corte rileva che la questione era stata devoluta in appello ma la CTR ha poi qualificato i costi come spese pubblicitarie integralmente deducibili

  • art. 74, comma 2, t.u.i.r.

    ritenuto applicabile dalla CTR alle spese di sponsorizzazione, con deducibilità integrale

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere l'esistenza del giudicato interno; la Corte conferma che il capo non impugnato si è consolidato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione processuale e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti del devoluto

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude un difetto assoluto di motivazione

  • artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dalla CTR per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva non proposta in termini

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla Corte per affermare che la riproposizione vale solo per le questioni non esaminate, non per quelle respinte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto/inammissibilità

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in via analogica per distinguere tra riproposizione delle questioni non esaminate e necessità di impugnazione per quelle respinte

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le questioni di merito espressamente o implicitamente respinte dal giudice di primo grado si consolidano in giudicato interno se la parte soccombente non propone appello principale o incidentale; la semplice riproposizione difensiva nelle controdeduzioni non sostituisce l'impugnazione.
  • L'onere di appello incidentale riguarda la parte che intenda contestare un capo della decisione già sfavorevole; la facoltà di mera riproposizione ex art. 56 d.lgs. n. 546/1992 opera solo per le questioni non esaminate o assorbite, non per quelle decise nel merito.
  • Non ricorre ultrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti già allegati e devoluti dalle parti, purché resti entro il petitum e la causa petendi e non introduca un bene della vita diverso da quello controverso.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza, pur sintetica, consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e dia risposta alla questione centrale devoluta; non basta denunciare apoditticità se la motivazione non è meramente apparente.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione del regime del contributo unificato aggiuntivo non si applica alle amministrazioni dello Stato, per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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