Cassazione Penale, Sentenza n. 16587/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità degli atti processuali del giudizio di appello per inosservanza delle norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.). Il decreto di citazione per il giudizio di appello e l'avviso di fissazione dell'udienza erano stati notificati al precedente difensore di fiducia, l'avv. Alberto Del Fabro, il quale risultava sospeso dall'Albo degli Avvocati di Catania dal 2 luglio 2024. Perciò si sostenne che l'imputato non era stato assistito da un difensore abilitato e che la notifica a un avvocato sospeso determinava nullità assoluta e insanabile degli atti di quel grado di giudizio. Si evidenziava inoltre che la sentenza d'appello era stata in seguito notificata nuovamente all'avv. Del Fabro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto provata, sulla base della certificazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, la sospensione dall'Albo dell'avv. Del Fabro anteriore alla instaurazione del contraddittorio in appello; ne è conseguita l'assoluta e insanabile nullità del giudizio di appello per mancanza di difensore abilitato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per celebrare nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata come base per denunciare nullità processuali a pena di nullità: il ricorso per cassazione è fondato su una nullità formale che rientra tra le ipotesi censurabili ai sensi di questa norma.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che l'assistenza tecnica dell'imputato è condizionata all'iscrizione all'Albo; la violazione (assistenza da parte di avvocato non abilitato) determina nullità assoluta degli atti.
art. 179, primo comma, cod. proc. pen.
Usato insieme all'art. 178 per confermare che la nullità per difesa esercitata da soggetto non abilitato è assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Richiamato in relazione all'obbligo di notificazione del decreto di citazione e dell'avviso di fissazione dell'udienza: occorre verificare la situazione del difensore al momento di tali notificazioni per accertare la regolarità del contraddittorio.
Norma sostanziale indicata come titolo di reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; la decisione di cassazione non entra nel merito della colpevolezza ma annulla il grado d'appello per nullità processuale.
Massime di principio
- Se la difesa è esercitata da un avvocato sospeso o cancellato dall'Albo al momento in cui viene instaurato il contraddittorio (notifica del decreto di citazione/avviso di udienza), gli atti sono affetti da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
- La verifica dello status professionale del difensore (iscrizione, sospensione, cancellazione) va compiuta con riferimento al momento della notificazione che instaura il contraddittorio; se la sospensione è intervenuta successivamente alla notificazione già regolarmente effettuata, la nullità potrebbe non essere riconosciuta.
- In presenza di notifica a difensore non abilitato, la conseguenza praticabile è l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo giudizio, non essendovi possibilità di sanatoria quando si tratta di nullità assolute ex artt. 178 e 179 c.p.p.
- Per evitare il rischio di nullità, le parti e i giudici devono accertare tempestivamente, prima della instaurazione del contraddittorio, l'effettiva abilitazione del difensore (verificando la posizione nell'Albo); in presenza di sospensione o radiazione occorre provvedere alla sostituzione del difensore e alla regolare notificazione al difensore effettivamente abilitato.
- La giurisprudenza ammette casi limitati in cui la sospensione o cancellazione successiva alla notificazione non comporta nullità, per cui ogni situazione va valutata temporalmente e sulla base degli atti documentali che provano la data di sospensione rispetto alle notifiche.
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