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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 700 del 17 aprile 2024, emesso dal Tribunale di Salerno.

Giustizia amministrativa202501167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente circa l’effetto satisfattivo dell’attività posta in essere dall’amministrazione e ha ritenuto che l’azienda ospedaliera avesse ottemperato al decreto ingiuntivo. È stata pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico dell’amministrazione intimata.

TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 700 del 17 aprile 2024 del Tribunale di Salerno, relativo al pagamento di € 205.904,00 oltre interessi e spese

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La banca ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno, con il quale l’azienda ospedaliera era stata condannata al pagamento di € 205.904,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva integralmente soddisfatto la pretesa creditoria, determinando la sopravvenuta esecuzione del dictum giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale è stato accertato l’avvenuto adempimento del decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giurisdizionale e il ricorrente dichiara l’avvenuta soddisfazione della propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza dell’amministrazione, le spese di lite possono essere integralmente compensate; il giudice può tuttavia porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione che ha dato luogo alla necessità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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