Cassazione Civile, Ordinanza n. 19628/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui la cooperativa, gestore di un centro diurno per utenti disabili, chiese alla ASL il pagamento di euro 79.065,00 quale corrispettivo delle prestazioni rese in base a un contratto del 18 ottobre 2010. La cooperativa sosteneva che il servizio di trasporto assistito degli utenti disabili, previsto dall'art. 46 della L.R. Puglia n. 4/2010, imponesse alla ASL di farsi carico del pagamento dell'intero costo del servizio quando i Comuni non avessero provveduto al rimborso della quota di propria spettanza. La ASL, opponendosi, deduceva di avere già corrisposto la quota del 40% a suo carico e che il restante 60% gravasse sui Comuni di residenza degli utenti. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello di Lecce riformò la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda, ritenendo che, in mancanza di intese tra ASL e Comuni, dovesse applicarsi l'art. 10 del contratto, che prevedeva il pagamento alla cooperativa della sola quota ASL pari al 40%. Con il ricorso per cassazione la cooperativa denunciava, da un lato, violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L.R. n. 4/2010, sostenendo che la norma regionale avrebbe imposto alla ASL di sostenere integralmente il costo del trasporto in caso di mancato rimborso comunale; dall'altro, vizio di motivazione apparente per l'affermazione, ritenuta inconciliabile, secondo cui in assenza di intesa l'importo avrebbe dovuto comunque essere corrisposto integralmente dalla ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che l'art. 46 della L.R. Puglia n. 4/2010 attribuisce alle ASL l'organizzazione del servizio di trasporto per disabili, ma prevede che i Comuni concorrano alla spesa fino al 60% e che la disciplina concreta della compartecipazione sia rimessa a intese tra ASL e Comuni. In assenza di tali intese, l'ente pubblico non può assumere impegni ulteriori rispetto a quelli già assunti nel contratto. Nel caso concreto, l'art. 10 del contratto obbligava la ASL a corrispondere alla cooperativa soltanto la quota del 40% a suo carico, non l'intero importo giornaliero; la delibera ASL richiamata dalla ricorrente non valeva a modificare la disciplina contrattuale né a costituire, da sola, una fonte autonoma di obbligazione. Conseguentemente è stata confermata la revoca del decreto ingiuntivo e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 46 L.R. Puglia n. 4/2010
Attribuisce alle ASL l'organizzazione del servizio di trasporto per utenti disabili, prevede la compartecipazione dei Comuni fino al 60% e rimette ad apposite intese la disciplina dei criteri di riparto della spesa.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000
La spesa dell'ASL è subordinata all'osservanza della prescritta procedura contabile; in difetto, il rapporto obbligatorio può gravare sul funzionario o amministratore che ha consentito la spesa.
artt. 153, comma 5, 183, 191 e 193 d.lgs. n. 267 del 2000
La copertura finanziaria e la corretta procedura contabile sono condizioni essenziali per il pagamento dei corrispettivi dovuti da enti pubblici per prestazioni rese.
art. 10 del contratto stipulato tra le parti
Fonte regolatrice del rapporto concreto: prevedeva l'obbligo della ASL di corrispondere alla cooperativa soltanto la quota di propria competenza, pari al 40%.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la legge regionale demanda a intese tra enti pubblici la disciplina della compartecipazione alla spesa di un servizio socio-assistenziale, l'assenza di tali intese non consente di imporre all'ente un'obbligazione di pagamento più ampia di quella risultante dal contratto validamente stipulato.
- Nei rapporti con la pubblica amministrazione il corrispettivo per prestazioni rese a favore di utenti assistiti deve rispettare la disciplina contabile e la copertura finanziaria prevista dal TUEL; in mancanza, non può configurarsi automaticamente un obbligo di pagamento dell'intero importo in capo all'ente.
- Il contratto valido e efficace tra le parti mantiene forza di legge e, se stabilisce una ripartizione del corrispettivo, tale disciplina prevale su pretese di pagamento integrale non sorrette da una diversa fonte negoziale o da un valido atto esterno idoneo a modificare l'obbligazione.
- Un atto interno dell'ente, o una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, non equivale di regola a una ricognizione negoziale idonea a creare ex novo un rapporto obbligatorio se manca un valido contratto a monte; al più può rilevare come indice dell'utilità dell'opera ai fini di eventuali rimedi diversi.
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