Ordinanza n. 56/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, di tre delibere della Giunta e del Consiglio Comunale del Comune di Imperia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tre delibere della Giunta e del Consiglio Comunale di Imperia concernenti le tariffe del porto turistico e la gestione futura dei diritti relativi ai posti barca
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato tre delibere comunali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Gli atti riguardano le tariffe del porto turistico e la gestione, per gli anni successivi, dei diritti relativi ai posti barca. La ricorrente ha dedotto principalmente la lesione di diritti acquisiti in forza di contratti stipulati con il precedente concessionario, relativi all'utilizzo di alcune parti del compendio demaniale. Nel giudizio si è costituita anche la Marina di Imperia s.r.l., quale società controinteressata o comunque parte resistente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto dubbia, almeno in parte, la giurisdizione amministrativa, poiché la doglianza riguarda la possibile lesione di pattuizioni contrattuali stipulate con il precedente concessionario. Ha inoltre rilevato che tali pattuizioni, anche per la loro natura di generiche dichiarazioni di impegno del concessionario, non possono incidere sulla legittimità delle condizioni della nuova concessione che il Comune procederà ad affidare; potrebbe semmai configurarsi una lesione dell'affidamento ingenerato dal precedente concessionario. Quanto al periculum, il pregiudizio derivante dalle nuove tariffe applicabili a ulteriori contratti temporanei è stato qualificato come meramente patrimoniale. La procedura relativa alle nuove concessioni si trova ancora nella fase di sollecitazione di proposte di finanza di progetto, dunque in una fase remota e incompatibile con l'attualità di un danno grave e irreparabile. Il TAR ha altresì considerato che alcuni spazi concessi in uso non risultavano utilizzati dalla ricorrente da diverso tempo. Infine, ha osservato che la sospensione degli atti non avrebbe utilità immediata sulle modalità di concessione dei posti barca, poiché una diversa modalità potrebbe essere determinata soltanto in esito all'eventuale annullamento degli atti. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tutela può essere negata quando sia dubbia la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia, soprattutto se la censura riguarda la violazione di pattuizioni contrattuali intercorrenti con un precedente concessionario.
- Le pattuizioni contrattuali stipulate con un precedente concessionario, ove consistano in generiche dichiarazioni di impegno, non possono condizionare la legittimità delle condizioni della nuova concessione che l'amministrazione intenda affidare; può eventualmente venire in rilievo la lesione dell'affidamento ingenerato dal precedente concessionario.
- Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale derivante dall'applicazione di nuove tariffe non integra, di regola, un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora cautelare.
- Quando la procedura per l'affidamento di una nuova concessione si trovi in una fase ancora iniziale e remota, non sussiste l'attualità del pregiudizio grave e irreparabile necessario per la sospensione cautelare.
- La sospensione di un atto non è utile, sul piano cautelare, a ottenere immediatamente modalità diverse di concessione quando tali modalità potrebbero essere determinate soltanto a seguito dell'eventuale annullamento degli atti impugnati.
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