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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 6695 - Comm. Trib. Prov. Milano

Violazioni finanziarie e sanzioni - Atto di contestazione sanzione a persona fisica - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni tributarie - Difetto di prova della fittizietà della persona giuridica e di beneficiario effettivo della persona fisica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione tributaria contestata personalmente, sostenendo che le violazioni erano riferibili alla persona giuridica e non a lui. L’Amministrazione non ha dimostrato né che la società fosse meramente fittizia, né che il ricorrente fosse il beneficiario effettivo della frode e, quindi, il soggetto cui imputare il rapporto tributario. Al ricorrente era attribuito soltanto il ruolo di ideatore della frode.

La decisione

La sanzione personale è stata ritenuta non imputabile al ricorrente. In applicazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003, le sanzioni amministrative tributarie devono essere riferite esclusivamente alla persona giuridica, salvo prova della sua natura fittizia e della coincidenza tra persona fisica e beneficiario effettivo della frode. Poiché tale prova non è stata fornita e il ricorrente non risultava beneficiario della frode, l’atto di contestazione è stato annullato o comunque la pretesa sanzionatoria nei suoi confronti è stata respinta.

Norme richiamate

  • Art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

    La norma stabilisce la riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni tributarie relative al suo rapporto fiscale. La responsabilità personale dell’amministratore o di altro soggetto può essere affermata solo se l’Amministrazione dimostra che la società è una struttura meramente fittizia, utilizzata per celare il beneficiario effettivo della frode, che deve essere anche il trasgressore e il contribuente.

Massime di principio

  • La mera qualità di amministratore, rappresentante o ideatore della violazione non basta, di regola, a trasferire alla persona fisica le sanzioni tributarie riferibili alla società.
  • L’Amministrazione finanziaria deve provare concretamente sia la natura fittizia della persona giuridica sia che la persona fisica fosse il beneficiario effettivo della frode e il titolare sostanziale del rapporto tributario.
  • Il semplice coinvolgimento nella progettazione o nell’organizzazione della frode non equivale automaticamente alla qualità di beneficiario effettivo e non consente, da solo, l’imputazione personale della sanzione tributaria.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra responsabilità della società per il rapporto fiscale e responsabilità personale del soggetto che ha agito per conto della società; quest’ultima richiede una specifica e rigorosa prova dell’interposizione fittizia.
  • L’annullamento della sanzione personale non esclude necessariamente la responsabilità tributaria della persona giuridica, alla quale la violazione può restare riferibile.

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