Corte di giustizia, Sentenza C-74/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 27 giugno 2017. — Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania contro Ayuntamiento de Getafe. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Nozioni di “impresa” e di “attività economica” – Altri presupposti di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE – Nozioni di “aiuti esistenti” e di “aiuti nuovi” – Accordo del 3 gennaio 1979 concluso tra il Regno di Spagna e la Santa Sede – Imposta sulle costruzioni, sugli impianti e sui lavori – Esenzione a beneficio degli immobili della Chiesa cattolica. — Causa C-74/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato l’esenzione dall’ICIO riconosciuta alla Chiesa cattolica spagnola per lavori su un immobile scolastico destinato anche ad attività non religiose. Ha affermato che la misura può rientrare nel divieto sugli aiuti di Stato solo se l’immobile è impiegato, almeno in parte, per attività economiche. La qualificazione concreta delle attività della congregazione e dell’uso della sala conferenze è rimessa al giudice nazionale. La Corte ha inoltre precisato che, se sussiste un aiuto, esso può essere nuovo e non già esistente.
Esenzione dall’ICIO per la Chiesa cattolica e possibile qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando l’immobile è destinato ad attività economiche.
La questione giuridica
Se l’esenzione fiscale dall’imposta comunale sulle costruzioni, sugli impianti e sui lavori (ICIO), prevista a favore di una congregazione della Chiesa cattolica per opere realizzate in immobili destinati ad attività non strettamente religiose, integri un aiuto di Stato vietato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e, in via connessa, se tale misura possa rientrare nella disciplina degli aiuti nuovi ai sensi dell’articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE.
Principio di diritto
Un’esenzione fiscale come quella dell’ICIO a favore di una congregazione della Chiesa cattolica può costituire un aiuto di Stato vietato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo se riguarda attività qualificabili come economiche e nella misura in cui l’immobile agevolato sia destinato a tali attività; spetta al giudice nazionale verificare in concreto tale natura economica e l’eventuale incidenza sugli scambi, restando possibile che la misura sia esclusa per difetto di soglia de minimis, ma, se aiuto, essa non è un aiuto esistente solo perché collegata a un accordo anteriore all’adesione, quando l’imposta e la concreta esenzione sono successive, sicché può trattarsi di aiuto nuovo soggetto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Accordo del 3 gennaio 1979 tra il Regno di Spagna e la Santa Sede, articolo IV, paragrafo 1, lettera B, e articolo VI
- Regolamento (CE) n. 1998/2006
Esenzione dall’ICIO e aiuti di Stato nella causa C-74/16
La Corte di giustizia, in Grande Sezione, è stata investita di un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid relativo alla compatibilità con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dell’esenzione dall’imposta comunale sulle costruzioni, sugli impianti e sui lavori (ICIO) riconosciuta alla Chiesa cattolica spagnola. La controversia principale opponeva la Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania al Comune di Getafe e riguardava il rimborso dell’ICIO pagato per lavori su una sala conferenze di un complesso scolastico.
Contesto fattuale e procedimento principale
La Congregazione gestiva la scuola "La Inmaculada" a Getafe e aveva chiesto il permesso per trasformare e ampliare l’edificio che ospitava la sala conferenze, portandola a 450 posti. Dopo aver versato l’ICIO per un importo di EUR 23 730,41, chiese il rimborso invocando l’esenzione prevista dal decreto spagnolo del 5 giugno 2001, attuativo dell’articolo IV, paragrafo 1, lettera B, dell’Accordo del 3 gennaio 1979 tra Spagna e Santa Sede. Il Comune respinse la domanda ritenendo che l’esenzione non si applicasse a un’attività priva di finalità religiosa.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in primo luogo, l’articolo IV, paragrafo 1, lettera B, dell’Accordo del 3 gennaio 1979, che prevede per vari enti ecclesiastici un’esenzione totale e permanente dalle imposte reali o di ricchezza prodotta, sul reddito e sul patrimonio, con esclusione dei redditi derivanti da attività economiche. Richiama inoltre il decreto del 5 giugno 2001, che aveva qualificato l’ICIO come rientrante in tale esenzione, e il successivo decreto del 15 ottobre 2009, poi annullato dai giudici spagnoli, che aveva ristretto l’esenzione ai soli immobili esenti dall’imposta sui beni immobili.
Ricevibilità del rinvio
Il governo spagnolo contestava la ricevibilità del rinvio per asserita ipoteticità e incompletezza del quadro fattuale. La Corte ha respinto l’eccezione, ribadendo che le questioni pregiudiziali vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza e che il giudice nazionale aveva fornito elementi sufficienti per comprendere il contesto e la portata della questione. La domanda è quindi stata dichiarata ricevibile.
Inquadramento della questione come possibile aiuto di Stato
La Corte ha riformulato l’analisi non limitandola all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma tenendo conto anche dell’articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE. Ha ricordato che la nozione di aiuto di Stato richiede quattro condizioni cumulative: imputabilità allo Stato, impiego di risorse statali, vantaggio selettivo, idoneità a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. Ha quindi esaminato se la Congregazione potesse essere qualificata come "impresa" e se le attività oggetto dell’esenzione fossero attività economiche.
Nozione di impresa e attività economica
Secondo la Corte, è impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico o dalla sua fonte di finanziamento. Un’attività economica consiste nell’offerta di beni o servizi su un mercato, anche senza scopo di lucro. La Corte ha distinto tra insegnamento finanziato interamente o prevalentemente con fondi pubblici, che non è economico perché rientra nella missione sociale dello Stato, e insegnamento non sovvenzionato, finanziato in sostanza da contribuzioni private, che invece può costituire attività economica. Nel caso concreto, la Congregazione svolgeva attività religiose, insegnamento sovvenzionato dallo Stato, insegnamento libero e alcuni servizi complementari; spetta al giudice nazionale verificare quali di queste attività siano economiche e se la sala conferenze sia destinata a tali attività, in tutto o in parte.
Vantaggio economico, selettività e risorse statali
La Corte ha ritenuto che l’esenzione dall’ICIO, se applicabile ad attività economiche, alleggerisce gli oneri che normalmente gravano sul bilancio della Congregazione e le conferisce dunque un vantaggio economico. Ha inoltre osservato che la misura è selettiva, perché riservata a determinati enti ecclesiastici, e non emerge dagli atti che essa sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale spagnolo. Quanto alle risorse statali, l’esenzione è imputabile allo Stato spagnolo, deriva da un decreto ministeriale e comporta una corrispondente perdita di entrate per il Comune, soddisfacendo così il requisito dell’intervento mediante risorse statali.
Incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza
La Corte ha ricordato che non occorre provare un’effettiva distorsione o una concreta incidenza sugli scambi, essendo sufficiente l’idoneità della misura a incidervi. Ha rilevato che un’esenzione fiscale può rafforzare la posizione competitiva dell’ente beneficiario rispetto ad altri operatori che offrono servizi analoghi. Tuttavia, se l’importo complessivo del vantaggio rientra nella soglia de minimis prevista dal regolamento n. 1998/2006, la misura non costituisce aiuto di Stato. Il giudice del rinvio deve quindi verificare l’importo del vantaggio, considerando solo le eventuali attività economiche della Congregazione.
Aiuti esistenti e aiuti nuovi
La Corte ha affrontato anche l’argomento del governo spagnolo secondo cui l’esenzione deriverebbe da un accordo antecedente all’adesione della Spagna all’Unione e costituirebbe quindi un aiuto esistente. Ha chiarito che, benché l’Accordo del 1979 sia anteriore all’adesione, l’ICIO è stata introdotta nell’ordinamento spagnolo solo dopo l’adesione e l’esenzione controversa deriva dal decreto del 5 giugno 2001. Ne consegue che, qualora la misura integri un aiuto di Stato, essa potrebbe essere solo un aiuto nuovo soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Dispositivo e regola affermata
La Corte ha concluso che un’esenzione fiscale come quella in discussione può rientrare nel divieto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE se e nella misura in cui le attività cui l’immobile è destinato siano economiche. La verifica concreta della natura economica delle attività e dell’uso dell’immobile spetta al giudice nazionale, che dovrà anche accertare l’eventuale applicabilità della soglia de minimis e, se del caso, la qualificazione della misura come aiuto nuovo ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
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