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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-233/16

Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 27 giugno 2017 (Estratti). — José Luis Ruiz Molina contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato contenente una clausola risolutiva operante nel caso in cui il nome dell’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva del successivo concorso generale – Risoluzione del contratto in applicazione della clausola risolutiva – Riqualificazione di un contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato – Autorità di cosa giudicata – Clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo-quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato – Obbligo di motivazione. — Causa T-233/16 P

Giurisprudenza europea62016TJ0233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge l’impugnazione del sig. Ruiz Molina contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica che aveva confermato la risoluzione del suo contratto di agente temporaneo presso l’EUIPO. La Corte ritiene valido il protocollo di reintegrazione del 1° dicembre 2011, che aveva revocato la precedente decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 e ripristinato retroattivamente la situazione contrattuale precedente. Tale operazione non integra un secondo rinnovo del contratto né viola l’articolo 8 del RAA o l’autorità di cosa giudicata.

Impugnazione nel pubblico impiego UE: legittimità della revoca di una risoluzione contrattuale e sua incidenza sul limite ai rinnovi di un contratto a tempo determinato di agente temporaneo EUIPO.

La questione giuridica

Se il protocollo di reintegrazione del 1° dicembre 2011 avesse revocato validamente la precedente decisione di risoluzione del 12 marzo 2009, con conseguente reintegrazione retroattiva del ricorrente, e se tale reintegrazione dovesse essere qualificata come un secondo rinnovo del contratto a tempo determinato, in violazione dell’articolo 8 del RAA e dell’autorità di cosa giudicata della sentenza Bennett II; inoltre, se la clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato fosse invocabile contro la decisione impugnata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che una decisione amministrativa di risoluzione che sia principalmente lesiva per il destinatario può essere revocata con effetto retroattivo se il destinatario vi consente e se sono rispettati legittimo affidamento e certezza del diritto; una volta revocata, la decisione è considerata come mai esistita e il ripristino della posizione contrattuale precedente non costituisce un secondo rinnovo del contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 8 del RAA. Di conseguenza, l’impugnazione è respinta e non vi è violazione né dell’autorità di cosa giudicata della sentenza Bennett II né delle regole del lavoro a tempo determinato invocate.

Norme richiamate

  • Articolo 8 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 47 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1, lettera b), dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Impugnazione sul contratto di agente temporaneo EUIPO e sul protocollo di reintegrazione

La sentenza concerne un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta dal sig. José Luis Ruiz Molina contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione dell’EUIPO di risolvere il suo contratto di agente temporaneo. La controversia ruota attorno alla qualificazione giuridica del protocollo di reintegrazione del 1° dicembre 2011 e alla sua incidenza sul regime dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego UE.

Fatti e successione dei contratti

Il ricorrente era entrato in servizio presso l’EUIPO nel 2001 e, dal 2002, aveva un contratto di agente temporaneo a tempo determinato. In seguito a una selezione interna, il contratto fu modificato dal 1° giugno 2005 e divenne un contratto con clausola risolutiva, collegata all’esito di un futuro concorso generale con specializzazione in proprietà industriale.

Dopo il mancato inserimento del suo nome nell’elenco di riserva di un concorso generale, il contratto fu risolto con decisione del 12 marzo 2009. Successivamente, a seguito delle sentenze Bennett I e Bennett II, l’EUIPO e il ricorrente sottoscrissero il 1° dicembre 2011 un protocollo di reintegrazione, con cui l’EUIPO reintegrava il ricorrente e conservava la clausola risolutiva del contratto del 2005.

Nel 2013 il ricorrente partecipò a un nuovo concorso generale, ma non fu iscritto nell’elenco di riserva; l’EUIPO gli comunicò l’applicazione della clausola risolutiva e, con decisione del 4 giugno 2014, risolse nuovamente il contratto con preavviso di sei mesi.

Procedimento davanti al Tribunale della funzione pubblica

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto il ricorso del sig. Ruiz Molina. Aveva ritenuto, in sostanza, che il protocollo del 1° dicembre 2011 avesse revocato la decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 e avesse semplicemente ripristinato il rapporto contrattuale esistente prima di tale risoluzione. Per il Tribunale della funzione pubblica, il contratto modificato nel 2005 costituiva un primo rinnovo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, ma il protocollo del 2011 non costituiva un secondo rinnovo vietato dall’articolo 8 del RAA.

Il Tribunale della funzione pubblica aveva inoltre escluso l’invocabilità diretta della clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato contro la decisione impugnata, osservando che tale disciplina riguarda le condizioni di utilizzo dei contratti a tempo determinato e non la risoluzione del singolo rapporto.

Motivi dell’impugnazione

In appello il ricorrente sosteneva, in particolare, che:

  • l’articolo 8 del RAA fosse stato violato, poiché il protocollo di reintegrazione del 2011 avrebbe determinato un secondo rinnovo del contratto a tempo determinato;
  • fosse stata violata l’autorità di cosa giudicata della sentenza Bennett II;
  • il Tribunale della funzione pubblica avesse errato nel considerare revocata la decisione di risoluzione del 2009 e nel trarne le conseguenze giuridiche;
  • la disciplina dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato fosse stata applicata erroneamente.

Normativa e precedenti rilevanti

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 8 del RAA, che limita il ricorso a una successione di contratti di agente temporaneo;
  • l’articolo 47 del RAA, relativo alle condizioni di risoluzione;
  • l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare la clausola 5, paragrafo 1, e la clausola 1, lettera b), attuato dalla direttiva 1999/70/CE;
  • la giurisprudenza sulla revoca degli atti amministrativi, richiamando tra le altre Verli-Wallace/Commissione, Gooch/Commissione, Lagardère e Canal+/Commissione, IPK International/Commissione, Herpels/Commissione, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione, de Compte/Parlamento, Athinaïki Techniki/Commissione, nonché le sentenze Bennett I e Bennett II.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale esamina anzitutto se la revoca retroattiva della decisione di risoluzione del 12 marzo 2009 fosse giuridicamente possibile. Ricorda che la revoca retroattiva di un atto amministrativo legittimo che conferisce diritti soggettivi è, in linea di principio, contraria ai principi generali del diritto; tuttavia, quando l’atto è illegittimo e soprattutto lesivo per il destinatario, la revoca retroattiva è ammissibile se avviene entro un termine ragionevole e senza ledere il legittimo affidamento né la certezza del diritto.

Nel caso di specie, la decisione del 12 marzo 2009 è qualificata come atto principalmente lesivo e solo accessoriamente attributivo di diritti. Inoltre, il ricorrente aveva espressamente consentito alla revoca sottoscrivendo il protocollo di reintegrazione del 1° dicembre 2011. Di conseguenza, il Tribunale conclude che la revoca era valida e conforme ai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Conseguenze della revoca e nozione di rinnovo

Una volta revocata, la decisione di risoluzione deve essere considerata come mai esistita. Il ricorrente è quindi retroattivamente ricollocato nella situazione contrattuale precedente al 15 settembre 2009. Il protocollo di reintegrazione si limita a precisare le modalità di tale ripristino.

Da ciò il Tribunale deduce che il contratto del 1° giugno 2005 resta un primo rinnovo del contratto a tempo determinato, ma la reintegrazione del 2011 non costituisce un secondo rinnovo. Non vi è pertanto violazione dell’articolo 8 del RAA. Questa conclusione esclude anche che il ricorrente possa invocare con successo l’autorità di cosa giudicata della sentenza Bennett II per opporsi alla decisione successiva del 2014.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente l’impugnazione. Conferma la sentenza del Tribunale della funzione pubblica e, per l’effetto, la decisione dell’EUIPO di porre fine al contratto di agente temporaneo del sig. Ruiz Molina al termine del preavviso di sei mesi. Il ricorrente è inoltre condannato a sopportare le proprie spese e quelle dell’EUIPO nel procedimento di impugnazione.

Principio desumibile dalla pronuncia

La pronuncia chiarisce che, nel pubblico impiego dell’Unione, la revoca con effetto retroattivo di una decisione di risoluzione, quando validamente accettata dall’interessato e rispettosa di legittimo affidamento e certezza del diritto, non equivale a un nuovo rinnovo del contratto a tempo determinato; ne consegue che il ripristino del rapporto non viola i limiti posti dall’articolo 8 del RAA alla successione dei contratti di agente temporaneo.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uecontratti a tempo determinatoagenti temporaneiautorità di cosa giudicatamotivazione degli atti amministrativi

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