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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-436/16

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2017. — Georgios Leventis e Nikolaos Vafeias contro Malcon Navigation Co. Ltd e Brave Bulk Transport Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23 – Clausola attributiva di competenza – Clausola di proroga di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società – Azione di risarcimento – Responsabilità solidale dei rappresentanti di una di dette società per atti illeciti – Invocabilità della suddetta clausola da parte di tali rappresentanti. — Causa C-436/16

Giurisprudenza europea62016CJ0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che una clausola di proroga di competenza stipulata tra due società possa essere fatta valere dai rappresentanti di una di esse, quando costoro non abbiano prestato il proprio consenso alla clausola e siano convenuti in una distinta azione risarcitoria per atti illeciti. La soluzione si fonda sul carattere consensuale e restrittivo dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001. La Corte richiama inoltre i meccanismi del regolamento su litispendenza, connessione e riconoscimento per prevenire o rimediare a decisioni contraddittorie.

Clausola attributiva di competenza tra due società e sua invocabilità da rappresentanti della società convenuta in un’azione risarcitoria per atti illeciti e responsabilità solidale

La questione giuridica

Se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 consenta ai rappresentanti di una società, non parti della clausola attributiva di competenza stipulata tra due società, di opporla al giudice adito per sottrarsi alla competenza in un’azione risarcitoria che mira a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni.

Principio di diritto

Una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto concluso tra due società produce effetti, in linea di principio, solo tra le parti che l’hanno effettivamente pattuita; essa non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse, che siano terzi rispetto al contratto, per contestare la competenza del giudice adito in un’azione risarcitoria volta a far valere la loro responsabilità solidale per atti illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni. La previsione di una responsabilità solidale o il rischio di decisioni contrastanti non bastano a estendere ai terzi gli effetti della clausola, restando applicabili gli altri meccanismi del regolamento per evitare decisioni incompatibili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 6, punto 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articoli 27 e 28, regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 34, punti 3 e 4, regolamento (CE) n. 44/2001

Clausola attributiva di competenza e invocabilità da parte di rappresentanti di società

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Areios Pagos (Corte di cassazione greca) sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001. La questione nasce in una controversia risarcitoria tra una società di navigazione e i rappresentanti di un’altra società, chiamati a rispondere in solido per presunti atti illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Fatti e procedimento principale

La Malcon Navigation aveva stipulato un contratto di noleggio con la Brave Bulk Transport; successivamente le parti avevano firmato una convenzione privata contenente una clausola che attribuiva competenza esclusiva alla High Court of Justice (England & Wales) per ogni controversia derivante da tale convenzione o ad essa relativa. Dopo un arbitrato e un lodo favorevole, la Malcon Navigation ha agito davanti ai giudici greci non solo contro la società, ma anche contro i suoi rappresentanti, chiedendo il risarcimento dei danni sulla base degli articoli 71 e 926 del codice civile ellenico, che prevedono la responsabilità della persona giuridica e la responsabilità solidale di più autori del danno.

I giudici di merito greci hanno ritenuto che la clausola di proroga vincolasse la sola Brave Bulk Transport e non i suoi rappresentanti, considerati terzi rispetto alla convenzione. I rappresentanti hanno quindi proposto ricorso in cassazione, sostenendo che la clausola avrebbe dovuto estendersi anche a loro.

Questione pregiudiziale

L’Areios Pagos ha chiesto se una clausola attributiva di competenza stipulata tra due società possa essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza del giudice adito in un’azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per atti illeciti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il principio generale di competenza del foro del convenuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001;
  • la competenza speciale in caso di pluralità di convenuti dell’articolo 6, punto 1;
  • la disciplina della proroga di competenza dell’articolo 23, paragrafo 1;
  • i meccanismi di coordinamento processuale di cui agli articoli 27 e 28 (litispendenza e connessione);
  • i motivi di rifiuto del riconoscimento previsti dall’articolo 34, punti 3 e 4.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che le clausole attributive di competenza, in quanto deroga alle regole generali e speciali del regolamento, devono essere interpretate restrittivamente. Esse si fondano sull’autonomia negoziale delle parti e presuppongono un consenso effettivo, chiaro e preciso.

Nel caso di specie, la clausola era contenuta in un contratto concluso soltanto tra Malcon Navigation e Brave Bulk Transport. I rappresentanti della società convenuta non erano parti di quel contratto e non avevano manifestato alcuna volontà di sottoporsi a quella clausola; allo stesso tempo, neppure la controparte aveva accettato di vincolarsi nei loro confronti. La Corte rileva inoltre che non risultava alcun elemento idoneo a dimostrare una clausola validamente conclusa anche con i rappresentanti nelle forme previste dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c).

Quanto all’argomento fondato sul rischio di decisioni incompatibili e sull’articolo 6, punto 1, la Corte osserva che la clausola di proroga può derogare anche alle competenze speciali, ma solo nei limiti dell’accordo effettivamente concluso tra le parti. Il possibile rischio di giudizi contrastanti non consente di estendere automaticamente la clausola a soggetti terzi. Inoltre, l’ordinamento del regolamento Bruxelles I prevede strumenti specifici per evitare o gestire tali rischi, in particolare gli articoli 27 e 28 e l’articolo 34, punti 3 e 4.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto concluso tra due società non può essere invocata dai rappresentanti di una di esse per contestare la competenza di un giudice in un’azione risarcitoria diretta a far valere la loro responsabilità solidale per presunti atti illeciti compiuti nell’esercizio delle funzioni.

Principio affermato

La proroga di competenza ex articolo 23 del regolamento n. 44/2001 opera solo tra le parti che hanno effettivamente prestato il consenso alla clausola; i terzi, anche se chiamati a rispondere in solido con una parte contrattuale per illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni, non possono opporla per sottrarsi alla giurisdizione del giudice adito.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale civile e commercialeclausola attributiva di competenzaresponsabilità extracontrattualepluralità di convenutilitispendenza e connessione

Testo integrale

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