Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-288/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2017. — „L.Č.” IK contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 146, paragrafo 1, lettera e) – Esenzioni all’esportazione – Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni – Nozione. — Causa C-288/16

Giurisprudenza europea62016CJ0288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso l’esenzione IVA per un servizio di trasporto di merci destinate a un paese terzo quando il servizio era stato reso non direttamente al mittente o al destinatario, ma a un intermediario contrattuale. Richiamando la finalità dell’articolo 146 della direttiva IVA e il principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni, la Corte ha affermato che il nesso diretto richiede anche un rapporto diretto di prestazione con i soggetti indicati dalla norma. La mera utilità o necessità del servizio per l’esportazione non basta.

IVA: l’esenzione per i servizi di trasporto direttamente connessi all’esportazione non si applica se il servizio non è fornito direttamente al mittente, all’esportatore o al destinatario dei beni.

La questione giuridica

Se l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni richiede un rapporto giuridico diretto o contrattuale tra il prestatore e il mittente, l’esportatore, il destinatario o l’importatore, e quali siano i criteri del necessario nesso diretto.

Principio di diritto

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE va interpretato restrittivamente: l’esenzione IVA per i servizi di trasporto o accessori direttamente connessi a un’esportazione o importazione si applica solo se tali servizi, oltre a essere funzionalmente collegati all’operazione doganale, sono forniti direttamente al mittente, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni. Se il servizio è reso a un intermediario o a una controparte contrattuale diversa da tali soggetti, l’esenzione non spetta, anche se il servizio è necessario per l’esportazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 61 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

Esenzione IVA per servizi di trasporto connessi all’esportazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone) in materia di IVA. La Corte è stata chiamata a chiarire la portata dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, relativo all’esenzione per le prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, «L.Č.» IK aveva eseguito, per conto di «Atek» SIA, il trasporto di merci dal porto di Riga fino in Bielorussia, nell’ambito di un regime di transito. «L.Č.» aveva applicato aliquota IVA zero ritenendo che si trattasse di servizi connessi al transito/esportazione. A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione tributaria lettone ha contestato tale trattamento, sostenendo che «L.Č.» non avesse diritto all’aliquota zero perché i servizi non erano stati prestati direttamente al mittente o al destinatario e perché l’operatore non era titolare della licenza richiesta dal diritto nazionale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’esenzione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), presupponga un vincolo giuridico diretto o un rapporto contrattuale reciproco tra prestatore e mittente/destinatario;
  • quali siano i criteri del rapporto diretto richiesto dalla disposizione per l’esenzione dei servizi connessi all’importazione o esportazione.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 131 della direttiva 2006/112/CE, che subordina le esenzioni alla corretta e semplice applicazione e alla prevenzione di evasione, elusione e abuso;
  • l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), che esenta le prestazioni di servizi, compresi trasporti e operazioni accessorie, se direttamente connesse a esportazioni o importazioni di beni;
  • l’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), relativo alle cessioni di beni spediti o trasportati fuori della Comunità;
  • gli articoli 61 e 157, paragrafo 1, lettera a), richiamati dalla lettera e).

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che le esenzioni in materia IVA devono essere interpretate restrittivamente, in quanto derogano al principio generale di imponibilità delle operazioni onerose. La finalità dell’articolo 146 è garantire che i beni o servizi siano tassati nel luogo di destinazione, evitando imposizioni nello Stato di partenza quando l’operazione è destinata al consumo fuori dall’Unione.

Secondo la Corte, il requisito del "rapporto diretto" non si esaurisce nel fatto che il servizio sia necessario per l’esportazione o l’importazione. Occorre anche che il servizio sia reso direttamente, a seconda dei casi, all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni.

Nel caso concreto, i servizi di «L.Č.» erano certamente funzionali al trasporto verso un paese terzo, ma erano forniti a «Atek» e non direttamente al mittente o al destinatario delle merci. Per di più, i servizi erano prestati nell’ambito di un rapporto contrattuale con l’intermediario e con utilizzo dei veicoli di quest’ultimo. Da ciò la Corte conclude che l’operazione non rientra nell’esenzione invocata.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione non si applica a una prestazione di servizi relativa a un trasporto di beni verso un paese terzo quando tali servizi non sono forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni. La presenza di un mero nesso funzionale con l’esportazione non è sufficiente; è necessario anche il rapporto diretto di prestazione con i soggetti espressamente menzionati dalla norma.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni all’esportazionetrasporti internazionaliimportazioni ed esportazioniinterpretazione conforme e restrittiva delle esenzioni fiscali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.