Cassazione Penale, Sentenza n. 7033/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile l'istanza perche' originariamente trasmessa via PEC priva di firma digitale del procuratore speciale e, dopo il deposito cartaceo richiesto dalla cancelleria, aveva considerato la domanda tardiva rispetto al termine biennale. Il ricorrente ha dedotto che la mancata sottoscrizione telematica non era causa di inammissibilita' della domanda e che la procura speciale allegata rendeva certa la riferibilita' dell'atto all'interessato; inoltre il deposito cartaceo era stato effettuato su sollecitazione della cancelleria a fronte di irregolarita' tecniche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il riesame dell'istanza. Il Collegio ha ritenuto ammissibile, alla luce delle disposizioni emergenziali (art.24 d.l. 28/10/2020 n.137), il deposito via PEC eseguito il 23/04/2021; ha inoltre ritenuto che la sottoscrizione digitale non fosse, per l'istanza di riparazione (atto non impugnatorio), requisito a pena d'inammissibilita'. Infine la procura speciale allegata e specificamente finalizzata alla domanda di riparazione e sottoscritta sia dall'interessato che dal procuratore speciale consentiva di desumere la certa riferibilita' dell'atto alla parte, sicche' l'invocata nullita' non era sussistente.
Norme richiamate
art.24 D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
Disposizioni emergenziali che hanno temporaneamente consentito il deposito di alcuni atti del processo penale via PEC fino al 31/07/2021; la normativa prevede la sottoscrizione digitale a pena d'inammissibilita' solo per gli atti di impugnazione, non per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
art.315 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione richiamando, tra l'altro, le norme sull'errore giudiziario e quindi le prescrizioni formali dell'art.645 cod. proc. pen.; stabilisce che la domanda deve essere proposta dall'interessato o da un procuratore speciale.
art.645 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal procedimento di riparazione che impone la forma scritta e le modalita' di presentazione dell'istanza e che viene letta in combinato con l'art.315 per definire i requisiti formali dell'istanza.
art.122 cod. proc. pen.
Prevede la figura del procuratore speciale: la domanda di riparazione e' atto personale che puo' essere proposto personalmente o tramite procuratore speciale; la procura speciale, se idonea a dimostrare la volontà dell'interessato, rende certa la riferibilita' dell'istanza.
art.16, comma 4 D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (conv. L. 17 dicembre 2012, n.221)
Disciplina originaria dell'uso della PEC nei procedimenti penali e il suo utilizzo principalmente a vantaggio della cancelleria; la giurisprudenza ha storicamente limitato l'uso della PEC da parte delle parti private nel processo penale, principio che pero' e' stato parzialmente modulato dalle norme emergenziali (art.24 d.l.137/2020).
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione e' un atto personale che puo' essere proposto dall'interessato o da un procuratore speciale: in mancanza di sottoscrizione, la riferibilita' certa dell'atto all'interessato deve emergere da elementi oggettivi (es. procura speciale specifica o attestazione di deposito diretto).
- Le disposizioni emergenziali (art.24 d.l.137/2020) hanno reso ammissibile, entro il periodo di vigenza stabilito, il deposito via PEC di taluni atti anche nel procedimento per riparazione; tuttavia la sottoscrizione digitale e' prevista a pena d'inammissibilita' soltanto per gli atti di impugnazione e non per ogni istanza non impugnatoria.
- La carenza formale della procura speciale (irregolarita' non essenziali, data non coincidente, collocazione su fogli separati, ecc.) e' in molti casi sanabile se non compromette la certezza della volonta' dell'interessato di conferire il mandato relativo alla specifica domanda.
- Se la cancelleria segnala problemi di leggibilita' o ricezione telematica ed e' richiesto il deposito cartaceo, il giudice deve valutare se l'apertura di un nuovo fascicolo o eventuali conseguenze temporali derivino da un errore materiale della cancelleria; non e' automaticamente corretta la declaratoria di tardivita' se il deposito cartaceo e' stato eseguito su sollecito dell'ufficio.
- In situazioni analoghe il giurista deve verificare: a) il periodo temporale di vigenza delle norme emergenziali (art.24 d.l.137/2020); b) la natura personale dell'atto e la presenza di una procura speciale chiara e specifica; c) se le irregolarita formali sono sanabili o incidono sulla riferibilita' dell'atto; d) se eventuali ritardi nascono da errori della cancelleria e non da negligenza della parte.
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