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Sentenza

Sentenza n. 1911/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del diritto dell'istante alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis DL n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202402032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione. Dopo una diffida rimasta senza riscontro, ha agito contro l'INPS. L'Istituto ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio, e ha contestato nel merito la pretesa, sollevando subordinatamente dubbi di legittimità costituzionale dell'interpretazione favorevole per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. Il ricorrente ha inoltre chiesto il pagamento delle differenze economiche derivanti dalla riliquidazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine quinquennale per la riliquidazione di una prestazione già riconosciuta decorra dal provvedimento di liquidazione del trattamento o, in caso di pagamento rateale, dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, quale atto di riconoscimento del debito. L'INPS non ha provato la data della liquidazione finale né la relativa comunicazione al ricorrente. Nel merito, il giudice ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia cessato a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza è stato qualificato come meramente procedurale e non decadenziale. Sono stati respinti i dubbi di costituzionalità: l'interpretazione favorevole è stata ritenuta conforme al dato testuale, l'art. 81 Cost. vincola il legislatore e non impedisce al giudice di applicare correttamente la legge, mentre l'estensione del beneficio rientra nella discrezionalità legislativa e non è irragionevole ai sensi dell'art. 3 Cost. L'INPS è stato condannato a riliquidare il TFS e a corrispondere le differenze, con interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. È stata esclusa la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo con gli interessi. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    “1. Al personale della Polizia di Stato [...] ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...]. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.”

    Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre, per la riliquidazione di una prestazione già liquidata, dall'ultimo atto di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio; tale pagamento può costituire riconoscimento del debito.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione fa salva l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, contribuendo a consolidare un regime omogeneo nel comparto sicurezza e difesa.

  • art. 3 Cost.

    L'estensione del beneficio al personale cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi non è irragionevole, perseguendo l'omogeneità dei trattamenti nel comparto sicurezza.

  • art. 81 Cost.

    Il principio di copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non un ostacolo per il giudice che applichi la disposizione secondo la sua corretta interpretazione; eventuali esigenze di quantificazione e copertura degli oneri richiedono un intervento normativo.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo previdenziale, secondo quanto applicato dal giudice.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a fondare il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali.

Massime di principio

  • Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio a domanda, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta quando siano stati compiuti 55 anni di età e maturati 35 anni di servizio utile, ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di quiescenza ha natura procedurale e non decadenziale; la sua inosservanza non determina la perdita del beneficio, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • Quando si chiede la riliquidazione di una prestazione previdenziale già riconosciuta e liquidata, la prescrizione quinquennale decorre dall'ultimo atto di liquidazione o pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. Il pagamento rateale può valere come riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione.
  • In una controversia sulla corretta quantificazione del TFS, spetta all'ente previdenziale che eccepisce la prescrizione dimostrare la data della liquidazione finale e la sua comunicazione all'interessato; in mancanza, l'eccezione non può essere accolta.
  • Sulle differenze di TFS spettano gli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, mentre non è dovuta anche la rivalutazione monetaria quando operi il divieto legislativo di cumulo tra interessi e rivalutazione delle prestazioni previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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