Regolamento (UE) 2022/1279
Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, per un periodo limitato, contingenti tariffari supplementari in esenzione da dazio per sette prodotti agricoli moldavi, al fine di sostenere l’economia della Repubblica di Moldova colpita dalla guerra in Ucraina e favorire il reindirizzamento dei flussi commerciali verso il mercato dell’Unione. L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle regole di origine, alla cooperazione amministrativa e al rispetto di specifiche condizioni politiche e commerciali da parte della Moldova. Il testo prevede inoltre meccanismi di sospensione e una clausola di salvaguardia a tutela dei produttori dell’Unione, oltre a un monitoraggio e a una valutazione annuale da parte della Commissione.
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi per alcuni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova, mediante contingenti tariffari supplementari in esenzione da dazio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti agricoli originari della Repubblica di Moldova, entro i contingenti tariffari annuali supplementari indicati nell’allegato del regolamento. Riguarda in particolare pomodori, agli, uve da tavola, mele, ciliegie, prugne e succhi d’uva. Le misure sono temporanee: il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 24 luglio 2023. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti sotto controllo doganale nell’Unione al 23 luglio 2022, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali competenti entro sei mesi.
Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi per la Repubblica di Moldova
Il regolamento istituisce, in via temporanea, misure commerciali autonome a favore della Repubblica di Moldova, sotto forma di contingenti tariffari supplementari in esenzione da dazio per determinati prodotti agricoli. La finalità dichiarata è sostenere l’economia moldava, duramente colpita dalle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, e favorire il reindirizzamento delle esportazioni verso il mercato dell’Unione.
Contesto e finalità
Il testo si inserisce nel quadro dell’accordo di associazione UE-Repubblica di Moldova, in particolare del titolo V sugli scambi e sulle questioni commerciali, applicato provvisoriamente dal 1° settembre 2014 ed entrato in vigore il 1° luglio 2016. Richiama la progressiva istituzione di una zona di libero scambio e la possibilità di accelerare la soppressione dei dazi doganali. Le misure sono presentate come risposta eccezionale all’interruzione delle tradizionali rotte commerciali moldave, dipendenti dal transito attraverso l’Ucraina.
Ambito delle misure
L’articolo 1 aggiunge, ai contingenti già previsti dall’allegato XV-A dell’accordo di associazione, contingenti supplementari per sette categorie di prodotti agricoli originari della Moldova: pomodori, agli, uve da tavola, mele, ciliegie, prugne e succhi d’uva. L’allegato del regolamento specifica i volumi annuali dei contingenti e i corrispondenti codici NC. La gestione dei contingenti è affidata alla Commissione secondo le regole doganali dell’Unione.
Condizioni di accesso al beneficio
L’articolo 2 condiziona l’applicazione delle agevolazioni a tre ordini di requisiti:
- rispetto delle regole di origine e delle procedure previste dall’accordo di associazione;
- astensione della Moldova dall’introdurre nuovi dazi, oneri o restrizioni sulle importazioni originarie dell’Unione, o dall’aumentare quelli esistenti, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto bellico;
- rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, della buona governance, della lotta alla corruzione, alla criminalità e al terrorismo, dello sviluppo sostenibile e del multilateralismo efficace.
Sospensione per violazione delle condizioni
L’articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di sospendere, in tutto o in parte, le misure di liberalizzazione se emergono prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 2. Se la sospensione è sollecitata da uno Stato membro in relazione alla violazione della lettera b) dell’articolo 2, la Commissione deve esprimersi con un parere motivato entro quattro mesi e, in caso di conferma dell’inosservanza, avviare la sospensione tramite atto di esecuzione.
Clausola di salvaguardia per i produttori dell’Unione
L’articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia a tutela dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Se le importazioni moldave causano o minacciano di causare gravi difficoltà, la misura può essere sospesa per il prodotto interessato. La Commissione deve monitorare attentamente l’impatto del regolamento, tenendo conto di esportazioni, importazioni, produzione dell’Unione e prezzi di mercato.
L’inchiesta può essere avviata:
- su richiesta di uno Stato membro;
- su richiesta di una persona giuridica o di un’associazione che rappresenti una quota rilevante dei produttori dell’Unione;
- d’ufficio, se esistono elementi prima facie sufficienti.
Ai fini della nozione di quota rilevante, il regolamento richiede che i produttori rappresentino oltre il 50% della produzione totale dell’Unione dei prodotti interessati, riferita ai soli produttori che sostengono o si oppongono alla richiesta, e comunque non meno del 25% della produzione totale dell’industria dell’Unione.
L’inchiesta si conclude, in via generale, entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di apertura; in circostanze eccezionali il termine può essere prorogato. Entro tre mesi dalla conclusione, la Commissione decide se sospendere la misura; la sospensione dura per il tempo necessario a contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio. In casi eccezionali e urgenti, la Commissione può adottare misure preventive dopo aver informato il comitato competente.
Procedura, monitoraggio e trasparenza
L’articolo 5 rinvia al comitato del codice doganale istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 e al regolamento (UE) n. 182/2011 per le modalità di controllo degli atti di esecuzione. L’articolo 6 impone alla Commissione di includere nella relazione annuale sulla zona di libero scambio globale e approfondito una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure e, se opportuno, del loro impatto sociale sia nell’Unione sia in Moldova. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti interessati devono inoltre essere rese disponibili sul sito della Commissione.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e durata
L’articolo 7 estende l’applicazione delle misure ai prodotti sotto controllo doganale nell’Unione al 23 luglio 2022, a condizione che la relativa richiesta sia presentata entro sei mesi da tale data. L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la scadenza dell’applicazione il 24 luglio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contingenti tariffari supplementari in esenzione da dazio
L’articolo 1 prevede, oltre ai contingenti tariffari già stabiliti dall’accordo di associazione nell’allegato XV-A, contingenti supplementari in esenzione da dazio per i prodotti agricoli elencati nell’allegato del regolamento. I contingenti sono gestiti dalla Commissione secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Condizioni per beneficiare delle misure
L’articolo 2 subordina il beneficio al rispetto delle norme di origine e delle relative procedure previste dall’accordo di associazione; all’astensione della Repubblica di Moldova dall’introdurre o aumentare dazi, oneri o restrizioni sulle importazioni originarie dell’Unione, salvo casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei principi di Stato di diritto, buona governance, lotta alla corruzione, alla criminalità e al terrorismo, sviluppo sostenibile e multilateralismo efficace, ai sensi degli articoli 2, 9 e 16 dell’accordo di associazione.
Sospensione temporanea per inadempimento della Moldova
L’articolo 3 consente alla Commissione di sospendere, mediante atto di esecuzione e secondo la procedura d’esame, la totalità o parte delle misure se dispone di prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2. Se uno Stato membro chiede la sospensione per violazione della lettera b) dell’articolo 2, la Commissione deve adottare entro quattro mesi un parere motivato; se conferma l’inosservanza, avvia la sospensione.
Clausola di salvaguardia a tutela dei produttori dell’Unione
L’articolo 4 prevede la sospensione della liberalizzazione per uno specifico prodotto se le importazioni causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. La Commissione monitora l’impatto del regolamento, anche sui prezzi nel mercato dell’Unione, e può avviare un’inchiesta su richiesta di uno Stato membro, di soggetti rappresentativi dei produttori dell’Unione o d’ufficio. L’inchiesta dura in linea generale sei mesi, prorogabili in circostanze eccezionali, e la decisione di sospensione deve essere adottata entro tre mesi dalla conclusione dell’inchiesta. In casi eccezionali di intervento immediato, la Commissione può applicare misure preventive previa informazione al comitato del codice doganale.
Procedura di comitato e controllo dell’esecuzione
L’articolo 5 stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013; si applica il regolamento (UE) n. 182/2011 e, nei casi richiamati, la relativa procedura d’esame.
Monitoraggio e valutazione annuale
L’articolo 6 dispone che la relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito includa una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure del regolamento e, se opportuno, dell’impatto sociale nell’Unione e in Moldova. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti interessati devono essere rese disponibili sul sito web della Commissione.
Disposizioni transitorie
L’articolo 7 stabilisce che le misure si applicano anche ai prodotti che erano sotto controllo doganale nell’Unione al 23 luglio 2022, purché sia presentata una richiesta alle autorità doganali competenti entro sei mesi da tale data.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione fino al 24 luglio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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