Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1231

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1231 del Consiglio del 18 luglio 2022 che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32022R1231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. In seguito a una valutazione delle circostanze pertinenti, il Consiglio dispone la soppressione di una voce dall’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L’effetto pratico è la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 mediante eliminazione di "Cham Wings Airlines". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 con la soppressione di una voce dall’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive in relazione alla Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (CE) n. 765/2006, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I, sezione B, relativo alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1. L’intervento riguarda specificamente la cancellazione della voce n. 23, "Cham Wings Airlines". È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 con soppressione di una voce sanzionatoria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1231 del Consiglio interviene sul regime restrittivo dell’Unione in relazione alla Bielorussia e al suo coinvolgimento nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il provvedimento, adottato il 18 luglio 2022, dà seguito a una valutazione delle circostanze pertinenti e modifica l’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

Base giuridica e contesto

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare dell’articolo 8 bis, paragrafo 3, e su proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si richiama l’adozione originaria del regolamento nel 2006 e si afferma che, a seguito della valutazione delle circostanze rilevanti, è opportuno sopprimere una voce dall’elenco sanzionatorio.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione della voce n. 23, "Cham Wings Airlines", dalla sezione B dell’allegato I, ossia dall’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici e i professionisti che assistono soggetti esposti a misure restrittive UE, il regolamento comporta un aggiornamento immediato del perimetro soggettivo delle sanzioni. La rimozione dalla lista implica che la specifica entità indicata non rientra più, sulla base di questo atto, nell’elenco allegato al regolamento (CE) n. 765/2006.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Soppressione di una voce dall’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce "23. Cham Wings Airlines" dalla sezione B dell’allegato I, relativa alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e finalità del provvedimento

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base del regolamento (CE) n. 765/2006, in particolare dell’articolo 8 bis, paragrafo 3, e della proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La finalità è l’aggiornamento del perimetro soggettivo delle misure restrittive alla luce di una valutazione delle circostanze pertinenti.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternesanzioni economiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.