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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1234

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1234 della Commissione del 18 luglio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione si fonda sui nuovi focolai e sull'evoluzione epidemiologica, in particolare in Lettonia e Lituania, e comporta la ridefinizione di numerose aree in diversi Stati membri. L'intervento è di natura tecnica e territoriale, ma ha impatto pratico rilevante sui movimenti di suini e dei relativi prodotti nelle aree interessate.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, è destinato anche allo Spazio economico europeo. Incide sugli Stati membri e sulle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, cioè le zone soggette a restrizioni I, II e III individuate in relazione alla peste suina africana in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altri Stati elencati nell'allegato. Non introduce un regime autonomo di misure, ma aggiorna la delimitazione geografica delle zone di restrizione in base alla situazione epidemiologica; le zone e i territori non menzionati restano disciplinati dalle regole generali del regolamento 2021/605 e dalle eventuali esclusioni indicate nel testo dell'allegato.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1234 della Commissione aggiorna la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. L'intervento risponde all'evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell'Unione e, in particolare, ai nuovi focolai rilevati in Lettonia e Lituania, con conseguente necessità di rafforzare o rimodulare le aree di restrizione.

Contesto e finalità

I considerando richiamano la natura altamente infettiva della peste suina africana, la sua incidenza sui suini detenuti e selvatici e gli effetti negativi sui movimenti degli animali e dei prodotti derivati, nonché sulle esportazioni verso Paesi terzi. Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che stabilisce misure speciali di controllo in zone soggette a restrizioni I, II e III per un periodo limitato.

Criteri di delimitazione delle zone

La Commissione richiama i criteri che devono orientare la revisione delle zone:

  • situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree colpite e nello Stato membro interessato;
  • livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione;
  • orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri;
  • norme internazionali, in particolare il Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE/WOAH;
  • giustificazioni presentate dalle autorità competenti nazionali.

Aggiornamenti principali apportati

Il regolamento evidenzia che in Lettonia e Lituania si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti. In particolare:

  • in Lettonia, focolai in aree delle contee di Kuldiga e Ventspils hanno comportato un aumento del rischio, con passaggio di alcune aree da zona soggetta a restrizioni II a zona III e ridefinizione dei perimetri;
  • in Lituania, un nuovo focolaio nella contea di Marijampole ha determinato un analogo innalzamento del livello di rischio e la conseguente riclassificazione di parte del territorio.

Contenuto dell'articolo 1

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo allegato del regolamento 2022/1234. In pratica, la disciplina sostanziale non viene riscritta, ma vengono aggiornati i confini delle zone soggette a restrizioni I, II e III, con effetti diretti sulle regole applicabili ai movimenti di suini, prodotti e, più in generale, alle misure di contenimento nelle aree elencate.

Struttura dell'allegato

L'allegato è organizzato in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le elencazioni sono estremamente dettagliate e riguardano numerosi Stati membri, con suddivisioni per regioni, distretti, province, comuni e, in alcuni casi, porzioni di territorio delimitate da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua o confini amministrativi. Tra gli Stati interessati figurano, tra gli altri, Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.

Focus sull'Italia

Per l'Italia, la Parte I e la Parte II dell'allegato individuano numerose aree soggette a restrizioni I e II in diverse regioni, tra cui Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna e altre aree del centro-nord. La Parte III prevede, per l'Italia, zone soggette a restrizioni III limitate alla Regione Sardegna, considerata nella sua interezza, e all'area del Comune di Roma compresa nei confini amministrativi dell'ASL RM1.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta quindi di un atto immediatamente operativo, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche

Per operatori del settore zootecnico, veterinario e agroalimentare, l'effetto principale è l'aggiornamento delle condizioni di movimentazione e delle misure di biosicurezza nelle aree elencate. Per i professionisti, il regolamento rileva soprattutto come fonte di delimitazione territoriale da verificare caso per caso in relazione a trasferimenti, commercializzazione e adempimenti sanitari connessi alla peste suina africana.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 2021/605

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Motivazione della revisione territoriale

I considerando spiegano che la delimitazione delle zone dipende dalla situazione epidemiologica, dal livello di rischio di diffusione, da criteri scientifici e dagli orientamenti dell'Unione; nuovi focolai in Lettonia e Lituania giustificano l'aggiornamento delle zone, con particolare passaggio di alcune aree da zona II a zona III.

Nuove delimitazioni in Lettonia e Lituania

Le aree interessate da nuovi focolai vengono ricalibrate: in Lettonia e Lituania alcune zone prima classificate come restrizioni II sono ora classificate come restrizioni III; altre aree sono ridefinite per tenere conto dell'evoluzione del rischio e delle misure di gestione vigenti.

Classificazione dettagliata delle aree per Stato membro

L'allegato elenca, per ciascuno Stato membro, i territori inseriti nelle parti I (zone soggette a restrizioni I), II (zone soggette a restrizioni II) e III (zone soggette a restrizioni III), con indicazioni molto puntuali su regioni, distretti, comuni, province e porzioni di territorio.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanacircolazione di animali e prodotti di origine animalemisure di controllo e regionalizzazionemercato interno

Testo integrale

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