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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1230

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230 del Consiglio del 18 luglio 2022 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/147

Normativa europea32022R1230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive antiterrorismo previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico e tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni delle autorità nazionali competenti, conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti indicati nell’allegato. Il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/147 viene abrogato e sostituito.

Aggiornamento dell’elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le persone, i gruppi e le entità inseriti nell’elenco riportato nell’allegato, in quanto soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea, trattandosi di atto direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’effetto è limitato all’aggiornamento dell’elenco e alla sua sostituzione rispetto al precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/147, che viene abrogato. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento dell’elenco di soggetti sottoposti a misure restrittive antiterrorismo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’atto si inserisce nel meccanismo di riesame periodico dell’elenco antiterrorismo e sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/147.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama il quadro del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo, adottato sulla base della posizione comune 2001/931/PESC. Dai considerando risulta che il Consiglio ha riesaminato l’elenco tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate fornite dalle autorità nazionali competenti, nonché delle decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi della posizione comune.

Riesame dell’elenco e garanzie procedurali

Il Consiglio ha comunicato, ove praticamente possibile, la motivazione dell’inserimento nell’elenco alle persone, ai gruppi e alle entità interessati. Inoltre, mediante avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha informato i soggetti inseriti della decisione di mantenerli nell’elenco e della possibilità di presentare richiesta per ottenere le motivazioni dell’inserimento, qualora non già comunicate.

Presupposti per il mantenimento delle misure

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati, sulla base del loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della stessa posizione comune. Ne deriva la conferma della permanenza dei soggetti nell’elenco e, quindi, dell’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

Contenuto dell’allegato

L’allegato contiene l’elenco aggiornato dei destinatari delle misure restrittive, articolato in due sezioni:

  • persone fisiche;
  • gruppi ed entità.

Tra i gruppi ed entità figurano, tra gli altri, organizzazioni e soggetti indicati con denominazioni e alias specifici, come l’Organizzazione Abu Nidal, la Brigata dei martiri di Al-Aqsa, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, le Tigri per la liberazione della patria tamil, il PFLP, il PFLP-Comando generale, il Sendero Luminoso e il TAK. Per le persone fisiche sono indicati, quando disponibili, nome, alias, luogo e data di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto o altri dati identificativi.

Disposizioni finali

L’articolo 1 dispone che l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del presente regolamento. L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/147. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 2580/2001. L’atto produce quindi l’effetto di mantenere e aggiornare il perimetro soggettivo delle misure restrittive specifiche contro il terrorismo.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/147, che era il precedente atto di aggiornamento dell’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Riesame dell’elenco e motivazione degli inserimenti

Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Il Consiglio ha anche comunicato, ove possibile, le motivazioni dell’inserimento e informato gli interessati della possibilità di richiederle.

Conferma dei presupposti sostanziali delle misure restrittive

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti dei soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune. Su tale base, il Consiglio ha ritenuto che tali persone, gruppi ed entità debbano continuare a essere soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

Come è indicizzato

Materielotta al terrorismomisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

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