Regolamento (UE) 2022/1278
Regolamento (UE) 2022/1278 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel FEAMP una serie di adattamenti mirati a fronteggiare gli effetti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina sul settore ittico europeo. Consente la riassegnazione di risorse, amplia le ipotesi di arresto temporaneo delle attività di pesca finanziabili, introduce una compensazione per operatori e per lo stoccaggio di prodotti ittici e semplifica le modifiche dei programmi operativi. Le misure sono in gran parte ammissibili dal 24 febbraio 2022 e beneficiano, ove previsto, di un tasso di cofinanziamento massimo del 75%.
Modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per consentire al FEAMP di finanziare misure straordinarie a sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura colpito dalla guerra in Ucraina e dalla perturbazione del mercato della relativa catena di approvvigionamento.
Ambito di applicazione
Si applica agli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell’ambito dei programmi operativi degli Stati membri, con particolare riguardo agli operatori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici, alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute. Le misure riguardano la compensazione per arresto temporaneo delle attività di pesca, il mancato guadagno e i costi aggiuntivi, nonché l’immagazzinamento di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Le disposizioni sui costi ammissibili si applicano retroattivamente, in via generale, dal 24 febbraio 2022; per alcune misure connesse alla COVID-19 restano confermate le date del 1º febbraio 2020/31 dicembre 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Misure straordinarie FEAMP per la crisi derivante dalla guerra in Ucraina
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per consentire un sostegno mirato agli operatori del settore ittico colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Il legislatore dell’Unione qualifica la situazione come perturbazione significativa del mercato e della catena di approvvigionamento, con aumento dei costi dei fattori produttivi, difficoltà logistiche e impatti su pesca, acquacoltura, trasformazione e stoccaggio.
Ambito delle misure e finalità
Le misure introdotte mirano ad attenuare gli effetti della guerra sulle attività di pesca e sugli effetti della perturbazione del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Il regolamento consente al FEAMP di sostenere sia interventi di compensazione economica, sia forme di arresto temporaneo delle attività di pesca, sia meccanismi di immagazzinamento dei prodotti ittici. Le disposizioni sono costruite per reagire con urgenza a una crisi non prevista e con impatto rilevante sull’intero comparto.
Riassegnazione delle risorse e flessibilità programmatica
L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014 viene integrato per permettere la riassegnazione delle risorse di bilancio verso le nuove misure emergenziali. In parallelo, l’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), estende la procedura semplificata di modifica dei programmi operativi agli adattamenti necessari per introdurre le nuove misure, riallocare le risorse e descrivere i metodi di calcolo del sostegno.
Arresto temporaneo delle attività di pesca
L’articolo 33 è modificato per includere, accanto al caso COVID-19, l’arresto temporaneo delle attività di pesca dal 24 febbraio 2022 quando la guerra in Ucraina comprometta la sicurezza delle attività di pesca o la loro sostenibilità economica. Per questa ipotesi la spesa è ammissibile dal 24 febbraio 2022. Resta fermo il limite generale di sei mesi per peschereccio per i casi ordinari di cui alle lettere a), b) e c), mentre il nuovo caso di cui alla lettera d) non è soggetto né a un massimale finanziario né a una limitazione di durata. Il sostegno per arresto temporaneo continua inoltre a dover essere detratto dal sostegno per arresto permanente concesso allo stesso peschereccio.
Compensazione per stoccaggio e perdite economiche
L’articolo 67 consente il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013. Il sostegno può operare anche per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato causata dalla guerra. La spesa è ammissibile dal 24 febbraio 2022 per le misure correlate alla guerra.
Con l’articolo 68, paragrafo 3, viene inoltre introdotta una compensazione finanziaria agli operatori della pesca e dell’acquacoltura, compreso il settore della trasformazione dei prodotti ittici, per il mancato guadagno e i costi aggiuntivi dovuti alla perturbazione del mercato e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento. La compensazione è calcolata secondo l’articolo 96 e la spesa è ammissibile dal 24 febbraio 2022.
Cofinanziamento, ammissibilità e coordinamento con altre norme
Il considerando rilevante indica che le misure possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento massimo del 75% della spesa pubblica ammissibile. Per l’attuazione del sostegno emergenziale si fa riferimento al periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, con richiamo espresso all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, per le deroghe in materia di ammissibilità della spesa.
L’articolo 95, paragrafo 2, lettera e), viene adattato per includere tra gli interventi collegati anche il sostegno ai sensi degli articoli 33 e 34 e le compensazioni previste dagli articoli 54, 55, 56, 68, paragrafo 3, e 69, paragrafo 3.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le regole sull’ammissibilità dei costi hanno efficacia retroattiva dal 24 febbraio 2022, in coerenza con l’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.
Disposizioni principali
Riassegnazione delle risorse del FEAMP
L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014 è integrato per consentire che le risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 possano essere riassegnate al sostegno previsto dagli articoli 33, paragrafo 1, lettera d), 44, paragrafo 4 bis, 67 e 68, paragrafo 3, al fine di attenuare gli effetti della guerra in Ucraina e della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Modifica semplificata dei programmi operativi
L’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), è sostituito per estendere la procedura semplificata alle modifiche dei programmi operativi connesse al sostegno per COVID-19 o per gli effetti della guerra in Ucraina. La semplificazione comprende l’introduzione delle misure, la riassegnazione delle risorse finanziarie e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.
Arresto temporaneo delle attività di pesca
L’articolo 33 è modificato per includere, oltre al caso COVID-19, l’arresto temporaneo delle attività di pesca dal 24 febbraio 2022 quando la guerra in Ucraina metta a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o comprometta la sostenibilità economica. La spesa è ammissibile dal 24 febbraio 2022. Il sostegno per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) resta limitato a sei mesi per peschereccio nel periodo di ammissibilità dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013; tale limite non si applica alla nuova ipotesi della lettera d).
Sostegno FEAMP per arresti temporanei causati dalla guerra
L’articolo 44, paragrafo 4 bis, viene riscritto per stabilire espressamente che il FEAMP può sostenere misure di arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla guerra in Ucraina, alle condizioni dell’articolo 33, oltre che nei casi legati alla COVID-19.
Compensazione per lo stoccaggio di prodotti ittici
L’articolo 67, paragrafo 1, è ampliato per consentire una compensazione alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti del codice NC 0302 dell’allegato I, lettera a), purché lo stoccaggio avvenga ai sensi degli articoli 30 e 31 di tale regolamento. Il sostegno è destinato anche a far fronte agli effetti della perturbazione del mercato causata dalla guerra. La spesa è ammissibile dal 24 febbraio 2022 per tale fattispecie.
Compensazione per mancato guadagno e costi aggiuntivi
L’articolo 68 è integrato con un nuovo paragrafo 3 che consente al FEAMP di sostenere una compensazione finanziaria agli operatori della pesca e dell’acquacoltura, incluso il settore della trasformazione dei prodotti ittici, per il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato e dei suoi effetti sulla catena di approvvigionamento. La spesa è ammissibile dal 24 febbraio 2022 e la compensazione è calcolata conformemente all’articolo 96.
Cofinanziamento e regole di ammissibilità
Secondo i considerando, le misure straordinarie possono essere sostenute con un tasso di cofinanziamento massimo del 75% della spesa pubblica ammissibile. Per la nuova ipotesi di arresto temporaneo non si applicano un massimale finanziario né una limitazione di durata, fermo restando l’obbligo di detrarre il sostegno per arresto temporaneo da quello per arresto permanente concesso allo stesso peschereccio. Per l’attuazione si richiama il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Adeguamento dell’articolo 95 e collegamenti con altri interventi
L’articolo 95, paragrafo 2, lettera e), è sostituito per includere tra gli interventi collegati anche il sostegno ai sensi dell’articolo 33 o 34 e le compensazioni ai sensi degli articoli 54, 55, 56, 68, paragrafo 3, e 69, paragrafo 3.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le disposizioni in materia di ammissibilità dei costi si applicano retroattivamente dal 24 febbraio 2022, data di inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.
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