Regolamento (UE) 2022/1233
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233 della Commissione del 18 luglio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude una nuova inchiesta antiassorbimento ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 relativa alle importazioni dall’Egitto di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti. La Commissione constata una diminuzione dei prezzi all’esportazione nel periodo di nuova inchiesta e ricalcola il margine di dumping del gruppo CNBM, che passa al 33,1 %. Conseguentemente, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 elevando il dazio antidumping applicabile alle società egiziane interessate e alle altre società, mantenendo la misura direttamente applicabile nell’Unione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 per aumentare il dazio antidumping definitivo sulle importazioni dall’Egitto di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, originari dell’Egitto, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. Il provvedimento riguarda gli operatori egiziani Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. e, in via residuale, tutte le altre società. Il regolamento modifica una misura antidumping già vigente; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non incide sul dazio compensativo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, espressamente escluso dall’oggetto della nuova inchiesta.
Modifica dei dazi antidumping sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari dell’Egitto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233 interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento avviata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036. L’obiettivo è verificare se, dopo l’istituzione delle misure iniziali, i produttori esportatori egiziani abbiano ridotto i prezzi all’esportazione in modo tale da attenuare l’effetto riparatorio dei dazi in vigore.
Contesto procedurale
La Commissione ha ricevuto una domanda presentata il 18 ottobre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., associazione di produttori dell’Unione rappresentativa di oltre il 25 % della produzione totale UE di prodotti GFF. Sulla base degli elementi forniti, la Commissione ha riaperto l’inchiesta con avviso pubblicato il 1° dicembre 2021. L’inchiesta ha riguardato il dazio antidumping in vigore del 20 % applicato, nel regime originario, alle società egiziane Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. (gruppo CNBM) e alle altre società. Il regolamento chiarisce che il dazio compensativo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 non è oggetto della presente nuova inchiesta.
Soggetti interessati, partecipazione e verifiche
La Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare, consentendo osservazioni scritte e richieste di audizione. Poiché solo Jushi Egypt e Hengshi Egypt si sono manifestate, non è stato necessario il campionamento dei produttori esportatori; analogamente, nessun importatore indipendente si è presentato e il campionamento degli importatori non si è reso necessario. La Commissione ha inviato questionari alle due società, ha raccolto le informazioni ritenute necessarie e, a causa della pandemia di COVID-19, non ha potuto effettuare visite di verifica presso i locali in Egitto e a Hong Kong, procedendo quindi con controlli incrociati a distanza. Sono state comunque svolte verifiche presso gli importatori/operatori collegati Jushi France S.A.S. e Jushi Spain SA.
Oggetto dell’inchiesta e metodologia
Il prodotto interessato è costituito da tessuti di fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta che superano determinate caratteristiche dimensionali e di peso. La Commissione ha confrontato i prezzi all’esportazione del PIA con quelli del PI iniziale, utilizzando i prezzi cif franco frontiera dell’Unione. Per le vendite tramite società collegate è stato applicato il metodo del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con gli adeguamenti per spese intermedie, SGAV e profitto equo, in linea con l’articolo 2, paragrafi 8-10, del regolamento di base.
Risultati: calo dei prezzi all’esportazione e dumping
L’analisi ha evidenziato, per il gruppo CNBM, una diminuzione media ponderata dei prezzi all’esportazione pari al 12 % rispetto al PI iniziale, elemento considerato indicativo di assorbimento delle misure. Di conseguenza, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping sulla base dei valori normali dell’inchiesta iniziale, poiché i produttori esportatori non hanno chiesto una revisione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5. Il margine di dumping medio ponderato del gruppo CNBM è così aumentato dal 20 % al 33,1 %.
Determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio
La Commissione ha ricalcolato anche il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione del gruppo CNBM nel PIA con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria dell’Unione nel PI iniziale. Tale margine è passato dal 63,9 % al 109,3 %. Il regolamento precisa tuttavia che questo ricalcolo serve solo ad assicurare la corretta determinazione del livello del dazio e non muta l’esito della nuova inchiesta, che resta incentrata sul dumping.
Eccezioni e osservazioni respinte
La Commissione respinge le argomentazioni dell’Egitto, secondo cui la nuova inchiesta sarebbe incompatibile con l’Accordo antidumping OMC o richiederebbe una nuova inchiesta sul pregiudizio. Parimenti vengono respinte le osservazioni di Vestas e del governo egiziano sull’andamento dei prezzi e sull’interesse dell’Unione, poiché la nuova inchiesta antiassorbimento non include la valutazione dell’interesse dell’Unione. Vengono respinte anche le contestazioni di Jushi Egypt e Hengshi Egypt in merito al trattamento congiunto del gruppo, alla selezione dei valori normali e all’adeguatezza del metodo di confronto.
Misure finali e dazi applicabili
L’articolo 1 sostituisce i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. Per l’Egitto, il dazio antidumping definitivo viene fissato al 33,1 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. e, in via residuale, per tutte le altre società egiziane. Restano invece invariati i dazi applicabili alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, con aliquote differenziate per società e categorie di operatori, secondo quanto riportato nel testo modificato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova inchiesta antiassorbimento
La Commissione, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036, ha riaperto l’inchiesta antidumping sulle importazioni dall’Egitto per verificare se, dopo l’istituzione delle misure iniziali, i prezzi all’esportazione siano diminuiti o se i prezzi di rivendita nell’Unione non siano variati in modo rilevante. Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento (PIA) è compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, mentre il periodo dell’inchiesta iniziale (PI iniziale) va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, originari dell’Egitto, classificati nei codici NC e TARIC elencati nel regolamento.
Esito dell’analisi antiassorbimento
La Commissione ha accertato, per il gruppo CNBM, una diminuzione media ponderata dei prezzi all’esportazione del 12 % nel PIA rispetto al PI iniziale. Sulla base di tale constatazione, ha ricalcolato i margini di dumping in conformità all’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036.
Ricalcolo del dumping e valore normale
Per il calcolo del margine di dumping sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione del PIA. Nei casi di vendita diretta a clienti indipendenti è stato preso il prezzo realmente pagato o pagabile; nei casi di vendita tramite società collegata importatrice è stato ricostruito il prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, con gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036. I valori normali dell’inchiesta iniziale sono stati mantenuti, poiché i produttori esportatori non hanno chiesto una revisione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5.
Margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio
Il margine di dumping medio ponderato del gruppo CNBM passa dal 20 % nel PI iniziale al 33,1 % nel PIA. La Commissione ha inoltre ricalcolato il livello di eliminazione del pregiudizio, che per il gruppo CNBM sale dal 63,9 % al 109,3 %, ma tale ricalcolo è svolto solo per allineamento alle regole sul livello del dazio e non modifica l’impostazione della nuova inchiesta, limitata al dumping.
Modifica dei dazi antidumping definitivi
L’articolo 1 del regolamento modifica l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. Per le importazioni originarie dell’Egitto, il dazio antidumping definitivo applicabile è fissato al 33,1 % per Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. e per tutte le altre società egiziane. Per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese restano le aliquote già previste: 69,0 % per Jushi Group Co. Ltd., Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd. e Taishan Fiberglass Inc.; 37,6 % per PGTEX China Co. Ltd. e Chongqing Tenways Material Corp.; 37,6 % per le altre società che hanno collaborato alle due inchieste; 34,0 % per le altre società che hanno collaborato solo all’inchiesta antidumping; 69,0 % per tutte le altre società.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1230
- Regolamento · 18 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1231
- Regolamento · 18 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1234
- Regolamento · 18 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1278
- Regolamento · 18 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1279
- Regolamento · 18 lug 2022Regolamento (UE) 2022/1280
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →