Regolamento (UE) 2022/1280
Regolamento (UE) 2022/1280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro comune e temporaneo per facilitare la mobilità e l’accesso al lavoro dei cittadini ucraini sfollati che godono di protezione temporanea o equivalente nell’Unione. Stabilisce il riconoscimento delle patenti ucraine valide, esonera da alcuni documenti accessori, consente agli Stati membri di rilasciare o contrassegnare documenti UE per i conducenti professionali e disciplina i casi di smarrimento, furto, proroga di validità e prevenzione delle frodi. La disciplina è strettamente legata alla durata della protezione temporanea e prevede cooperazione con le autorità ucraine e monitoraggio periodico della Commissione.
Misure specifiche e temporanee per il riconoscimento e il rilascio di documenti di guida ucraini in favore di persone beneficiarie di protezione temporanea o adeguata nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle patenti di guida e alle carte di qualificazione del conducente rilasciate dall’Ucraina, nonché ai relativi attestati di conducente, quando tali documenti sono detenuti da persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382. L’applicazione è territoriale all’Unione europea ed è temporanea, cessando il giorno successivo alla fine del periodo di protezione temporanea di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE. Restano salve le norme nazionali in materia di limitazione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guida nel territorio dello Stato membro interessato, nonché il principio di territorialità del diritto penale e di polizia.
Misure specifiche e temporanee relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina
Il regolamento è adottato nel contesto dell’invasione russa dell’Ucraina e dell’afflusso massiccio di sfollati nell’Unione, già riconosciuto mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/382. La finalità è ridurre gli ostacoli amministrativi alla mobilità e all’accesso all’attività lavorativa dei titolari di documenti di guida ucraini che beneficiano di protezione temporanea o di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda due categorie di documenti: le patenti di guida ucraine e le carte di qualificazione del conducente rilasciate dall’Ucraina in attuazione della direttiva 2003/59/CE. Il beneficio è riservato alle persone che godono della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, oppure di una protezione adeguata prevista dal diritto nazionale in tale contesto.
Riconoscimento delle patenti di guida ucraine
Le patenti ucraine valide sono riconosciute nel territorio dell’Unione per tutta la durata della protezione temporanea. Gli Stati membri non possono imporre la traduzione autenticata né il permesso di guida internazionale previsti dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, pur potendo chiedere documenti utili a verificare l’identità del titolare. Il riconoscimento non incide sulle norme nazionali su limitazione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guida, che restano applicabili nel rispetto del principio di territorialità.
Qualificazione professionale dei conducenti e codice temporaneo 95.01
Per i conducenti professionali ucraini, l’articolo 4 introduce un meccanismo temporaneo di equivalenza funzionale. Su richiesta dell’interessato, lo Stato membro competente può apporre sulla patente UE il codice "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)" oppure rilasciare una carta di qualificazione del conducente con il medesimo codice. In alternativa, per il trasporto merci, anche l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 può essere contrassegnato con tale codice.
Il regolamento prevede che tali titoli siano reciprocamente riconosciuti nell’Unione e che siano considerati idonei a soddisfare l’obbligo di qualificazione iniziale della direttiva 2003/59/CE. La scadenza formale indicata sui documenti è il 6 marzo 2025, ma la validità amministrativa non può andare oltre la data più prossima tra la fine della protezione temporanea, l’eventuale protezione nazionale e la durata della patente di guida. Il titolare deve essere informato di questa limitazione.
Formazione integrativa, controlli e requisiti fisici
Prima del rilascio della carta di qualificazione del conducente o dell’apposizione del codice temporaneo, gli Stati membri devono imporre un corso obbligatorio di formazione integrativa, con esame finale scritto, orale o informatico. Il corso deve durare almeno 35 ore e non più di 60, includendo almeno 2,5 ore di guida individuale; la formazione può essere organizzata come formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE. Il regolamento segnala inoltre la necessità di porre particolare attenzione alla normativa sui tempi di guida e riposo del regolamento (CE) n. 561/2006.
Se l’interessato non possiede una patente UE rilasciata dallo Stato membro, quest’ultimo deve richiedere un esame sulle norme minime di idoneità fisica e mentale. Per alcune categorie di patente professionale, tale esame è obbligatorio; per le categorie non professionali, esso può essere richiesto. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le norme nazionali adottate per attuare tali misure.
Smarrimento o furto dei documenti e rilascio di nuovi titoli
In caso di smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente o della patente ucraina, il regolamento consente allo Stato membro competente di verificare i diritti di guida e l’eventuale esistenza di altri documenti già rilasciati. Se la verifica è positiva, può essere rilasciata una patente UE o una carta di qualificazione del conducente con un codice speciale temporaneo, rispettivamente "99.01" per la patente sostitutiva e "95.01" per la qualificazione professionale, entrambi validi solo per la durata della protezione temporanea.
Se la verifica non è possibile, lo Stato membro non può rilasciare la patente UE armonizzata; può però emettere un documento valido solo nel proprio territorio, secondo il diritto nazionale, ma non conforme al modello UE.
Proroga ucraina della validità dei documenti
Quando l’Ucraina proroga la validità di documenti dei conducenti scaduti dopo il 31 dicembre 2021, gli Stati membri devono considerare tali documenti come validi ai fini del regolamento, a condizione che la decisione ucraina sia comunicata alla Commissione e agli Stati membri attraverso i canali ufficiali.
Prevenzione di frodi e falsificazioni
Il regolamento attribuisce grande rilievo al contrasto delle frodi e delle falsificazioni. Gli Stati membri possono verificare in ogni momento la validità dei documenti ucraini e possono rifiutarne il riconoscimento se le autorità ucraine forniscono risposta negativa o non rispondono, oppure quando vi siano seri dubbi sull’autenticità del documento tali da compromettere la sicurezza stradale. I documenti in formato elettronico non beneficiano della disciplina se non è possibile verificarne autenticità, integrità e validità.
Durata e monitoraggio
Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione è espressamente limitata nel tempo e termina il giorno successivo alla cessazione della protezione temporanea ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE. La Commissione deve riferire a Parlamento europeo e Consiglio ogni sei mesi sull’attuazione della disciplina.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 delimita la disciplina alle misure specifiche e temporanee sui documenti dei conducenti ucraini detenuti da persone protette ai sensi della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382. L’articolo 2 definisce i "documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina" come: a) patenti di guida ucraine; b) carte di qualificazione del conducente rilasciate dall’Ucraina conformemente alla normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/59/CE per trasporti internazionali di merci o passeggeri.
Riconoscimento delle patenti di guida ucraine
L’articolo 3 prevede il riconoscimento nell’Unione delle patenti di guida ucraine in corso di validità detenute da persone beneficiarie di protezione temporanea o adeguata fino alla cessazione di tale protezione. Gli Stati membri non possono richiedere traduzione autenticata né permesso di guida internazionale ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna, ma possono chiedere documenti idonei per verificare l’identità del titolare. Restano impregiudicate le misure nazionali su limitazione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guida.
Carte di qualificazione del conducente e codice speciale temporaneo UE 95.01
L’articolo 4 consente allo Stato membro di soggiorno temporaneo o di protezione adeguata di: a) apporre sulla patente di guida UE del titolare il codice speciale temporaneo "95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)"; oppure b) rilasciare una carta di qualificazione del conducente con lo stesso codice. In deroga alla direttiva 2003/59/CE, il possesso di tali documenti o del codice sull’attestato di conducente del regolamento (CE) n. 1072/2009 equivale all’adempimento dell’obbligo di qualificazione iniziale. La data di scadenza formale è il 6 marzo 2025, ma la validità amministrativa coincide con la scadenza più ravvicinata tra la protezione temporanea, l’eventuale protezione nazionale e la validità della patente. Sono previsti corso obbligatorio di formazione integrativa, durata tra 35 e 60 ore con almeno 2,5 ore di guida individuale, verifica finale scritta/orale o al computer, informazione alla Commissione sulle norme nazionali adottate, verifiche sui requisiti fisici e mentali e nullità dei documenti al termine della protezione temporanea.
Proroga della validità dei documenti scaduti
L’articolo 5 stabilisce che, se l’Ucraina proroga la validità di documenti dei conducenti scaduti dopo il 31 dicembre 2021, gli Stati membri devono considerarli validi ai fini degli articoli 3, 4 e 6, purché la decisione ucraina sia comunicata alla Commissione e agli Stati membri tramite i canali ufficiali.
Smarrimento o furto della patente ucraina
L’articolo 6 disciplina il caso di smarrimento o furto della patente ucraina. Lo Stato membro può verificare i diritti di guida presso le autorità ucraine e accertare che non sia già stata rilasciata un’altra patente ai sensi del regolamento. Se la verifica ha esito positivo, può rilasciare una patente UE della stessa categoria con codice "99.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)", valida solo per la durata della protezione temporanea. Per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE può essere richiesto un esame fisico e mentale; per le categorie professionali C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E tale esame è obbligatorio. Se la verifica non è possibile, lo Stato membro non può rilasciare la patente UE armonizzata, ma può rilasciare un titolo valido solo sul proprio territorio. I documenti rilasciati a norma dell’articolo cessano di essere validi alla fine della protezione temporanea.
Prevenzione di frodi, falsificazioni e documenti elettronici
L’articolo 7 impone agli Stati membri di utilizzare tutti i mezzi appropriati per prevenire e combattere frodi e falsificazioni. È possibile verificare in qualsiasi momento la validità dei documenti ucraini e rifiutarne il riconoscimento in caso di risposta negativa o mancata risposta delle autorità ucraine, ovvero in presenza di seri dubbi sull’autenticità che possano compromettere la sicurezza stradale. I documenti elettronici non sono disciplinati se l’autenticità, l’integrità e la validità non possono essere verificate.
Monitoraggio della Commissione
L’articolo 8 impone alla Commissione di informare il Parlamento europeo e il Consiglio ogni sei mesi dall’entrata in vigore, principalmente sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Entrata in vigore, durata e applicazione temporanea
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento cessa di applicarsi il giorno successivo alla fine del periodo di protezione temporanea ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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