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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36794/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari lamentando: 1) violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., perché il giudice d'appello non avrebbe verificato d'ufficio l'eventuale causa di non punibilità e avrebbe omesso di motivare sulla colpevolezza, limitandosi a recepire il concordato con la Procura e la rinuncia ai motivi di appello; 2) mancata motivazione circa la mancata riduzione delle pene accessorie fallimentari nella stessa misura della riduzione della pena principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la Corte d'appello, accogliendo la richiesta ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (patteggiamento in appello), non era tenuta a motivare sull'insussistenza di cause di non punibilità o su nullità assolute quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello; sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura perché la durata delle pene accessorie non era oggetto del concordato e la loro determinazione non è automaticamente rapportata alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferita alla causa di non punibilità: la cassazione valorizza che, una volta che l'imputato rinuncia ai motivi di appello, il giudice d'appello non è tenuto a motivare d'ufficio sull'esistenza di cause di non punibilità nel contesto del patteggiamento in appello.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento in appello; la giurisprudenza richiamata stabilisce che, accogliendo una richiesta ai sensi di tale articolo, il giudice di secondo grado ha una cognizione limitata e non deve entrare nel merito delle questioni rinunciate dall'imputato.

  • art. 37 cod. pen.

    Regola generale sulla determinazione delle pene accessorie: la decisione di ridurre la pena principale non comporta automaticamente la riduzione nella stessa misura delle pene accessorie, salvo che ciò sia stato espressamente concordato o previsto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti della impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi dedotti; la censura è stata presentata nei limiti previsti da questa disposizione.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Citato in relazione alla richiesta dei difensori di discussione orale; norma procedurale relativa alle modalità di discussione in udienza, ma non decisiva ai fini del merito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, il giudice d'appello ha cognizione limitata e non è obbligato a motivare sulle cause di non punibilità o su nullità/infondabilità delle prove relative ai motivi rinunciati.
  • L'accoglimento di un patteggiamento o concordato in appello ex art. 599-bis comporta che il giudice non debba riesaminare questioni sulle quali l'imputato ha espresso rinuncia; le censure basate su omissioni di motivazione su tali punti risultano difficilmente accolte.
  • La determinazione delle pene accessorie non segue automaticamente la riduzione della pena principale: se si desidera la riduzione anche delle pene accessorie, tale punto deve essere espressamente trattato e concordato.
  • La mancata ammissione del ricorso per motivi formali o per inammissibilità sostanziale può comportare condanna alle spese e, se non sussistono profili esimenti, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Per ottenere un esame pieno di questioni sostanziali in appello o in Cassazione è necessario non rinunciare ai motivi rilevanti e specificare esplicitamente nel concordato le richieste relative a pena principale e pene accessorie.

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