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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13996/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP anno 2002, contestando deduzioni indebite di costi e, ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973, determinando i ricavi in via induttiva avvalendosi anche delle risultanze dello studio di settore. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente su alcuni rilievi (n. 7-10) e sulla determinazione induttiva; la CTR confermò la sentenza. L'Agenzia propose ricorso per cassazione articolato su omissione di pronuncia/insufficiente motivazione (art. 112 c.p.c. e art. 360 n.4 e n.5) e su errata applicazione delle norme relative all'accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/1973 e art. 55 DPR 633/1972), contestando l'utilizzo degli studi di settore e l'esistenza di gravi irregolarità contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo (omessa pronuncia) ma fondato il secondo (insufficiente motivazione) e il terzo (errata interpretazione dell'uso degli studi di settore nell'accertamento induttivo), assorbendo il quarto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR competente in diversa composizione, anche per le spese. In sostanza la Corte ha affermato che, quando la contabilità è gravemente inattendibile, l'Ufficio può procedere ad un accertamento induttivo 'puro' ai sensi dell'art. 39, comma 2, utilizzando come elemento probatorio anche le risultanze dello studio di settore come presunzioni semplici (o 'supersemplici') e che la CTR non ha adeguatamente motivato il rigetto dei rilievi dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 39, d.P.R. n. 600/1973

    art. 39, primo e secondo comma (menzionati nel testo)

    Art. 39, comma 2 autorizza l'accertamento induttivo quando la contabilità è gravemente inattendibile: in tale ambito si possono usare presunzioni supersemplici; le risultanze degli studi di settore possono svolgere ruolo di presunzioni semplici utilizzabili nell'accertamento induttivo 'puro'. Il comma 1, lett. d) disciplina l'accertamento analitico-induttivo che richiede presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 55, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione all'IVA e all'accertamento, ma dalla Corte l'interpretazione saliente riguarda l'utilizzabilità degli elementi indiziari (come gli studi di settore) nell'ambito dell'accertamento; non è stata disposta una lettura che precluda l'uso degli studi nell'accertamento induttivo puro.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio secondo cui il giudice deve decidere su tutte le questioni sottoposte: la Corte ha esaminato la questione dell'apparente omissione di pronuncia e ha ritenuto che, pur essendovi una formula di conferma, mancasse motivazione adeguata su alcuni rilievi.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5)

    I motivi di cassazione sono stati formulati richiamando gli specifici vizi impugnatori: n.4 per omissione di pronuncia, n.5 per insufficiente motivazione, n.3 per violazione di norme (errata applicazione di art.39/55). La Corte ha accolto i motivi pertinenti (n.3 e n.5) e rigettato quello relativo alla omessa pronuncia (n.4).

  • Sentenza Sezioni Unite n. 26635/2009

    citata testualmente nel provvedimento

    La Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici la cui efficacia (gravità, precisione e concordanza) può emergere in seguito al contraddittorio; tuttavia, anche al di fuori della procedura specifica sugli studi di settore, le risultanze degli studi possono essere utilizzate come elemento presuntivo nell'accertamento induttivo puro.

Massime di principio

  • Se la contabilità di un contribuente è gravemente e ripetutamente carente, l'Ufficio può procedere a un accertamento induttivo 'puro' ai sensi dell'art. 39, comma 2, utilizzando presunzioni supersemplici per la determinazione del reddito.
  • Le risultanze degli studi di settore possono essere utilizzate anche nell'accertamento induttivo puro: esse costituiscono presunzioni semplici e, inserite nell'insieme degli elementi probatori, possono contribuire alla determinazione induttiva senza creare una illecita commistione procedurale.
  • Per un accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d) sono richiesti elementi presuntivi 'gravi, precisi e concordanti'; se tali requisiti mancano, non è possibile fondare lì l'accertamento analitico-induttivo.
  • Il giudice d'appello deve motivare puntualmente tutte le questioni dedotte dalle parti: l'insufficiente motivazione su punti decisivi può determinare la cassazione con rinvio.
  • Il valore probatorio degli studi di settore può aumentare a seguito del contraddittorio con il contribuente; tuttavia la loro utilizzazione non è limitata esclusivamente alla specifica procedura prevista per gli studi, quando siano impiegati come uno degli elementi in un accertamento induttivo.

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