Sentenza n. 311/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di diniego del Comune di San Giovanni La Punta n. 02/2025 in data 29 maggio 2025 sull’istanza di condono edilizio n. 9924 in data 30 marzo 2004, presentata, ai sensi del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in relazione all’unità immobiliare ubicata in Via Aquila 20 (foglio di mappa 3, particella 688, subalterno 10).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del condono edilizio richiesto ai sensi della legge n. 326/2003 per una sopraelevazione costituente nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo all’istanza di condono del 30 marzo 2004, riguardante il primo piano sopraelevato di un edificio. Hanno dedotto, in sintesi, che la Soprintendenza aveva già espresso nel 1998 parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica della sopraelevazione; che tale parere non avrebbe perso efficacia per il solo fatto di essere anteriore alla legge n. 326/2003; che il Comune aveva erroneamente ritenuto mancante il parere paesaggistico; che il diniego non aveva adeguatamente considerato il precedente contenzioso, la sentenza del TAR che aveva disposto il riesame e la revoca del precedente diniego; che il Comune aveva introdotto una ragione ostativa nuova e non precedentemente opposta; che vi erano difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, poiché la comunicazione di avvio del procedimento era stata restituita con la dicitura “sconosciuto” senza ulteriori accertamenti; che, venuta meno la precedente ragione ostativa fondata sull’acquisizione dell’immobile e sulla sua destinazione a finalità sociali, l’Amministrazione avrebbe dovuto definire positivamente la domanda o completare l’istruttoria; che la condotta comunale, inclusa la richiesta di documenti, oblazione e oneri concessori, aveva ingenerato un legittimo affidamento; che un giudizio penale aveva annullato un precedente ordine di demolizione; e che si era formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 32, comma 36, del decreto-legge n. 269/2003.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il parere paesaggistico favorevole del 1998, pur riferito alla sopraelevazione, non fosse sufficiente a consentire il condono richiesto ai sensi del cosiddetto terzo condono, perché la disciplina dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003 consente la sanatoria in area vincolata soltanto al ricorrere congiunto di specifiche condizioni: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La disciplina del terzo condono non consente invece di sanare la creazione di nuovi volumi e superfici utili in area sottoposta anche a vincolo paesaggistico relativo. Poiché la sopraelevazione comportava nuova volumetria, l’opera è stata ritenuta oggettivamente insanabile secondo la disciplina applicabile. Il Collegio ha inoltre qualificato il provvedimento come vincolato: non erano quindi necessarie una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né poteva essere riconosciuto un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione abusiva. Per la stessa ragione ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto, essendo precluso ogni utile apporto partecipativo. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, anche mediante richiamo alla circolare assessoriale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990. Ha infine escluso la formazione del silenzio-assenso, poiché questo presuppone comunque la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accoglimento della domanda, insussistenti nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni
Il terzo condono è applicabile in area vincolata solo quando ricorrano congiuntamente anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 32, comma 43, l. n. 326/2003
È richiamato dal provvedimento impugnato in relazione alla necessità del parere paesaggistico nel procedimento di condono.
art. 32, comma 36, d.l. n. 269/2003
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone comunque la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per l’accoglimento; non può formarsi rispetto a opere oggettivamente insanabili.
art. 32 l. n. 47/1985
È richiamato in relazione al parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nel procedimento di condono.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Consente la motivazione mediante richiamo ad altro atto; nel caso concreto il richiamo alla circolare assessoriale è stato ritenuto sufficiente a motivare l’impossibilità di sanare nuovi volumi o superfici in area vincolata.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, il condono di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo è ammesso solo quando ricorrano congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza indicate dalla legge e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La disciplina del terzo condono non consente di sanare la creazione di nuovi volumi o superfici utili in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche se il vincolo non comporta inedificabilità assoluta.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accoglimento; non può perfezionarsi quando l’opera è oggettivamente insanabile secondo la disciplina applicabile.
- Quando il diniego di condono edilizio dipende da una preclusione legale e il provvedimento ha natura vincolata, non sono necessarie una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, una motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale o il riconoscimento di un affidamento del privato alla conservazione dell’abuso.
- La natura vincolata del provvedimento repressivo o ostativo in materia edilizia rende, salvo ipotesi residuali, superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, poiché l’apporto partecipativo del privato non potrebbe modificare l’esito obbligato.
- La motivazione di un diniego può essere adeguatamente integrata mediante richiamo a un atto presupposto o a una circolare, quando il richiamo consenta di individuare con chiarezza la ragione giuridica della decisione.
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