Cassazione Civile, Ordinanza n. 22343/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società di autotrasporti e dei soci, di un atto di irrogazione di sanzioni amministrative e del contestuale avviso di pagamento con cui l’amministrazione doganale aveva recuperato un credito d’imposta ritenuto indebitamente compensato, relativo alla riduzione dell’aliquota delle accise sul carburante per gli anni d’imposta 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado; i contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: violazione delle norme sulla dichiarazione sostitutiva e sul regime agevolativo collegato al beneficio sulle accise; violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 277 del 2000; violazione degli artt. 1, 3 e 4 del medesimo d.P.R. e dell’art. 112 c.p.c.; violazione di norme codicistiche sulla responsabilità dei soci e sugli effetti della trasformazione societaria. In via preliminare, però, i ricorrenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle controversie tributarie, con copia della domanda e prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto del deposito dell’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022, come modificata dal D.L. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023, rilevando che risultavano prodotti la domanda di definizione e il pagamento dovuto entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio di violazione di legge denunciato nei primi, secondi, terzi e quarti motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato dal terzo motivo per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Invocato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.
art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.
art. 4 d.P.R. n. 277 del 2000
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la disciplina del beneficio sulle accise.
artt. 1 e 3 d.P.R. n. 277 del 2000
Richiamati nel secondo e terzo motivo in relazione al presunto errore sulla disciplina della riduzione dell’aliquota delle accise.
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022
il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione
La presentazione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata impone la declaratoria di estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023
È richiamato come modifica della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022
Regolano il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata.
d.P.R. n. 277 del 2000
È il testo normativo di riferimento della pretesa tributaria relativa alla riduzione dell’aliquota delle accise sul carburante.
art. 2291 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione a profili di responsabilità dei soci.
art. 2499 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla trasformazione societaria.
art. 2500-quinquies c.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione agli effetti della trasformazione sulla responsabilità dei soci.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il giudice deve dichiarare estinto il processo.
- La definizione agevolata delle liti pendenti opera come causa processuale di estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Nel giudizio estinto per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L’adesione alla definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
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