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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22343/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società di autotrasporti e dei soci, di un atto di irrogazione di sanzioni amministrative e del contestuale avviso di pagamento con cui l’amministrazione doganale aveva recuperato un credito d’imposta ritenuto indebitamente compensato, relativo alla riduzione dell’aliquota delle accise sul carburante per gli anni d’imposta 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado; i contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: violazione delle norme sulla dichiarazione sostitutiva e sul regime agevolativo collegato al beneficio sulle accise; violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 277 del 2000; violazione degli artt. 1, 3 e 4 del medesimo d.P.R. e dell’art. 112 c.p.c.; violazione di norme codicistiche sulla responsabilità dei soci e sugli effetti della trasformazione societaria. In via preliminare, però, i ricorrenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle controversie tributarie, con copia della domanda e prova del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito dell’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022, come modificata dal D.L. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023, rilevando che risultavano prodotti la domanda di definizione e il pagamento dovuto entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio di violazione di legge denunciato nei primi, secondi, terzi e quarti motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dal terzo motivo per la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 71 d.P.R. n. 445 del 2000

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 4 d.P.R. n. 277 del 2000

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la disciplina del beneficio sulle accise.

  • artt. 1 e 3 d.P.R. n. 277 del 2000

    Richiamati nel secondo e terzo motivo in relazione al presunto errore sulla disciplina della riduzione dell’aliquota delle accise.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022

    il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione

    La presentazione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento degli importi dovuti o della prima rata impone la declaratoria di estinzione del processo.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023

    È richiamato come modifica della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.

  • art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022

    Regolano il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione, nonché la revocazione del provvedimento di estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata.

  • d.P.R. n. 277 del 2000

    È il testo normativo di riferimento della pretesa tributaria relativa alla riduzione dell’aliquota delle accise sul carburante.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione a profili di responsabilità dei soci.

  • art. 2499 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla trasformazione societaria.

  • art. 2500-quinquies c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione agli effetti della trasformazione sulla responsabilità dei soci.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il giudice deve dichiarare estinto il processo.
  • La definizione agevolata delle liti pendenti opera come causa processuale di estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • Nel giudizio estinto per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L’adesione alla definizione agevolata esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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