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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 27778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva annullato l'accertamento Irpef relativo al 1995 emesso nei confronti del socio. L'accertamento derivava dalla rettifica del reddito della società, a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati. Secondo l'Agenzia, la ristretta base azionaria consentiva di presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente. È stata inoltre contestata la rilevanza attribuita dalla C.T.R. all'assoluzione penale del socio e la necessità di ulteriori elementi indiziari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo legittima, anche da sola, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa. Il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che gli utili erano stati accantonati o reinvestiti dalla società. La Corte ha inoltre escluso che una sentenza penale irrevocabile di assoluzione produca automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario, nel quale possono essere utilizzate presunzioni semplici. La sentenza della C.T.R. è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Il ricorso incidentale condizionato di P.G. è stato rigettato; le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre P.G. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 13.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 324 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia in relazione all'efficacia del giudicato e alla definitività dell'accertamento sulla ristretta base azionaria.

  • Art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di autorità della cosa giudicata rispetto all'accertamento della ristretta base partecipativa della società.

  • Art. 112 c.p.c.

    Invocato per contestare vizi di ultrapetizione o omessa pronuncia; il ricorso incidentale del contribuente fondato su tale norma è stato in parte ritenuto infondato e in parte inammissibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della pretesa fiscale e della presunzione di attribuzione ai soci dei maggiori utili accertati.

  • Art. 2697 c.c.

    La presunzione opera a favore dell'Amministrazione; spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.

  • Art. 654 c.p.p.

    La Corte ha escluso che la sentenza penale irrevocabile produca automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario.

  • Art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'efficacia della sentenza penale nel processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    Nel processo tributario non sono ammesse le prove testimoniali nei termini propri del processo penale, ma possono essere utilizzate presunzioni semplici, anche se insufficienti per una condanna penale.

  • Art. 384 c.p.c., comma 2

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso del contribuente.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci, anche senza ulteriori elementi indiziari specifici.
  • La presunzione non è assoluta: il socio può superarla dimostrando concretamente che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti o comunque non distribuiti. La mera presenza di perdite contabili ufficiali non è sufficiente.
  • L'Amministrazione deve provare l'esistenza dei maggiori redditi della società e la ristretta base partecipativa; una volta assolto tale onere, l'onere della prova si sposta sul contribuente quanto alla mancata distribuzione.
  • L'assoluzione in sede penale non impedisce automaticamente l'accertamento fiscale, perché i due giudizi hanno regole probatorie e soglie di prova diverse.
  • Nel giudizio tributario, indizi e presunzioni semplici possono essere sufficienti per sostenere la pretesa fiscale anche quando non basterebbero per una condanna penale.
  • Per contestare efficacemente l'accertamento, il socio deve produrre prove documentali specifiche sulla destinazione degli utili e non limitarsi a richiamare l'esito del processo penale o il risultato contabile ufficiale della società.

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