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Ordinanza

Ordinanza n. 2875/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto m pi.AOOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0053136.10-07-2025 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE “Scuola Primaria” per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta il nominativo della ricorrente; b) dell’avviso prot. m pi.AOOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009023.15-7-2025, pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto “Operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell’infanzia, scuola primaria…”, afferenti le immissioni in ruolo per l’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non risulta il nominativo della ricorrente; c) dell’avviso prot. m pi.AOOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009128.16-7-2025, pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto immissione in ruolo personale docente a.s. 2025/2026, nella parte in cui non risulta il nominativo della ricorrente, compreso, se e per quanto occorra, il pregresso avviso MIM prot. 154209 del 07-07-2025, cui esso rinvia; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il bando di concorso, il Decreto Ministeriale n. 206/2023 ed il Decreto Dipartimentale n. 2576/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati il 21.07.2025: A) del decreto m pi.AOOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0053136. 10-07-2025 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con decreto n. 2576 del 6.12.2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in applicazione del D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE “Scuola Primaria” per la Regione Campania, nella parte in cui non risulta il nominativo della ricorrente con il punteggio complessivo di 236.25; B) dell’avviso prot. m pi.AOOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009023.15-7-2025, pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto “Operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell’infanzia, scuola primaria…”, afferenti le immissioni in ruolo per l’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non risulta il nominativo della ricorrente con il punteggio complessivo di 236.25; C) dell’avviso prot. m pi.AOOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009128.16-7-2025, pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto immissione in ruolo personale docente a.s. 2025/2026, nella parte in cui non risulta il nominativo della ricorrente con il punteggio complessivo di 236.25, compreso, se e per quanto occorra, il pregresso avviso MIM prot. 154209 del 07-07-2025, cui esso rinvia; D) in parte qua, del documento digitale intitolato “Riepilogo” afferente la valutazione titoli e/o scheda valutazione titoli, riportante in calce la dicitura “Data elaborazione della valutazione titoli: 16-05-2024 18:27”, mai notificato, mai comunicato o reso visionabile alla ricorrente, prima del 10 luglio 2025, inerente il concorso indetto con decreto n. 2576 del 6.12.2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in applicazione del D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE “Scuola Primaria” per la Regione Campania; E) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il bando di concorso, il Decreto Ministeriale n. 206/2023 ed il Decreto Dipartimentale n°2576/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202503719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per la classe EEEE "Scuola Primaria" e successivi avvisi relativi alle immissioni in ruolo, nella parte in cui la candidata non è stata inserita con il punteggio rivendicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria regionale approvata nel luglio 2025 e gli atti connessi relativi alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026, deducendo inizialmente la propria mancata inclusione. Con motivi aggiunti ha precisato che l'esclusione derivava dalla mancata attribuzione del punteggio spettante per il titolo di abilitazione costituito dalla laurea in Scienze della Formazione Primaria, illegittimamente considerata dall'amministrazione soltanto come titolo di accesso. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha eccepito la mancata impugnazione del precedente decreto di approvazione della graduatoria, pubblicato nel novembre 2024 e successivamente individuato nel decreto prot. n. 77533 del 2 dicembre 2024, sostenendo che tale omissione determinerebbe l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere. Il TAR ha rilevato anche d'ufficio tale questione, trattandosi di una condizione dell'azione, e ha disposto il contraddittorio sul punto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la memoria dell'amministrazione depositata tardivamente, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha tuttavia ritenuto esaminabile d'ufficio la questione relativa alla mancata impugnazione del precedente decreto di approvazione della graduatoria, poiché concernente l'interesse a ricorrere; la questione è stata inoltre sottoposta al contraddittorio in udienza. Dal contenuto del decreto impugnato emergeva che esso aveva natura meramente esecutiva di un'ordinanza cautelare resa in favore di altra candidata e che il precedente decreto del 2 dicembre 2024 costituiva il provvedimento originario di approvazione della graduatoria. Il Collegio non ha ancora definito il giudizio né deciso nel merito i motivi relativi alla valutazione del titolo abilitante. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto formalmente alle parti la questione dell'eventuale inammissibilità del ricorso, onerando l'amministrazione di depositare il precedente decreto e le parti di produrre memorie nei termini ordinari; il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 14 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    la memoria di parte resistente debba dichiararsi inammissibile perché tardiva

    Il termine per il deposito delle memorie difensive deve essere rispettato; la memoria depositata tardivamente è dichiarata inammissibile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    sottopone al contraddittorio tra le parti

    Prima di decidere d'ufficio su una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente trattata in modo completo, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti.

Massime di principio

  • La tardiva costituzione o il tardivo deposito di una memoria difensiva comportano l'inammissibilità della memoria ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., senza impedire al giudice di considerare questioni rilevabili d'ufficio sulla base degli atti e del contraddittorio validamente instaurato.
  • La mancata impugnazione dell'originario atto di approvazione di una graduatoria può incidere sull'interesse a ricorrere contro un successivo atto integrativo o meramente esecutivo; la relativa questione, attenendo a una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio.
  • Quando intende fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio e non adeguatamente discussa, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie e, se necessario, rinviando la causa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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