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Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.06.2025 di prima assegnazione in seguito a transito nelle aree funzionali del personale civile e militare del Ministero della Difesa presso il Comando Militare dell’Esercito “Basilicata” di Potenza; - per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.06.2025 notificata in data 17.06.2025 alle ore 9.00 brevi manu di prima assegnazione in seguito a transito nelle aree funzionali del personale civile e militare del Ministero della Difesa presso il Comando Militare dell’Esercito “Basilicata” di Potenza; - di ogni altro atto comunque premesso, connesso e conseguente all’atto di cui al n. 1 benché non noto e non conosciuto e neppure prodotto nonché ogni esito dell’attività istruttoria compiuta dal Ministero e dalla Commissione transiti in relazione all’emanazione del provvedimento di cui al n. 1. > per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento: - della nota prot. -OMISSIS- 17.07.2025 notificata in data 18.06.2025 di prima assegnazione in seguito a transito nelle aree funzionali del personale civile e militare del Ministero della Difesa presso il 3° REPARTO GENIO DI BARI DELL’AERONAUTICA MILITARE per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Funzionari - con il profilo professionale di Funzionario amministrativo - cod. FA01 della famiglia professionale “Funzionario amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” - ex fascia retributiva F4; - del verbale della riunione della Commissione transiti del 16.07.2025 ancorché non noto e conosciuto. - di ogni altro atto comunque premesso, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202500674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di prima assegnazione conseguenti al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, inizialmente presso Potenza e, con il provvedimento sopravvenuto, presso il 3° Reparto Genio di Bari dell’Aeronautica Militare

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Marina Militare e giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, ma idoneo all’impiego nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ha contestato la prima assegnazione presso il Comando Militare dell’Esercito “Basilicata” di Potenza, lamentando difetto di istruttoria e carenza di motivazione nella scelta di una sede diversa dalla regione dell’ultimo servizio e dalla propria residenza. Prima dell’udienza cautelare, l’Amministrazione ha riesaminato la posizione e disposto una nuova assegnazione presso il 3° Reparto Genio di Bari dell’Aeronautica Militare. Il ricorrente ha impugnato anche il nuovo provvedimento, deducendo nuovamente difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valorizzare la situazione sanitaria personale e le esigenze di assegnazione in una sede prossima alla residenza, anziché privilegiare le esigenze organizzative e le carenze organiche della Forza Armata.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il nuovo provvedimento di assegnazione a Bari ha costituito un autonomo esercizio del potere amministrativo, sostituendo la precedente assegnazione a Potenza e rendendo non più utile l’eventuale annullamento dell’atto originario. Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece respinto. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 930 del Codice dell’ordinamento militare, del D.M. 18 aprile 2002 e della circolare ministeriale del 25 luglio 2023, la determinazione della sede di prima assegnazione deve prioritariamente rispondere alle esigenze funzionali della Forza Armata e alla necessità di ripianare le carenze organiche relative al profilo professionale del dipendente transitato. Le ipotesi derogatorie connesse a documentate e gravi situazioni personali o sanitarie non impongono automaticamente all’Amministrazione di derogare al criterio organizzativo prioritario, né la sola dichiarazione di non idoneità al servizio militare obbliga a una specifica comparazione a favore del dipendente. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha comunque effettuato un bilanciamento proporzionato, assegnando il ricorrente a Bari, nella stessa regione della residenza di Taranto, a circa un’ora di viaggio, e motivando che si trattava dell’unico posto disponibile in ambito Aeronautica Militare nella regione. Il TAR ha inoltre riconosciuto l’ampia discrezionalità amministrativa nella scelta della sede, qualificando l’assegnazione come atto assimilabile a un ordine, connesso a esigenze organizzative interne e soggetto a un onere motivazionale attenuato, comunque rispettato nel caso concreto. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso diviene improcedibile quando sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto originariamente impugnato; ciò si verifica quando il nuovo atto costituisce un autonomo esercizio della funzione amministrativa e sostituisce il precedente provvedimento.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa

    La disposizione costituisce la base normativa del transito del personale militare permanentemente non idoneo nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

  • art. 2 D.M. 18 aprile 2002

    il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare

    La norma individua l’autorità competente a disporre il transito, senza disciplinare puntualmente i criteri di individuazione della sede di prima assegnazione.

  • art. 7 Circolare Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023

    la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri

    La sede di prima assegnazione è individuata anzitutto secondo le esigenze funzionali della Forza Armata, mentre eventuali deroghe possono essere prese in esame solo nei casi previsti dagli annessi e se richieste nei termini stabiliti.

  • Annesso 2 alla Circolare Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023

    le esigenze funzionali di Forza Armata debbano considerarsi prioritarie

    Per il personale proveniente dalla Marina Militare, la priorità è assegnata alla copertura delle carenze organiche relative al profilo professionale; le situazioni personali o sanitarie costituiscono ipotesi derogatorie rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione e non prevalgono automaticamente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Anche per gli atti di assegnazione assimilabili a ordini e connessi a esigenze organizzative interne, soggetti a un onere motivazionale attenuato, deve sussistere una motivazione coerente con il provvedimento; nel caso concreto, il riferimento all’unico posto disponibile in ambito Aeronautica Militare nella regione e alla prossimità della sede alla residenza è stato ritenuto sufficiente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione riesamina la posizione dell’interessato e adotta un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente, espressione di un autonomo esercizio del potere, il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l’interesse si trasferisce sull’impugnazione del nuovo provvedimento.
  • Nella determinazione della sede di prima assegnazione del personale militare transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, le esigenze funzionali della Forza Armata e la copertura delle carenze organiche relative al profilo professionale hanno carattere prioritario.
  • Le ipotesi derogatorie fondate su documentate e gravi situazioni personali o sanitarie non impongono automaticamente l’assegnazione del dipendente a una sede prossima alla residenza: la loro valutazione rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e deve essere ponderata con le esigenze organizzative prioritarie.
  • L’atto di determinazione della sede di prima assegnazione, in quanto assimilabile a un ordine e strettamente collegato a esigenze organizzative interne, è soggetto a un onere motivazionale attenuato; è sufficiente una motivazione coerente che evidenzi le esigenze funzionali perseguite e, ove rilevante, la sede disponibile e il bilanciamento con le esigenze personali rappresentate.
  • La mera dichiarazione di non idoneità permanente al servizio militare non impone, di per sé, all’Amministrazione di effettuare una comparazione necessariamente favorevole al dipendente tra la situazione sanitaria personale e le esigenze funzionali della Forza Armata.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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