Corte di giustizia, Sentenza C-640/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 aprile 2020. — Wagram Invest SA contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 78/660/CEE – Conti annuali di taluni tipi di società – Principio del quadro fedele – Acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni – Iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo d’interessi, ed iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto. — Causa C-640/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito come va applicato il principio del quadro fedele nella contabilizzazione di un acquisto di partecipazioni pagato a rate, senza interessi, su lungo periodo. Ha ritenuto compatibile con la direttiva 78/660 il metodo che separa il costo dell’immobilizzazione dagli interessi impliciti del debito, iscrivendo l’attivo al valore attualizzato e lo sconto a conto economico. Di conseguenza, la prima questione è stata risolta in senso favorevole alla società ricorrente e le questioni seconda e terza sono divenute prive di oggetto.
Il principio del quadro fedele consente, nell'acquisto a lungo termine e senza interessi di un'immobilizzazione finanziaria, l'iscrizione separata in conto economico dello sconto implicito sul debito e la contabilizzazione dell'attivo al prezzo attualizzato.
La questione giuridica
Se il principio del quadro fedele di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660 osti a un metodo contabile che, in caso di acquisto di un’immobilizzazione finanziaria con pagamento rateale a lungo termine e senza interessi, iscriva a conto economico uno sconto relativo al debito e contabilizzi l’immobilizzazione all’attivo al prezzo di acquisto al netto di tale sconto; se e in che misura la clausola dei "casi eccezionali" dell’articolo 2, paragrafo 5, e l’informazione complementare di cui al paragrafo 4 incidano sulla possibilità di derogare alle regole della direttiva.
Principio di diritto
Nel caso di acquisto di un’immobilizzazione finanziaria con prezzo dilazionato a lungo termine e senza interessi, in condizioni assimilabili a un finanziamento, la direttiva 78/660 non osta a che la società iscriva all’attivo il valore attualizzato del bene e rilevi nel conto economico lo sconto corrispondente agli interessi impliciti del debito: tale metodo riflette correttamente la sostanza economica dell’operazione e realizza il quadro fedele ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, letto alla luce del principio del prezzo di acquisto e della prudenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 78/660/CEE
- Articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, direttiva 78/660/CEE
- Articolo 31, paragrafo 1, lettera c), direttiva 78/660/CEE
- Articolo 32 direttiva 78/660/CEE
- Articolo 35 direttiva 78/660/CEE
- Regio decreto belga del 30 gennaio 2001, articoli 24, 29, 35, 67 e 77
Acquisto di immobilizzazione finanziaria a prezzo dilazionato e quadro fedele
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Mons in una controversia fiscale tra Wagram Invest SA e lo Stato belga. Il nodo interpretativo concerneva la compatibilità, con la direttiva 78/660 sui conti annuali delle società, di un metodo contabile che separa il valore dell’immobilizzazione finanziaria dagli interessi impliciti connessi a un pagamento rateale senza interessi.
Fatti e procedimento principale
Wagram Invest aveva acquistato azioni di IENA SA con pagamenti scaglionati a lungo termine e senza interessi. In contabilità la società aveva:
- iscritto il debito al valore nominale tra i debiti a scadenza superiore a un anno;
- iscritto all’attivo le azioni al valore attualizzato;
- rilevato tra i ratei e risconti lo sconto pari alla differenza tra valore nominale e valore attualizzato;
- imputato progressivamente a conto economico gli oneri finanziari corrispondenti a tale sconto. L’amministrazione fiscale belga aveva contestato la deducibilità di tali oneri e aveva emesso provvedimenti di riscossione, dando origine al contenzioso nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto la direttiva 78/660/CEE e in particolare:
- l’articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, sul quadro fedele, sulle informazioni complementari e sulla deroga in casi eccezionali;
- l’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), sul principio di prudenza;
- l’articolo 32, che ancorava la valutazione al prezzo di acquisizione o al costo di produzione;
- l’articolo 35, relativo alla valutazione delle immobilizzazioni e al prezzo di acquisizione. Sono richiamate anche le disposizioni belghe del regio decreto del 30 gennaio 2001, in particolare gli articoli 24, 29, 35, 67 e 77.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il principio del quadro fedele osti a un metodo contabile che separi lo sconto implicito sul debito dal valore dell’immobilizzazione;
- se la deroga per i "casi eccezionali" di cui all’articolo 2, paragrafo 5, possa operare solo quando il quadro fedele non sia altrimenti raggiungibile;
- se l’informazione complementare di cui all’articolo 2, paragrafo 4, debba essere esaurita prima di poter derogare a una disposizione della direttiva.
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte osserva che la controversia è fiscale, ma che i conti annuali possono essere utilizzati come base di riferimento fiscale dagli Stati membri, come già riconosciuto in giurisprudenza.
Sul merito, la Corte ricorda che la direttiva 78/660 mira a stabilire condizioni minime di informazione finanziaria e che il suo obiettivo fondamentale è il quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Tale principio va interpretato alla luce dei principi generali dell’articolo 31, in particolare della prudenza, e dell’articolo 32, che impone una valutazione fondata sul costo storico.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte qualifica l’operazione come composta, nella sostanza, da due elementi:
- l’acquisto dell’immobilizzazione finanziaria;
- un finanziamento implicito, derivante dalla dilazione senza interessi del prezzo. Ne consegue che il prezzo nominale incorpora sia il valore attualizzato dell’immobilizzazione sia una componente finanziaria implicita. Il metodo adottato da Wagram Invest, che iscrive l’attivo al valore attualizzato e rileva lo sconto come onere finanziario, è quindi idoneo a rappresentare correttamente la sostanza economica dell’operazione e a rispettare il quadro fedele.
La Corte sottolinea inoltre che questo approccio, se applicato in condizioni normali di mercato, privilegia la sostanza sulla forma e tiene conto dell’insieme dei fattori pertinenti, compresi gli oneri finanziari impliciti non espressi nel prezzo nominale.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che, in caso di acquisto di un’immobilizzazione finanziaria con prezzo pagato in modo scaglionato a lungo termine e senza interessi, il principio del quadro fedele di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660 non osta all’iscrizione a conto economico di uno sconto al tasso di mercato relativo al debito e alla contabilizzazione dell’attivo al prezzo di acquisto previa detrazione di tale sconto.
Poiché la risposta alla prima questione è stata sufficiente a definire la controversia interpretativa, la Corte dichiara che non occorre rispondere alle seconde e terze questioni.
Principio affermato
Il quadro fedele non impone di ignorare la componente finanziaria implicita di un acquisto rateale senza interessi: al contrario, consente di separare il costo dell’immobilizzazione dagli interessi impliciti del debito, contabilizzando l’attivo al valore attualizzato e lo sconto come onere finanziario, purché ciò rispecchi la sostanza economica dell’operazione.
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