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Sentenza

Sentenza n. 11528/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento «del decreto del Direttore Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 (doc. 1) con il quale viene addebitato alla ricorrente l’importo relativo al c.d. payback dei dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa negli anni 2015 – 2018 e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale, in particolare, il Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 in data 15 settembre 2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189) (doc. 2); l’accordo tra Stato e Regioni rep. atti 181 CSR del 7 novembre 2019, che stabilisce il tetto di spesa per ciascuna Regione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); il decreto 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26.10.2022, recante l’“Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (22A06146) (doc. 4)”».

Giustizia amministrativa202302970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di riparto e richiesta del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni e linee guida presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

La ricorrente ha contestato il sistema di payback dei dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa negli anni 2015-2018, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della legge n. 241/1990, dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, dell’art. 1, comma 557, della legge n. 145/2018 e dell’art. 18 del d.l. n. 115/2022. Ha lamentato la fissazione tardiva e retroattiva dei tetti regionali, la lesione del legittimo affidamento, l’alterazione dell’equilibrio economico delle gare e dei contratti di fornitura, errori nella determinazione del fatturato, violazione dei principi di proporzionalità e temporaneità delle misure di contenimento della spesa e contrasto con la direttiva 2014/24/UE. Ha inoltre chiesto il rinvio alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento degli atti statali generali e presupposti. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ha ritenuto costituzionalmente legittimo il meccanismo di payback per il quadriennio 2015-2018: l’obbligo di ripiano, le percentuali a carico delle imprese e il criterio di imputazione in base all’incidenza del fatturato erano già conoscibili dal 2015; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard e gli atti del 2022 hanno reso operativo un sistema già previsto dalla legge, senza introdurre una disciplina sostanziale retroattiva. Il payback opera inoltre ab externo sul fatturato complessivo delle imprese e non modifica né il contenuto delle forniture né i prezzi delle gare, sicché non altera le procedure di evidenza pubblica. Sono state respinte anche le richieste di rinvio alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia, non ravvisandosi questioni nuove o fondate. Quanto agli atti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Tali atti svolgono infatti attività meramente tecnico-contabile e vincolata: verificano il fatturato, individuano le imprese e calcolano matematicamente la quota dovuta sulla base di parametri già fissati dalla legge e dagli atti statali, dando luogo a un rapporto obbligatorio e a un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    «in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»

    Prevede il concorso delle imprese fornitrici al ripiano del superamento del tetto regionale, secondo percentuali progressive e in proporzione all’incidenza del fatturato sul totale della spesa regionale.

  • art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015

    «rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»

    Disciplina la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale lordo IVA e demanda la dichiarazione del superamento a decreto ministeriale.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»

    Attribuisce alle Regioni attività attuative di verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione del pagamento, senza conferire loro poteri discrezionali di determinazione del tetto o dello scostamento.

  • art. 1, comma 557, l. 145/2018

    Ha modificato l’art. 9-ter, comma 8, precisando i criteri e i termini per la rilevazione del superamento dei tetti di spesa.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, regolando la procedura di attuazione del ripiano per gli anni 2015-2018.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    «solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata»

    Ha previsto una riduzione della quota di ripiano, poi estesa dalla Corte costituzionale anche alle imprese che avevano instaurato o mantenuto il contenzioso.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia dichiarato il difetto di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    È richiamato per escludere, nella fattispecie, una diversa ipotesi di giurisdizione esclusiva e applicare il criterio del petitum sostanziale.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo alla motivazione di precedenti sentenze su controversie sovrapponibili.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola, di per sé, i principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento quando l’obbligo di ripiano, le percentuali a carico delle imprese e il criterio di calcolo fondato sull’incidenza del fatturato erano già previsti dalla legge al momento delle gare e delle forniture.
  • La successiva determinazione del tetto regionale e l’adozione degli atti ministeriali di certificazione e di attuazione non introducono una disciplina sostanziale retroattiva se si limitano a rendere operativa una disciplina legislativa già vigente e conoscibile nei suoi elementi essenziali.
  • Il payback dei dispositivi medici, in quanto incide sul fatturato complessivo dell’impresa e non modifica quantità, prezzi o contenuto dei singoli contratti di fornitura, resta estraneo alla procedura di gara e non ne altera retroattivamente l’esito.
  • Quando gli atti regionali di riparto del payback si limitano a verificare dati contabili, individuare le imprese e applicare matematicamente percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, essi non esprimono esercizio di potere autoritativo, ma danno luogo a un rapporto obbligatorio relativo a un diritto soggettivo patrimoniale.
  • La controversia sul corretto calcolo della quota di payback richiesta da una Regione, in assenza di margini di discrezionalità amministrativa o tecnica e quando il petitum sostanziale riguarda il quantum dell’obbligazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La riduzione della quota di ripiano al 48 per cento, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, è applicabile anche alle imprese che abbiano instaurato o mantenuto il contenzioso; l’attuazione regionale di tale riduzione costituisce un’operazione vincolata e meramente matematica.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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