Corte di giustizia, Ordinanza C-589/16
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 giugno 2018. — Mario Alexander Filippi e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale, nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta. — Causa C-589/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non entra nel merito della compatibilità del sistema austriaco di controllo giurisdizionale in materia di gioco d’azzardo con il diritto dell’Unione. Ritiene infatti che la domanda del Landesverwaltungsgericht Oberösterreich sia priva delle informazioni indispensabili sul fatto, sul diritto e sul collegamento tra norme UE e norme nazionali. Per questo la dichiara manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile per insufficiente esposizione del contesto di fatto e di diritto e del nesso tra diritto UE e controversia nazionale.
La questione giuridica
Se l’articolo 47 della Carta, letto in combinato disposto con gli articoli 56 e seguenti TFUE, osti a norme e prassi nazionali austriache che, nel contesto del controllo di coerenza della disciplina sul gioco d’azzardo, consentono ai giudici supremi di limitarsi a pronunce di massima senza un autonomo riesame dei fatti e delle prove e, di conseguenza, possano incidere sul diritto a un equo processo e sull’effettività del controllo giurisdizionale, anche in assenza di previa domanda di pronuncia pregiudiziale.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile in modo manifesto un rinvio pregiudiziale quando la decisione di rinvio non espone con sufficiente precisione il contesto fattuale e normativo, non chiarisce i motivi per cui l’interpretazione del diritto dell’Unione è necessaria per la soluzione della controversia e non stabilisce un nesso adeguato tra le disposizioni UE invocate e la normativa nazionale applicabile; in tali condizioni la Corte non può pronunciarsi sulla compatibilità, con l’articolo 47 della Carta e gli articoli 56 e seguenti TFUE, del sistema processuale nazionale richiamato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articoli 56 e seguenti TFUE
- Articolo 38a del Verwaltungsgerichtshofgesetz (VwGG)
- Articolo 42, paragrafo 4, del VwGG
- Articolo 63 del VwGG
- Articolo 86a del Verfassungsgerichtshofgesetz (VfGG)
- Articolo 87 del VfGG
- Glücksspielgesetz (GSpG)
Rinvio pregiudiziale manifestamente irricevibile per difetto di informazioni essenziali
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Ottava Sezione, resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. La causa riguarda sanzioni amministrative a carattere penale irrogate in Austria per la gestione non autorizzata di apparecchi automatici da gioco e la compatibilità, in astratto, di alcune regole processuali nazionali con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
I procedimenti principali originano da controlli effettuati presso birrerie, caffetterie e stazioni di servizio, nei quali erano stati rinvenuti apparecchi automatici da gioco privi della necessaria autorizzazione ai sensi del Glücksspielgesetz (GSpG). A seguito dei controlli, gli apparecchi erano stati sequestrati provvisoriamente, poi confiscati, e ai responsabili erano state inflitte sanzioni pecuniarie. Le parti hanno impugnato tali provvedimenti dinanzi al giudice del rinvio.
Il giudice nazionale segnala inoltre un contrasto giurisprudenziale interno sulla disciplina del monopolio dei giochi d’azzardo: da un lato, il Verfassungsgerichtshof e il Verwaltungsgerichtshof avrebbero ritenuto la normativa conforme al diritto dell’Unione; dall’altro, l’Oberster Gerichtshof, in una controversia inibitoria promossa da titolari di monopoli, avrebbe affermato l’incompatibilità del GSpG con il diritto dell’Unione.
Normativa nazionale richiamata
La decisione di rinvio menziona varie disposizioni dell’ordinamento austriaco, in particolare:
- l’articolo 38a VwGG, relativo alle ordinanze del Verwaltungsgerichtshof in presenza di un elevato numero di ricorsi analoghi e ai loro effetti processuali;
- l’articolo 42, paragrafo 4, VwGG, che consente al Verwaltungsgerichtshof di decidere nel merito se lo stato degli atti lo consente;
- l’articolo 63 VwGG, sugli effetti vincolanti delle decisioni del Verwaltungsgerichtshof per giudici e autorità amministrative;
- l’articolo 86a VfGG, relativo alle ordinanze del Verfassungsgerichtshof in presenza di numerosi ricorsi simili;
- l’articolo 87 VfGG, sugli effetti delle decisioni del Verfassungsgerichtshof e sul possibile rinvio al Verwaltungsgerichtshof.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con gli articoli 56 e seguenti TFUE, osti a un sistema nazionale nel quale i giudici supremi:
- non effettuano un autonomo esame dei fatti e delle prove;
- si limitano, in presenza di questioni giuridiche analoghe, a una decisione di massima per poi respingere gli altri ricorsi richiamandosi a tale pronuncia;
- possono così incidere su decisioni di grado inferiore, senza che vi sia stata una previa domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Il giudice nazionale collega tale problema al cosiddetto "esame di coerenza" richiesto in materia di giochi d’azzardo e alla garanzia di un equo processo, richiamando anche l’articolo 6, paragrafo 1, CEDU.
Valutazione della Corte sulla ricevibilità
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, può dichiarare con ordinanza motivata la manifesta irricevibilità di un rinvio pregiudiziale quando manchino i presupposti minimi per un esame utile.
Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che il giudice nazionale deve fornire il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, nonché spiegare i motivi che rendono necessaria l’interpretazione del diritto dell’Unione. L’articolo 94 del regolamento di procedura impone in particolare:
- un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti;
- l’indicazione dei motivi che hanno indotto il giudice a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione;
- il collegamento tra le disposizioni UE invocate e la normativa nazionale applicabile.
Nel caso di specie, la Corte rileva che la decisione di rinvio è carente sotto tutti questi profili:
- il contesto fattuale delle controversie principali è quasi assente;
- non è spiegato con sufficiente precisione perché l’interpretazione degli articoli 56 e seguenti TFUE, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, sarebbe necessaria per decidere le controversie;
- non è chiarito in che modo le disposizioni del VwGG e del VfGG si applichino concretamente alle cause pendenti;
- manca un nesso sufficientemente chiaro tra diritto dell’Unione e normativa nazionale.
La Corte osserva inoltre che il giudice del rinvio invoca il principio di coerenza in materia di giochi d’azzardo, ma non spiega in modo convincente perché la ripartizione di competenze tra giudici di primo grado e giudici supremi, così come disegnata dall’ordinamento austriaco, non sarebbe coerente con gli obiettivi perseguiti da tale disciplina.
Ragionamento conclusivo
La Corte sottolinea che il rinvio pregiudiziale non può servire a ottenere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma deve rispondere alla necessità di risolvere una controversia concreta. A titolo aggiuntivo, richiama anche il principio per cui, se una norma nazionale impedisce a un giudice di tenere conto della contrarietà al diritto dell’Unione già affermata dalla Corte, il giudice nazionale deve disapplicarla per garantire il primato del diritto UE. Tuttavia, tale richiamo non consente di sanare le lacune della domanda di rinvio.
Decisione
La Corte dichiara che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per quanto riguarda le parti del procedimento principale; le spese degli altri soggetti intervenuti in osservazioni non sono rimborsabili.
Principio ricavabile
La pronuncia ribadisce che un rinvio pregiudiziale deve contenere in modo completo e intelligibile il quadro fattuale, il quadro normativo e le ragioni del nesso tra diritto dell’Unione e controversia nazionale; in difetto, la Corte può dichiararlo manifestamente irricevibile senza esaminare il merito della questione di compatibilità con l’articolo 47 della Carta e con la libertà di prestazione dei servizi.
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