Sentenza n. 893/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del 12 marzo 2025 di revoca del nullaosta rilasciato il 19 maggio 2024 in favore del lavoratore sig. -OMISSIS- a seguito dell’istanza prodotta dal ricorrente in data 4 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, ottenuto il 19 maggio 2024, ma il nulla osta era stato successivamente revocato il 12 marzo 2025 sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva ritenuto insufficiente la capacità economica del datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, nonché violazione delle circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di capacità economica del datore di lavoro. Ha sostenuto di avere documentato redditi annui superiori alla soglia minima di 20.000 euro prevista per i nuclei familiari composti da una sola persona e, quindi, di possedere il requisito economico richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso e l’accoglimento della domanda cautelare, l’Amministrazione aveva riesaminato positivamente la posizione del ricorrente, rilasciando un nuovo nulla osta il 13 novembre 2025 e il successivo visto di ingresso in favore del lavoratore straniero. Tali provvedimenti hanno integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione di annullamento della revoca. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Interno secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in considerazione del rilievo espresso nell’ordinanza cautelare circa l’insufficiente esplicitazione delle ragioni dell’inadeguatezza reddituale; il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 44 d.l. n. 73/2022
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla verifica della capacità economica del datore di lavoro, ma la sentenza non definisce nel merito tale censura, essendo intervenuto il riesame favorevole dell’Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, facendo venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’atto originariamente impugnato.
- Quando l’Amministrazione riesamina positivamente la posizione del ricorrente a seguito della proposizione del ricorso e di una misura cautelare, concludendo la procedura senza riserve e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile della controversia alla luce degli elementi già emergenti, inclusa la motivazione della precedente ordinanza cautelare.
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