Cassazione Penale, Sentenza n. 35002/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 aprile 2026 aveva sospeso temporaneamente l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 31 marzo 2026, assegnando al condannato trenta giorni per presentare domanda di affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990. L’ordine non era stato eseguito per l’irreperibilità del condannato, che doveva espiare una pena complessiva di quattro anni, undici mesi e ventiquattro giorni di reclusione, oltre a euro 21.000 di pena pecuniaria. Il condannato era stato riconosciuto tossicodipendente e in precedenza ritenuto idoneo a un programma riabilitativo, ma lo aveva interrotto nell’ottobre 2024, facendo rientro in Marocco; il SERD aveva poi riferito, con aggiornamento del 3 aprile 2026, che non vi era una presa in carico né un programma terapeutico in corso. Il pubblico ministero ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 94 d.P.R. n. 309/1990 e 666 c.p.p., sostenendo che mancavano i presupposti documentali e sostanziali per la sospensione, anche per l’omessa considerazione dell’interruzione del programma; con il secondo ha denunciato vizio di motivazione, perché l’ordinanza non spiegava come la sospensione fosse compatibile con la relazione aggiornata del SERD, che attestava l’interruzione dei contatti da circa un anno e mezzo. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l’ordinanza. Ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione fosse funzionalmente incompetente a disporre la sospensione temporanea dell’ordine per consentire la futura presentazione della domanda ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990: la verifica preliminare dell’istanza non ancora accompagnata dall’esecuzione compete al pubblico ministero, mentre le misure provvisorie e le decisioni sulla misura alternativa spettano agli organi di sorveglianza secondo le scansioni stabilite dalla legge. Il giudice dell’esecuzione può essere adito per contestare la legittimità dell’ordine, non per sostituirsi a tali autorità nella valutazione della domanda o concedere autonomamente un termine di sospensione. Nel caso concreto, inoltre, l’interruzione del programma, l’assenza di presa in carico e l’irreperibilità del condannato non documentavano una disponibilità attuale a intraprendere un percorso terapeutico. L’ordinanza è stata quindi annullata senza rinvio; non è disposto alcun rinvio ad altro giudice.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309/1990
Secondo l’art. 94, comma 1, cit., l’ammissione all’affidamento in prova in casi particolari è consentita se «la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi».
L’accesso all’affidamento terapeutico presuppone che il condannato abbia in corso un programma di recupero o manifesti l’intenzione di sottoporvisi; l’interruzione del percorso e il comportamento incompatibile con tale disponibilità non sostengono la richiesta.
art. 656, comma 8, c.p.p.
Da questa disposizione si desume che il pubblico ministero che abbia emesso l’ordine di esecuzione senza disporne la sospensione sia l’autorità competente a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione non ancora portata a buon fine quando si intenda presentare la richiesta di misura alternativa in casi particolari; e che lo stesso pubblico ministero possa respingere la richiesta quando ritenga che vi siano le stesse condizioni che ai sensi dell’art. 656, comma 8, cod. proc. pen. legittimerebbero la revoca della sospensione.
Quando l’ordine di esecuzione non è stato sospeso, spetta al pubblico ministero valutare la richiesta di sospensione funzionale alla misura alternativa e negarla nei casi in cui ricorrano le condizioni che giustificano la revoca della sospensione, tra cui l’inammissibilità dell’istanza o l’interruzione del programma nei termini previsti.
art. 666 c.p.p.
Al più dinanzi al giudice dell’esecuzione può essere impugnato l’ordine di esecuzione per censurarne la legittimità, individuando gli elementi che ne dovevano impedire l’emissione e non anche per valutare la possibilità di una sua discrezionale e temporanea sospensione.
Il giudice dell’esecuzione può intervenire per sindacare la legittimità dell’ordine di esecuzione, ma non può sostituirsi al pubblico ministero o agli organi di sorveglianza disponendo autonomamente una sospensione temporanea per consentire la successiva domanda di misura alternativa.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi nei casi in cui la legge lo impone.
Massime di principio
- Quando l’ordine di esecuzione non è stato sospeso, la valutazione preliminare della richiesta di sospensione funzionale all’affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 compete al pubblico ministero che ha emesso l’ordine; le decisioni sulla misura alternativa e sulle misure provvisorie seguono le competenze e le scansioni attribuite agli organi di sorveglianza.
- Il giudice dell’esecuzione non può concedere autonomamente una sospensione temporanea dell’ordine per assegnare al condannato un termine per presentare una futura istanza di affidamento terapeutico. Il suo intervento può riguardare la legittimità dell’ordine di esecuzione, non la sostituzione alle valutazioni preliminari riservate al pubblico ministero o alle competenze della magistratura di sorveglianza.
- L’affidamento in prova in casi particolari presuppone, oltre allo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, un programma di recupero in corso o una concreta intenzione di sottoporvisi; l’interruzione del programma e la condotta incompatibile con la disponibilità a proseguirlo possono escludere tale presupposto.
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