Cassazione Penale, Ordinanza n. 24567/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2025. Dal testo emerge che il primo motivo contestava la decisione di merito quanto alla responsabilità penale, mirando in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti e a una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dal giudice di appello. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, e ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale sul punto era immune da vizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una ricostruzione alternativa dei fatti e a criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, osservando che la Corte d'appello aveva motivato correttamente sul punto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la doglianza si risolve nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti o in una diversa lettura delle prove.
- La motivazione della sentenza di merito resiste al sindacato di legittimità quando il giudice di appello abbia esplicitato in modo congruo e logicamente coerente le ragioni del proprio convincimento, facendo corretta applicazione dei criteri giuridici rilevanti.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è infondata se la decisione di merito contiene una motivazione immune da vizi e non meramente apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nella decisione.
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