Sentenza n. 999/2026 - Napoli, Sezione 9
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione e gli Infortuni sul Lavoro - INAIL su richiesta autorizzazione preventivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'INAIL sulla richiesta di autorizzazione di preventivi per la fornitura di protesi
Esito
Favorevole al ricorrente (fornitore protesico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio dell'INAIL su una richiesta di autorizzazione relativa a tre preventivi per protesi, trasmessa con la documentazione prevista dal regolamento protesico. La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la declaratoria dell'obbligo dell'INAIL di provvedere, con assegnazione di un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. L'INAIL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse prestazioni assistenziali spettanti all'infortunato, titolare di un diritto soggettivo, e che il fornitore non fosse destinatario di alcun provvedimento. Nel merito, l'Istituto ha sostenuto che non fosse applicabile il termine generale di cui all'art. 2 l. n. 241/1990, in ragione dei termini previsti dagli artt. 104 e 83 d.P.R. n. 1124/1965, rispettivamente di 150 e 210 giorni.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha riconosciuto la legittimazione del fornitore. L'art. 9 del regolamento INAIL del 14 dicembre 2021 prevede che, nell'erogazione indiretta, l'Istituto acquisisca il preventivo del fornitore scelto dall'assistito, ne verifichi l'appropriatezza, la correttezza tecnica e la congruità economica e, in caso positivo, autorizzi la fornitura sostenendone l'onere entro l'importo congruo. La circolare INAIL n. 7 del 28 gennaio 2022 chiarisce inoltre che l'autorizzazione consiste nell'autorizzazione al fornitore esterno a procedere all'erogazione e che il fornitore partecipa al procedimento. Ne deriva, in capo al fornitore, un interesse legittimo qualificato e differenziato al corretto esercizio della discrezionalità tecnica dell'INAIL, distinto dal diritto soggettivo dell'assistito alla prestazione, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa. Nel merito, poiché il regolamento protesico non stabiliva un termine specifico per la conclusione del procedimento di valutazione dei preventivi, il TAR ha applicato il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all'INAIL di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La nomina del commissario ad acta è stata differita e subordinata a un'eventuale successiva istanza, in caso di perdurante inadempimento, considerata la discrezionalità tecnica dell'amministrazione. L'INAIL è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e di nominare, ove necessario, un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; nel caso concreto la nomina è stata differita.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni
In assenza di un termine specifico previsto dal regolamento protesico, si applica il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento.
art. 3 l. n. 241/1990
Il procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato.
art. 9 del Regolamento INAIL del 14 dicembre 2021
L'Inail acquisisce il preventivo del fornitore prescelto [...] ne verifica l'appropriatezza nonché la correttezza tecnica, valuta la congruità del corrispettivo richiesto e, in caso di esito positivo, autorizza la fornitura sostenendone il relativo onere, fino a concorrenza dell'importo risultato congruo.
Nell'erogazione indiretta, il preventivo del fornitore è sottoposto a verifica tecnica ed economica dell'INAIL e l'autorizzazione costituisce l'atto conclusivo del procedimento.
circolare INAIL n. 7 del 28 gennaio 2022
l'autorizzazione all'erogazione dell'intervento [...] consiste nell'autorizzazione al fornitore esterno di procedere all'erogazione
La circolare individua il fornitore esterno quale destinatario dell'autorizzazione e ne riconosce la partecipazione al procedimento.
artt. 104 e 83 d.P.R. n. 1124/1965
L'INAIL li aveva invocati per sostenere l'applicazione di termini procedimentali speciali, ma il giudice non li ha ritenuti ostativi all'applicazione del termine generale di trenta giorni.
art. 2 l. n. 241/1990
La pronuncia dispone la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi di tale disposizione, senza incidere sulla regola sostanziale applicata per la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Quando un regolamento di un ente pubblico nazionale disciplina un procedimento amministrativo senza stabilire il termine per la sua conclusione, trova applicazione il termine generale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, salvo che una diversa disciplina normativa applicabile preveda uno specifico termine.
- Il fornitore esterno individuato dall'assistito nell'ambito di un'erogazione indiretta di dispositivi protesici è titolare di un interesse legittimo qualificato e differenziato al corretto esercizio delle valutazioni tecniche ed economiche dell'ente erogatore, quando la disciplina regolamentare e attuativa lo coinvolga nel procedimento e individui in esso il destinatario dell'autorizzazione.
- La controversia promossa dal fornitore contro il silenzio dell'ente pubblico sull'autorizzazione alla fornitura di dispositivi protesici rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando la posizione azionata riguarda l'esercizio del potere amministrativo di verifica dell'appropriatezza, correttezza tecnica e congruità economica del preventivo.
- L'accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine assegnato dal giudice, senza che ciò implichi un obbligo di adottare un contenuto sostanziale predeterminato, quando residui discrezionalità tecnica.
- La nomina del commissario ad acta può essere differita e subordinata alla verifica dell'eventuale persistente inerzia dell'amministrazione, specialmente quando il procedimento richieda valutazioni tecniche ancora rimesse all'autorità competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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